Sintesi
Il Decreto Direttoriale del MIMIT del 16 giugno 2025, a firma del Direttore Generale Paolo Casalino, fissa la data e l'ora di apertura della piattaforma telematica del GSE per l'invio delle comunicazioni relative al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 (Allegato A) effettuati nel 2025, nel limite complessivo di spesa di 2,2 miliardi di euro stabilito dalla Legge di Bilancio 2025. Il provvedimento integra e modifica il precedente decreto direttoriale del 15 maggio 2025, ridefinendo le procedure di comunicazione preventiva, preventiva con acconto e di completamento, e introduce un nuovo modello di comunicazione (Allegato 1) con codice tributo 7077. Si tratta di un atto operativo cruciale che dà avvio concreto al meccanismo di prenotazione cronologica delle risorse, subordinando la fruizione del credito alla trasmissione telematica nei tempi e modi prescritti.
Contesto e quesito
Il documento non nasce da un quesito specifico, bensì dall'esigenza di dare attuazione operativa alla catena normativa che, a partire dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), ha ridisegnato il credito d'imposta per beni strumentali 4.0 materiali. La Legge di Bilancio 2025, da un lato, ha disposto la cessazione anticipata al 31 dicembre 2024 del regime previgente e, dall'altro, ha introdotto un nuovo regime per il 2025 con un tetto di spesa di 2,2 miliardi di euro e un meccanismo di prenotazione cronologica. Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 aveva già definito contenuto, modalità e modello di comunicazione, ma aveva demandato a un successivo provvedimento l'individuazione della data di apertura della piattaforma. Il presente decreto colma questa lacuna e, contestualmente, apporta modifiche sostanziali al decreto del 15 maggio 2025.
Analisi del MIMIT
Apertura della piattaforma GSE
Il cuore del provvedimento è l'individuazione del termine di apertura della piattaforma. L'art. 2 del decreto dispone:
Il modello di comunicazione di cui al decreto direttoriale 15 maggio 2025 del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy, può essere presentato a decorrere dalle ore 14:00 del giorno 17 giugno 2025, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.
La scelta di fissare l'apertura alle ore 14:00 del 17 giugno 2025, un solo giorno dopo la pubblicazione del decreto (datato 16 giugno), evidenzia la volontà di rendere immediatamente operative le prenotazioni, in un contesto in cui l'ordine cronologico di invio è determinante per l'accesso alle risorse.
Il limite di spesa di 2,2 miliardi di euro
Il fondamento normativo del tetto di spesa è richiamato nei "visti" del decreto. La Legge di Bilancio 2025 ha previsto:
l'applicazione del credito d'imposta anche agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro
Si tratta di un elemento di novità assoluta rispetto al regime previgente: il credito d'imposta 4.0 per beni materiali opera ora con un plafond complessivo e non più come agevolazione automatica illimitata.
Meccanismo di prenotazione cronologica
Il decreto richiama il comma 448 della Legge di Bilancio 2025, che introduce il principio dell'ordine cronologico:
il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni
Comunicazione preventiva con acconto e leasing
Una delle modifiche più rilevanti apportate al decreto del 15 maggio 2025 riguarda il termine per la conferma dell'acconto e la disciplina del leasing. Il nuovo comma 3 dell'art. 2 del DD 15 maggio 2025 (come sostituito) prevede:
Entro 30 giorni dall'invio del modello di comunicazione in via preventiva, l'impresa trasmette nuovamente il modello in via preventiva con l'indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione.
Per i casi di indisponibilità di risorse, il decreto precisa:
In caso di indisponibilità di risorse, i 30 giorni decorrono dalla data della comunicazione del GSE di cui all'art.2, comma 9, del presente decreto.
Con una disposizione di particolare rilievo pratico per le operazioni di leasing:
Fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione di cui al presente comma, per i beni oggetto di leasing finanziario il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di cui al periodo precedente si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto.
Questa equiparazione tra pagamento dell'acconto e stipula del contratto di leasing con ordine di acquisto rappresenta un chiarimento operativo essenziale per le imprese che ricorrono al leasing finanziario.
Salvaguardia delle comunicazioni già trasmesse (regime transitorio)
Il nuovo comma 6 dell'art. 2 del DD 15 maggio 2025 disciplina il regime transitorio per le imprese che avevano già inviato comunicazioni tramite il vecchio modello (allegato 1 al DD 24 aprile 2024):
Per le imprese che, alla data di pubblicazione del presente decreto, hanno comunicato tramite il modello di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale 24 aprile 2024, investimenti di cui al comma 446 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in via preventiva ovvero di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l'ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data individuata dal decreto direttoriale di cui all'articolo 1, comma 3, trasmettano il modello di comunicazione di cui al presente decreto in via preventiva, ovvero di completamento
Viene quindi preservata la priorità cronologica delle comunicazioni già inviate, ma a condizione che l'impresa ritrasmetta il modello aggiornato entro 30 giorni dall'apertura della piattaforma (ossia entro il 17 luglio 2025). In caso contrario:
Le imprese di cui al periodo precedente, che non adempiono alle indicazioni di cui al presente comma entro il termine ivi previsto, devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e ai fini della prenotazione delle risorse rileva l'ordine cronologico di invio della nuova comunicazione in via preventiva.
La sanzione è quindi la perdita della priorità cronologica originaria.
Credito prenotato e credito effettivamente fruibile
Il nuovo comma 7 dell'art. 2 del DD 15 maggio 2025 chiarisce il rapporto tra credito prenotato e credito fruibile:
Il credito d'imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito d'imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
Dunque il credito prenotato costituisce un tetto massimo, ma il credito effettivo sarà il minore tra i valori comunicati nelle diverse fasi (preventiva, preventiva con acconto, completamento).
Al perfezionamento dell'invio del modello di comunicazione di cui al presente decreto, l'impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, con l'indicazione del credito d'imposta prenotato ovvero dell'indisponibilità delle risorse di cui al citato comma 446.
Gestione dell'indisponibilità di risorse
Il nuovo comma 9 dell'art. 2 del DD 15 maggio 2025 disciplina l'ipotesi di esaurimento del plafond:
Nel caso di indisponibilità anche parziale delle risorse di cui al citato comma 446, le comunicazioni di cui al presente decreto si intendono in ogni caso trasmesse. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all'impresa secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 2.
Le comunicazioni inviate oltre il plafond non vanno quindi perdute ma restano "in coda", pronte ad essere soddisfatte in caso di nuova disponibilità di risorse (ad esempio per rinunce o rideterminazioni al ribasso da parte di altri beneficiari).
Codice tributo per la compensazione
Il decreto richiama la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate che ha istituito il codice tributo dedicato:
la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 41/E dell'11 giugno 2025, con la quale è stato istituito il codice tributo "7077" per consentire l'utilizzo in compensazione tramite il modello F24 del credito d'imposta ai sensi del sopra citato comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Perimetro della risposta
Il decreto si applica esclusivamente ai beni strumentali materiali nuovi di cui all'Allegato A alla Legge 232/2016, come richiamato dall'art. 1, comma 1057-bis, della Legge 178/2020:
il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, ai sensi del comma 448 dell'articolo 1 della sopra citata legge 30 dicembre 2024, n. 207
Restano esclusi dal perimetro del decreto i beni immateriali di cui all'Allegato B alla Legge 232/2016, il cui regime è stato cessato anticipatamente al 31 dicembre 2024 senza rinnovo.
L'ambito temporale degli investimenti agevolabili è circoscritto dalla Legge di Bilancio 2025:
investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
La fruizione del credito è subordinata al meccanismo di comunicazione e prenotazione cronologica:
subordina la fruizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020, alla comunicazione da parte delle imprese in via preventiva dell'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, della presunta ripartizione negli anni del credito e della relativa fruizione
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 184 e seguenti, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — Istituzione del "Piano Transizione 4.0" e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Allegati A e B, L. 232/2016)
- Art. 1, comma 191, quarto periodo, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — Obbligo di comunicazione al MiSE per finalità di monitoraggio
- Art. 1, commi 189 e 190, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — Disciplina del credito d'imposta per beni strumentali
- Art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (Allegati A e B), investimenti dal 16 novembre 2020
- Art. 1, comma 1057-bis, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Credito d'imposta per beni strumentali materiali Allegato A (come novellato)
- Art. 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — Regime del credito d'imposta per investimenti dal 2023 al 2025
- Art. 1, comma 44, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 — Novella alla L. 178/2020 con introduzione dei commi 1057-bis, 1058-bis, 1058-ter e modifica del comma 1058
- Art. 6, Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 — Subordinazione della fruizione del credito alla comunicazione preventiva
- Art. 6, comma 1, quarto e quinto periodo, D.L. 29 marzo 2024, n. 39 — Rinvio al decreto direttoriale per modifica del modello di comunicazione
- Decreto direttoriale 6 ottobre 2021, MiSE — Primo modello di comunicazione per credito d'imposta beni strumentali
- Decreto direttoriale 24 aprile 2024, MIMIT — Nuovo modello di comunicazione ex art. 6 D.L. 39/2024
- Art. 1, comma 445, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 — Cessazione anticipata al 31 dicembre 2024 del regime previgente; abrogazione del comma 1058-ter
- Art. 1, comma 446, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 — Nuovo credito d'imposta per investimenti 2025 nel limite di 2.200 milioni di euro
- Art. 1, comma 447, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 — Delega al MIMIT per modifiche al DD 24 aprile 2024
- Art. 1, comma 448, Legge 30 dicembre 2024, n. 207 — Trasmissione all'AdE dell'elenco beneficiari in ordine cronologico; codice tributo
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 41/E dell'11 giugno 2025 — Istituzione codice tributo "7077" per compensazione F24
- Decreto direttoriale 15 maggio 2025, MIMIT — Contenuto, modalità e termini del modello di comunicazione per investimenti 2025
- Allegato A alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — Elenco beni strumentali materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Industria 4.0)
- Allegato B alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — Elenco beni strumentali immateriali (richiamato nei visti)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47 — Dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà
- D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito con L. 16 dicembre 2022, n. 204, art. 2 — Ridenominazione del MiSE in MIMIT
- D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 174 — Regolamento di organizzazione del MIMIT
- D.M. 10 gennaio 2024 — Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del MIMIT
- D.P.C.M. 29 dicembre 2023 — Nomina del dott. Paolo Casalino a Direttore Generale
Temi
- Credito d'imposta beni strumentali 4.0
- Allegato A Legge 232/2016
- Piattaforma GSE Transizione 4.0
- Prenotazione cronologica risorse
- Limite di spesa 2.200 milioni
- Comunicazione preventiva e acconto
- Leasing finanziario beni 4.0
- Codice tributo 7077