Sintesi
Il Decreto Direttoriale del 15 maggio 2025 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy introduce un nuovo modello di comunicazione al GSE per la prenotazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 (Allegato A, L. 232/2016), limitatamente agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 (o entro il 30 giugno 2026, a determinate condizioni). Il provvedimento dà attuazione ai commi 445-448 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), che ha fissato un tetto di spesa di 2,2 miliardi di euro e ha subordinato la fruizione del credito all'invio di comunicazioni preventive e di completamento secondo un meccanismo di prenotazione cronologica. Il decreto disciplina in modo analitico la procedura a tre fasi — comunicazione preventiva, comunicazione preventiva con acconto, comunicazione di completamento — i relativi termini, il regime transitorio per le comunicazioni già trasmesse con il precedente modello (DD 24 aprile 2024) e il meccanismo di trasmissione dei dati all'Agenzia delle Entrate ai fini della compensazione in F24.
Contesto e quesito
Il decreto nasce dall'esigenza di dare attuazione alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, che ha ridefinito profondamente il regime del credito d'imposta 4.0 per beni materiali. In particolare, il comma 445 della L. 207/2024 ha disposto la cessazione anticipata del credito per i beni immateriali (Allegato B) al 31 dicembre 2024, mentre il comma 446 ha prorogato il solo credito per beni materiali (Allegato A) agli investimenti 2025, introducendo però un limite di spesa vincolante.
Il Ministero rileva espressamente la:
necessità di dare compiuta attuazione alle disposizioni di cui ai citati commi da 445 a 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207
Il comma 447 della L. 207/2024 aveva infatti demandato a un decreto direttoriale la definizione delle modalità operative, disponendo che:
con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al predetto decreto direttoriale del 24 aprile 2024, con particolare riguardo al contenuto, alle modalità e ai termini di invio delle comunicazioni concernenti l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato
Il contesto normativo è ulteriormente condizionato dal meccanismo introdotto dall'art. 6 del D.L. 39/2024, che aveva già subordinato la fruizione del credito alla:
comunicazione da parte delle imprese in via preventiva dell'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, della presunta ripartizione negli anni del credito e della relativa fruizione nonché all'aggiornamento della medesima comunicazione a seguito del completamento degli investimenti
Analisi del MiMIT
Ambito oggettivo e temporale
Il decreto circoscrive con precisione il proprio ambito di applicazione ai soli beni materiali 4.0, per un arco temporale definito e con un tetto di spesa. L'art. 1, comma 1 stabilisce che il decreto:
reca il contenuto, le modalità e i termini di invio dell'allegato modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, ai fini della prenotazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, pari a 2,2 miliardi di euro.
Il decreto disciplina anche un caso particolare di investimenti "in transito" dal vecchio al nuovo regime:
Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche agli investimenti già comunicati con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024, per i quali, entro tale data, non risulta verificata l'accettazione dell'ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
Demarcazione rispetto al regime previgente
Per gli investimenti che avevano già perfezionato la "prenotazione" entro il 31 dicembre 2024, il decreto stabilisce una netta linea di confine. L'art. 1, comma 2 prevede che:
Per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risulta verificata l'accettazione dell'ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024.
Procedura di comunicazione in tre fasi
Fase 1 — Comunicazione preventiva. L'impresa deve trasmettere il modello indicando gli investimenti previsti:
Il modello di comunicazione è trasmesso dall'impresa in via preventiva, e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2026, con l'indicazione dell'ammontare complessivo degli investimenti in beni di cui all'allegato A alla legge n. 232 del 2016 che si intendono effettuare e del relativo credito d'imposta prenotato. Ai fini della prenotazione delle risorse rileva l'ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva.
Fase 2 — Comunicazione preventiva con acconto. Entro 30 giorni, l'impresa deve confermare il versamento dell'acconto:
Entro 30 giorni dall'invio del modello di comunicazione in via preventiva, l'impresa trasmette nuovamente il modello in via preventiva con l'indicazione della data e dell'importo del pagamento relativo all'ultima quota dell'acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione. In caso di indisponibilità di risorse, i 30 giorni decorrono dalla data della comunicazione del GSE di cui all'art. 2, comma 9, del presente decreto.
Per il leasing finanziario è prevista una disciplina specifica:
Fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione di cui al presente comma, per i beni oggetto di leasing finanziario il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di cui al periodo precedente si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto.
Fase 3 — Comunicazione di completamento. L'impresa trasmette il modello a investimento ultimato, con due scadenze distinte:
Il modello di comunicazione è altresì trasmesso dall'impresa al completamento degli investimenti, entro il 31 gennaio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 31 dicembre 2025, ovvero entro il 31 luglio 2026 per gli investimenti ultimati alla data del 30 giugno 2026.
Conseguenze del mancato adempimento
Il decreto è chiaro nel sanzionare l'inadempimento con la perdita del beneficio:
Il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni nei termini e nelle modalità previste dai commi da 1 a 4 comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta.
Regime transitorio per comunicazioni già inviate
Per le imprese che avevano già trasmesso comunicazioni con il vecchio modello (DD 24 aprile 2024), il decreto prevede una salvaguardia dell'ordine cronologico, ma a condizione di un nuovo adempimento:
Per le imprese che, alla data di pubblicazione del presente decreto, hanno comunicato tramite il modello di cui all'allegato 1 al decreto direttoriale 24 aprile 2024, investimenti di cui al comma 446 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in via preventiva ovvero di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l'ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data individuata dal decreto direttoriale di cui all'articolo 1 comma 3, trasmettano il modello di comunicazione di cui al presente decreto in via preventiva, ovvero di completamento
In caso di mancato adempimento nel termine previsto:
Le imprese di cui al periodo precedente, che non adempiono alle indicazioni di cui al presente comma entro il termine ivi previsto, devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e ai fini della prenotazione delle risorse rileva l'ordine cronologico di invio della nuova comunicazione in via preventiva.
Determinazione del credito fruibile e compensazione
Il credito prenotato costituisce un tetto massimo, ma il credito effettivamente utilizzabile è il minore tra i diversi importi comunicati nelle varie fasi:
Il credito d'imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito d'imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
Il meccanismo di compensazione in F24 prevede un passaggio obbligato attraverso il MiMIT e l'Agenzia delle Entrate:
il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l'elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell'agevolazione nel mese precedente con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di completamento.
La compensazione è possibile solo a partire da una data specifica:
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese e del made in Italy all'Agenzia delle entrate.
Gestione dell'indisponibilità delle risorse
Il decreto disciplina infine il caso in cui il plafond di 2,2 miliardi sia esaurito:
Nel caso di indisponibilità anche parziale, delle risorse di cui al citato comma 446, le comunicazioni di cui al presente decreto si intendono in ogni caso trasmesse. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, il GSE ne dà comunicazione all'impresa secondo l'ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 2.
Perimetro della risposta
Il decreto si applica esclusivamente a una fattispecie circoscritta. I principali presupposti e limitazioni sono:
investimenti in beni strumentali materiali nuovi, di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
Il limite di spesa complessivo è fissato dalla legge:
nel limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro
Il modello non è immediatamente operativo — la piattaforma GSE richiede un ulteriore provvedimento:
Con successivo decreto del Direttore generale [...] sono individuati i termini a decorrere dai quali il modello di cui al presente decreto è disponibile in formato editabile per la trasmissione, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).
Il codice tributo per la compensazione è unico: 7077, come indicato nell'Allegato 1 al decreto.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà)
- D.L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito dalla L. 16 dicembre 2022, n. 204, art. 2 (ridenominazione del Ministero in MiMIT)
- D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 174 (regolamento di organizzazione del MiMIT)
- D.M. 10 gennaio 2024 (individuazione uffici dirigenziali di livello non generale del MiMIT)
- D.P.C.M. 29 dicembre 2023 (nomina del dott. Paolo Casalino a Direttore generale)
- L. 11 dicembre 2016, n. 232, Allegati A e B (elenco beni strumentali materiali e immateriali 4.0)
- Art. 1, commi 184 e seguenti, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (istituzione Piano Transizione 4.0, credito d'imposta beni strumentali)
- Art. 1, comma 191, quarto periodo, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (obbligo di comunicazione al MiSE)
- Decreto Direttoriale MiSE 6 ottobre 2021 (primo modello di comunicazione)
- Art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 30 dicembre 2020, n. 178 (proroga credito d'imposta per investimenti 2020-2022/2023)
- Art. 1, comma 44, L. 30 dicembre 2021, n. 234 (proroga credito d'imposta per investimenti 2023-2025/2026, introduzione commi 1057-bis, 1058-bis, 1058-ter)
- Art. 6, D.L. 29 marzo 2024, n. 39 (subordinazione del credito alla comunicazione preventiva e di completamento)
- Decreto Direttoriale 24 aprile 2024 (modello di comunicazione attuativo dell'art. 6 D.L. 39/2024)
- Art. 1, comma 445, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (cessazione anticipata al 31 dicembre 2024 del credito per beni immateriali, modifica commi 1051, 1057-bis, 1059, 1062, 1063, abrogazione comma 1058-ter)
- Art. 1, comma 446, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (proroga credito beni materiali Allegato A per investimenti 2025, limite di spesa 2.200 milioni di euro)
- Art. 1, comma 447, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (delega a decreto direttoriale per modifiche al modello di comunicazione)
- Art. 1, comma 448, L. 30 dicembre 2024, n. 207 (trasmissione elenco imprese beneficiarie all'Agenzia delle Entrate)
Temi
- credito d'imposta beni strumentali 4.0
- comunicazione preventiva GSE
- prenotazione risorse e ordine cronologico
- limite di spesa 2.200 milioni
- allegato A L. 232/2016
- leasing finanziario e acconto 20%
- regime transitorio DD 24 aprile 2024
- compensazione F24 codice tributo 7077