Sintesi
Il Decreto Direttoriale del MIMIT del 24 aprile 2024, firmato dal Direttore Generale Paolo Casalino, approva i nuovi modelli di comunicazione che le imprese devono trasmettere al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per poter fruire dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali 4.0 (Allegati A e B alla legge n. 232/2016) e per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Il provvedimento dà attuazione all'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, che ha subordinato la compensazione di tali crediti d'imposta all'invio di una comunicazione preventiva e di completamento. Il decreto sostituisce integralmente i precedenti decreti direttoriali del 6 ottobre 2021 e nasce anche dall'urgenza di sbloccare la compensazione dei crediti sospesa dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 12 aprile 2024.
Finalità e ambito applicativo
Il decreto persegue una duplice finalità: da un lato consentire al MIMIT di monitorare l'andamento delle misure agevolative, dall'altro subordinare la fruizione dei crediti d'imposta all'effettiva trasmissione delle comunicazioni. Come previsto dalla norma primaria, la comunicazione serve:
Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 189 e 190, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico
Con analogo tenore, per il credito R&S, il decreto richiama l'articolo 1, comma 204, della legge n. 160/2019:
Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico
Il perimetro oggettivo comprende due macro-categorie di crediti d'imposta. L'articolo 1, comma 1, del decreto approva i modelli relativi a:
i crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020, e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202 della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-quinquies e 203-sexies del medesimo articolo 1
La trasmissione ha carattere obbligatorio e costituisce condizione necessaria per la compensazione:
La trasmissione dei modelli di comunicazione di cui ai commi 2 e 3 costituisce presupposto per la fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge n. 178 del 2020 e del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019
Modalità operative
Struttura dei modelli
Il decreto prevede due modelli distinti. Per i beni strumentali (Allegato 1):
Il modello di cui all'Allegato 1, relativo ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, si compone di un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e da due sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali di cui, rispettivamente, all'allegato A e all'allegato B alla legge n. 232 del 2016, della fruizione negli anni dei crediti d'imposta.
Per il credito R&S, innovazione e design (Allegato 2):
Il modello di cui all'Allegato 2, relativo al credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, si compone di un frontespizio per l'indicazione dei dati identificativi dell'impresa e da quattro sezioni per l'indicazione delle informazioni concernenti gli investimenti nelle diverse attività ammissibili, la fruizione negli anni del credito d'imposta.
L'Allegato 1 richiede, nella Sezione A (beni materiali Allegato A), l'indicazione della voce specifica dell'allegato A tramite caselle di spunta, il costo agevolabile per ciascuno dei tre gruppi di beni, il totale credito d'imposta e la ripartizione della fruizione per anno (codice tributo 6936). La Sezione B (beni immateriali Allegato B) ha struttura analoga con codice tributo 6937. L'Allegato 2 si articola in Sezione A (R&S), Sezione B1 (innovazione tecnologica), Sezione B2 (innovazione digitale 4.0), Sezione B3 (transizione ecologica) e Sezione C (design e ideazione estetica), tutte con codice tributo 6938, oltre alla Sezione D per la fruizione complessiva.
Comunicazione preventiva
Per gli investimenti futuri, l'impresa deve trasmettere il modello in via preventiva. Con riferimento ai beni strumentali (Allegato 1):
Il modello di comunicazione di cui al comma 2 è trasmesso in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito.
Analoga previsione vale per il credito R&S (Allegato 2):
Il modello di comunicazione di cui al comma 3 è trasmesso in via preventiva dall'impresa al fine di comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dalla data del 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito.
Conferma e completamento
Al termine dell'investimento, l'impresa aggiorna la comunicazione preventiva. Per i beni strumentali:
Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
Per il credito R&S la regola è simile, ma con una diversa data di decorrenza:
Il medesimo modello è, altresì, trasmesso al completamento degli investimenti al fine di aggiornare le informazioni comunicate in via preventiva. Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
Piattaforma telematica e disponibilità dei modelli
Il decreto stabilisce la piattaforma del GSE come canale per la trasmissione:
I modelli di comunicazione di cui ai commi 2 e 3 sono disponibili in formato editabile sul sito istituzionale del Gestore dei servizi energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024.
Adempimenti e scadenze
Gli adempimenti a carico delle imprese si differenziano in funzione della data di effettuazione dell'investimento:
Investimenti in beni strumentali dal 30 marzo 2024 in poi: obbligo di doppia comunicazione (preventiva + completamento). La comunicazione preventiva indica l'ammontare complessivo degli investimenti e la presunta ripartizione del credito; la comunicazione di completamento aggiorna i dati.
Investimenti in beni strumentali dal 1° gennaio 2023 al 29 marzo 2024: il decreto prevede che:
Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
Investimenti in R&S/innovazione/design dal 30 marzo 2024 in poi: obbligo di doppia comunicazione (preventiva + completamento), come per i beni strumentali.
Investimenti in R&S/innovazione/design dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024: solo comunicazione di completamento:
Per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024, il modello è trasmesso esclusivamente a seguito del completamento degli investimenti.
Disponibilità dei modelli: a partire dalle ore 12:00 del 29 aprile 2024 sul sito del GSE.
Conseguenze del mancato adempimento: la mancata trasmissione della comunicazione impedisce la fruizione del credito d'imposta in compensazione. Il decreto richiama espressamente la sospensione già disposta dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 19/E del 12 aprile 2024 per i codici tributo 6936 e 6937 (anno di riferimento 2023 o 2024) e per i codici tributo 6938, 6939 e 6940 (anno di riferimento 2024). Il decreto evidenzia nelle premesse:
CONSIDERATA, altresì, l'urgenza di consentire alle imprese la compensazione dei crediti d'imposta, sospesa con la Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 12 aprile 2024
L'articolo 2 del decreto precisa inoltre l'effetto abrogativo dei modelli precedenti:
Il presente decreto sostituisce i decreti direttoriali del 6 ottobre 2021.
Riferimenti normativi
- Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio 2020), art. 1, commi 184 e seguenti, comma 191, comma 198 e seguenti, commi 200, 201, 202, 203, 203-bis, 203-ter, 203-quater, 203-quinquies, 203-sexies, comma 204
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio 2021), art. 1, commi da 1051 a 1063, comma 1064, commi da 1057-bis a 1058-ter
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio 2022), art. 1, commi 44 e 45
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Allegati A e B
- Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, art. 6, comma 1
- Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, art. 25 (start-up innovative)
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, art. 244, comma 1 (Mezzogiorno e sisma)
- Decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, art. 2
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47
- D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 174
- D.P.C.M. 29 dicembre 2023 (nomina Direttore Generale Paolo Casalino)
- D.M. 10 gennaio 2024 (uffici dirigenziali MIMIT)
- D.M. 26 maggio 2020, artt. 2, 3, 4, 5
- Decreti direttoriali MISE 6 ottobre 2021 (abrogati)
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 19/E del 12 aprile 2024