Sintesi
Il documento è un'errata corrige emanata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), in collaborazione con il GSE, alla circolare operativa del 16 agosto 2024 relativa al Piano Transizione 5.0. La correzione interviene su un passaggio specifico del capitolo 4 (pagina 58) della circolare, ridefinendo la categoria di beni ammissibili legati a veicoli alimentati a combustibili fossili. In sostanza, viene eliminato il riferimento esplicito alle "macchine mobili non stradali" come categoria autonoma, sostituendolo con la più ampia nozione di "attivi", e viene modificato il richiamo ai regolamenti europei pertinenti. La modifica è dichiarata coerente con l'articolo 5 del decreto interministeriale del 24 luglio 2024.
Contesto e quesito
Il documento non nasce da un quesito specifico di un interpellante, ma da un'esigenza di allineamento normativo interno. Il MIMIT rileva un disallineamento tra il testo della circolare operativa del 16 agosto 2024 (prot. n. 0025877) e le disposizioni del decreto interministeriale attuativo, intervenendo con una rettifica d'ufficio.
La correzione è motivata dalla necessità di coerenza con il quadro regolamentare, come esplicitato dall'incipit:
In coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale del 24 luglio 2024, al capitolo 4, pagina 58, della circolare operativa [...]
Analisi del MIMIT
Testo originale oggetto di correzione
La circolare operativa del 16 agosto 2024, al capitolo 4 (pag. 58), conteneva la seguente formulazione relativa ai beni ammissibili connessi a veicoli a combustibili fossili:
- delle macchine mobili non stradali, come definite dal Regolamento Europeo 2016/1628, e dei veicoli agricoli e forestali, come definiti dal Regolamento UE 2013/167, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;
In questo testo originario, le "macchine mobili non stradali" e i "veicoli agricoli e forestali" figuravano come due categorie distinte, ciascuna collegata al proprio regolamento europeo di riferimento (rispettivamente Reg. UE 2016/1628 e Reg. UE 2013/167).
Nuovo testo sostitutivo
L'errata corrige sostituisce integralmente il passaggio con la seguente formulazione:
- di attivi, quali veicoli agricoli e forestali, come definiti dal regolamento UE 2013/167 e dal regolamento UE 2016/1628, per i quali l'utilizzo di combustibili fossili è temporaneo e tecnicamente inevitabile. L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;
Differenze sostanziali
Le modifiche introdotte sono le seguenti:
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Sostituzione della categoria "macchine mobili non stradali": il termine è eliminato e sostituito dalla locuzione più ampia "attivi", di cui i veicoli agricoli e forestali rappresentano un'esemplificazione ("quali veicoli agricoli e forestali"). Ciò suggerisce che la categoria degli attivi ammissibili potrebbe non essere limitata ai soli veicoli agricoli e forestali.
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Riassetto dei riferimenti regolamentari: nel testo originario il Reg. UE 2016/1628 definiva le macchine mobili non stradali e il Reg. UE 2013/167 i veicoli agricoli e forestali. Nel nuovo testo, entrambi i regolamenti sono riferiti congiuntamente ai "veicoli agricoli e forestali", eliminando la distinzione funzionale tra i due atti normativi.
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Uniformità stilistica: il termine "Regolamento Europeo" è uniformato in "regolamento UE" (minuscolo), coerentemente con la prassi redazionale.
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Invarianza delle condizioni di ammissibilità: resta confermata, senza modifiche, la condizione per cui l'acquisto è consentito solo se funzionale al passaggio da motore Stage I (o precedente) a motore Stage V.
Perimetro della risposta
L'errata corrige delimita con precisione il proprio ambito di intervento:
In coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto interministeriale del 24 luglio 2024, al capitolo 4, pagina 58, della circolare operativa [...]
La correzione riguarda esclusivamente il punto 2 del capitolo 4, pagina 58, della circolare operativa prot. n. 0025877 del 16 agosto 2024. Non sono modificate altre parti della circolare.
La condizione di ammissibilità rimane vincolata al requisito tecnologico già previsto:
L'acquisto di tali beni è consentito solo se funzionale al passaggio da un veicolo con motore Stage I o precedente ad uno con motore Stage V secondo i parametri definiti dai rispettivi regolamenti;
Riferimenti normativi
- Art. 5, Decreto interministeriale del 24 luglio 2024 — disposizioni attuative del Piano Transizione 5.0, richiamate come fondamento della correzione
- Circolare operativa MIMIT/GSE del 16 agosto 2024, prot. n. 0025877 — circolare oggetto dell'errata corrige (Transizione 5.0)
- Regolamento UE 2016/1628 — nel testo originario definiva le macchine mobili non stradali; nel nuovo testo è richiamato per i veicoli agricoli e forestali
- Regolamento UE 2013/167 — omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali
- Standard emissioni Stage I e Stage V — parametri di riferimento per la condizione di ammissibilità all'acquisto (passaggio da motore Stage I o precedente a Stage V)
Temi
- Transizione 5.0
- Veicoli agricoli e forestali
- Macchine mobili non stradali
- Combustibili fossili — utilizzo temporaneo e tecnicamente inevitabile
- Standard emissioni Stage I / Stage V
- Beni ammissibili — errata corrige
- Decreto interministeriale 24 luglio 2024
- Circolare operativa MIMIT/GSE