Decreto del Ministro delle Finanze del 31 dicembre 1988 — Coefficienti di ammortamento

31 dicembre 1988 · Decreto · MEF

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Sintesi

Il D.M. 31 dicembre 1988 approva i coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Il provvedimento attua gli articoli 67 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella numerazione vigente alla data del decreto. I destinatari sono le imprese e gli esercenti arti o professioni che ammortizzano beni materiali strumentali. La tabella allegata distingue attività economiche, categorie di beni e relativi coefficienti percentuali.

Finalità e ambito applicativo

La finalità del decreto è approvare la tabella fiscale dei coefficienti di ammortamento applicabili ai beni materiali impiegati nell’esercizio dell’impresa. Il MEF, nel decreto del Ministero delle Finanze, dispone:

E' approvata l'allegata tabella dei coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali per l'esercizio dell'impresa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67 del testo unico delle imposte sui redditi,

L’ambito soggettivo comprende anche gli esercenti arti e professioni. Per questi soggetti si applicano i coefficienti previsti per beni corrispondenti o similari utilizzati nelle attività esercitate in forma d’impresa. L’articolo 2 dispone:

La tabella di cui all'articolo precedente e altresi' approvata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del testo unico citato nell'art. 1, per i beni materiali strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, applicandosi a tali beni coefficienti di ammortamento previsti per i medesimi beni di corrispondenti o similari attivita' esercitate in forma di impresa.

L’ambito oggettivo riguarda i beni materiali strumentali. La tabella è articolata per gruppi e specie di attività e comprende fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto, arredi e macchine d’ufficio. Non introduce un credito d’imposta o requisiti tecnologici 4.0, ma individua aliquote fiscali di ammortamento in funzione dell’attività e del bene.

Modalità operative

Il decreto non prevede domande, comunicazioni preventive o successive, moduli, piattaforme telematiche né interventi del GSE o del MIMIT. L’applicazione consiste nell’individuare nella tabella il settore economico, la specie di attività e la voce corrispondente al bene materiale strumentale.

Individuazione del settore e della specie

Occorre ricondurre l’attività esercitata al gruppo e alla specie pertinenti. Quando un’attività è già contemplata in un altro gruppo, la stessa tabella rinvia ai relativi coefficienti. Il MEF precisa, ad esempio:

N.B.: Per le industrie agrarie diverse, gia' considerate in altri gruppi (ad esempio: industrie di conserve vegetali, considerate nel gruppo V) si rimanda ai coefficienti previsti nei rispettivi gruppi.

Per arti e professioni, in assenza di una voce autonoma, devono essere impiegati i coefficienti relativi ai medesimi beni, o a beni corrispondenti o similari, nell’attività esercitata in forma d’impresa.

Individuazione del bene e del coefficiente

All’interno della specie pertinente si seleziona la voce del bene e il relativo coefficiente percentuale. La tabella distingue anche beni caratterizzati da automazione, robotizzazione o funzioni di controllo; per la costruzione e montatura di motoveicoli, ad esempio, riporta:

Impianti specifici e macchine operatrici automatiche ............... 17,5% Celle elettrolitiche e impianti con intervento di reagenti chimici ................................................................ 20% Forni e loro pertinenze ................................................ 15% Centri di lavoro robotizzati ........................................... 22% Strumenti di collaudo e controllo ...................................... 30%

Per le attività non specificate in precedenza è prevista una categoria residuale. In tale ambito la tabella indica, tra l’altro:

Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento e distributore automatico) ............................................................ 15% Stigliatura ............................................................ 10% Arredamento ............................................................ 15%

Applicazione temporale

Una volta individuato il coefficiente, la disciplina trova applicazione agli ammortamenti che iniziano nel periodo indicato dall’articolo 3. Il decreto non stabilisce una procedura di conferma o completamento presso un’amministrazione pubblica.

Adempimenti e scadenze

Il provvedimento non impone ai beneficiari comunicazioni, istanze, certificazioni o termini procedurali. Fissa invece una decorrenza oggettiva: la tabella si applica agli ammortamenti iniziati dal primo periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 1988. Il MEF dispone letteralmente:

La tabella di cui all'articolo 1 si applica per gli ammortamenti dei beni materiali strumentali che hanno inizio a decorrere dal primo periodo di imposta successivo al 31 dicembre 1988.

Non sono previsti termini perentori od ordinatori a carico del contribuente, né specifiche decadenze o sanzioni per omesse comunicazioni. La conseguenza temporale espressamente ricavabile dall’articolo 3 è che la nuova tabella riguarda soltanto gli ammortamenti con inizio nel periodo d’imposta così individuato.

Quanto alla pubblicità legale del provvedimento, l’articolo 4 stabilisce:

Articolo 4 - Pubblicazione. In vigore dal 02/02/1989 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi

  • Decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, articoli 1, 2, 3 e 4 e tabella allegata — coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 — testo unico delle imposte sui redditi, articolo 67, richiamato dall’articolo 1 del decreto per i beni materiali dell’impresa.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 — testo unico delle imposte sui redditi, articolo 50, richiamato dall’articolo 2 del decreto per i beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di arti e professioni.

  • Decreto 28 marzo 1996, n. 150247, articolo 1 — indicato nel documento come modificativo della tabella, in vigore dal 16 maggio 1996.

  • Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1989 — rettifica dell’aliquota della voce «Macchinari operatori e impianti» nel Gruppo XIII, specie I e X.

  • D.M. 7 novembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 17 novembre 1992 — riferimento utilizzato per la sigla VII/b del Gruppo XII e per la denominazione della specie II del Gruppo XXII.

  • Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, supplemento ordinario n. 8 — pubblicazione del D.M. 31 dicembre 1988 e della relativa tabella.

  • Nessuna circolare è citata nel documento.

  • D.M. 23 dicembre 1992, pubblicato nella G.U. n. 4 del 7 gennaio 1993: riduce dal 14% al 12% il coefficiente della voce «Aereo completo di equipaggiamento» del Gruppo XVIII.

  • D.M. 19 ottobre 1995, pubblicato nella G.U. n. 255 del 31 ottobre 1995: eleva dall’8% al 13% il coefficiente delle «Centrali manuali ed elettromeccaniche» del Gruppo XVIII, specie X/a.