Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 - Ragioneria Generale dello Stato (MEF)

31 dicembre 2021 · Circolare Operativa · MEF

Sintesi

La Circolare MEF-RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 chiarisce la distinzione tra divieto di doppio finanziamento e cumulo delle misure agevolative nell’attuazione del PNRR. Il documento integra le istruzioni tecniche trasmesse con la Circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 e riconduce i due istituti alla normativa europea. Precisa inoltre le condizioni per combinare differenti fonti pubbliche senza finanziare due volte lo stesso costo. I chiarimenti riguardano anche la misura PNRR Transizione 4.0 e il relativo credito d’imposta.

Inquadramento

Il MEF pone alla base dei chiarimenti la necessità di distinguere due principi che operano su piani differenti:

È opportuno, in primo luogo, precisare che le due nozioni sopra richiamate si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili.

La Circolare n. 33 interviene sulle istruzioni operative già trasmesse alle amministrazioni titolari di interventi PNRR. Il MEF afferma che:

I principi richiamati nelle “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”, di cui alla Circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, sono dunque pienamente coerenti con la citata normativa europea.

Il quadro applicativo è costituito principalmente dal Regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, e dai principi già presenti nella programmazione dei fondi strutturali, richiamati attraverso il Regolamento (UE) 1303/2013.

Linee guida tecniche

Divieto di doppio finanziamento

Il divieto riguarda l’imputazione del medesimo costo a più fonti pubbliche. Il MEF precisa che:

In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura.

Il controllo deve quindi essere effettuato sul costo concretamente coperto, anche quando le fonti di finanziamento pubblico hanno natura diversa.

Cumulo delle misure agevolative

Il cumulo consiste invece nella combinazione di più sostegni pubblici destinati a quote differenti del progetto o dell’investimento. Il MEF chiarisce che:

Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento.

La possibilità di combinare gli interventi è ricondotta direttamente all’articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241:

Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione”.

La condizione determinante resta la separazione dei costi coperti dalle diverse fonti. Il MEF precisa infatti:

È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “…a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto di doppio finanziamento).

Applicazione alla misura Transizione 4.0

I medesimi criteri si applicano al credito d’imposta previsto dalla misura PNRR Transizione 4.0. Con riferimento agli investimenti finanziati anche mediante altre risorse pubbliche, il MEF chiarisce che:

In tale fattispecie, laddove l’investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d’imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell’investimento), esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.

Il credito d’imposta può pertanto concorrere alla copertura soltanto della quota non già finanziata, fermo restando il limite complessivo del costo sostenuto.

Limiti normativi del cumulo

La possibilità di cumulo non opera senza condizioni: devono essere rispettati i limiti stabiliti dalla normativa nazionale ed europea applicabile, compresa la disciplina degli aiuti di Stato. Rimane inoltre esclusa qualsiasi combinazione che produca una copertura pubblica superiore al costo dell’investimento o determini il rimborso plurimo della stessa spesa.

Casistica e esempi

La Circolare presenta un esempio numerico nel quale una misura PNRR copre soltanto una parte del valore del bene o del progetto. Il MEF spiega che:

A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo.

Il superamento del costo complessivo comporterebbe una duplicazione del finanziamento. La Circolare precisa:

In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.

Riferimenti normativi

  • Circolare MEF-RGS n. 33 del 31 dicembre 2021, protocollo n. 310398, recante chiarimenti su addizionalità, finanziamento complementare e divieto di doppio finanziamento.
  • Regolamento (UE) 2021/241, istitutivo del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), articolo 9.
  • Regolamento (UE) 2021/241, considerando 62.
  • Regolamento (UE) 1303/2013, considerando 30.
  • Regolamento (UE) 1303/2013, considerando 38.
  • Circolare RGS n. 21 del 14 ottobre 2021, relativa alla trasmissione delle “Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR”.
  • Normativa nazionale ed europea vigente in materia di cumulo delle agevolazioni e aiuti di Stato, richiamata dalla Circolare senza indicazione di specifici atti o disposizioni.