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Circolare Operativa del 16 agosto 2024 — MIMIT

16 agosto 2024 · Circolare Operativa · MIMIT

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Sintesi

La Circolare operativa del 16 agosto 2024, emanata congiuntamente dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), fornisce i chiarimenti tecnici e le istruzioni operative per la corretta applicazione del Piano Transizione 5.0, istituito dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56. Il provvedimento attua le previsioni del decreto interministeriale del 24 luglio 2024 (DM "Transizione 5.0"), disciplinando nel dettaglio i criteri per la determinazione dei risparmi energetici, i requisiti degli impianti da fonti rinnovabili, le indicazioni sul principio DNSH, le procedure telematiche di comunicazione preventiva, avanzamento e completamento dei progetti di innovazione, nonché le attività di vigilanza e controllo. La misura, finanziata con risorse PNRR (Missione 7 – REPowerEU) per complessivi 6,3 miliardi di euro, si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che effettuano investimenti in beni strumentali 4.0 da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, riconoscendo crediti d'imposta con aliquote differenziate per scaglioni di investimento e livello di risparmio energetico conseguito.

Finalità e ambito applicativo

La Circolare operativa si propone di guidare imprese e operatori nella corretta fruizione dell'agevolazione Transizione 5.0. Il MIMIT chiarisce che la misura si inserisce nel quadro del Piano REPowerEU e del Green Deal europeo:

In linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU e con gli obiettivi fissati dal Green Deal europeo, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha presentato, in sede di revisione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, una serie di progetti di investimento volti a sostenere la transizione del sistema energetico e dell'industria nazionale verso l'utilizzo di energie pulite e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

La dotazione finanziaria complessiva della misura è significativa. Il MIMIT precisa:

Tra le misure della Missione 7, "Transizione 5.0" - Investimento 15 - mira a favorire la transizione digitale ed energetica delle imprese tramite la concessione di crediti d'imposta, con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 6.300.000.000.

Ambito soggettivo

Il perimetro dei beneficiari è ampio. La Circolare specifica:

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell'impresa.

Sono tuttavia previste esclusioni tassative per imprese in stato di crisi, destinatarie di sanzioni interdittive o inadempienti rispetto a obblighi di sicurezza e previdenziali.

Ambito oggettivo e progetti di innovazione

La Circolare identifica gli investimenti agevolabili e le condizioni minime di risparmio energetico:

Sono agevolabili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto: a. beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232; b. beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo [...]; c. attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

La condizione essenziale per l'ammissibilità è la seguente:

I progetti di innovazione così composti sono ammissibili a condizione che esclusivamente dagli investimenti sub a) consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento ovvero una riduzione dei consumi energetici del processo interessato dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Concetti chiave: struttura produttiva e processo interessato

Il MIMIT fornisce definizioni fondamentali per la corretta individuazione del perimetro di calcolo del risparmio:

Il Processo interessato coincide con il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La struttura produttiva coincide con il sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.

Un vincolo importante riguarda i progetti che insistono su più processi produttivi:

Qualora il progetto di innovazione riguardi l'acquisto di uno o più beni materiali o immateriali a servizio di più processi produttivi, la riduzione dei consumi energetici dovrà essere determinata rispetto alla struttura produttiva.

Limite di investimento e intensità del beneficio

Il MIMIT chiarisce il tetto massimo di spesa e le aliquote del credito d'imposta:

Il medesimo soggetto beneficiario può completare in ciascuna annualità, compresa nell'ambito temporale 2024 o 2025, uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, indipendentemente dalla data di avvio del progetto.

Le aliquote sono differenziate per scaglioni e livello di risparmio energetico, come specificato:

Secondo quanto disposto dall'articolo 10 del DM "Transizione 5.0", il credito d'imposta è calcolato per ciascuna annualità, applicando alla somma degli investimenti eleggibili, nei limiti di 50.000.000 di euro e per scaglioni di investimento, aliquote incrementali rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione.

Le aliquote variano dal 5% al 45%, con le percentuali più elevate (35%-45%) riservate alla prima fascia di investimento fino a 2,5 milioni di euro. Sono inoltre previsti benefici aggiuntivi per le PMI:

il beneficio è aumentato di un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione del risparmio energetico, previsti dall'articolo 15 del DM "Transizione 5.0", e di un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all'obbligo di certificazione contabile, previsto dall'articolo 17 del DM "Transizione 5.0".

Modalità operative

Comunicazione preventiva

L'accesso al beneficio avviene esclusivamente per via telematica. Il MIMIT e il GSE precisano:

Secondo quanto disposto all'art. 12 del DM "Transizione 5.0", l'Impresa beneficiaria deve trasmettere una comunicazione preventiva, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal GSE.

La comunicazione preventiva (di seguito anche "Comunicazione di prenotazione") deve essere trasmessa, pena l'improcedibilità, esclusivamente per via telematica mediante l'apposita Piattaforma informatica "TRANSIZIONE 5.0" disponibile nell'Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico amministrative richieste nonché allegando la documentazione a corredo.

Il GSE esclude espressamente altri canali di comunicazione:

Eventuali comunicazioni pervenute tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria ovvero su canali di comunicazione diversi dalla Piattaforma informatica "TRANSIZIONE 5.0" non saranno tenute in considerazione.

La documentazione da allegare comprende, tra l'altro, la Certificazione ex ante, la DSAN generata dalla piattaforma, la dichiarazione del titolare effettivo e la dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente. In merito alla DSAN, la Circolare precisa:

La comunicazione preventiva si intende valida e regolarmente acquisita dalla Piattaforma informatica solo a seguito di tale adempimento, pertanto, non sono considerate ammissibili le richieste corredate da Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (DSAN) difformi dal format generato dal sistema ovverosia recanti modifiche, correzioni, dati non coerenti rispetto a quelli inseriti sulla Piattaforma o prive di firma.

Il processo di gestione segue un iter scandito da termini precisi:

A conclusione del caricamento della comunicazione preventiva, la Piattaforma informatica rilascia una "Ricevuta di avvenuto invio della comunicazione di prenotazione", indicando un termine di cinque giorni per la notifica della verifica della completezza della documentazione trasmessa, mediante la "Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione" o della "Notifica di integrazione".

In caso di documentazione incompleta:

in caso di dati non correttamente caricati ovvero di documentazione o informazioni incomplete o non leggibili, notifica, entro cinque giorni dalla Ricevuta, la necessità di produrre le integrazioni richieste ("Notifica di integrazione") entro un termine di ulteriori dieci giorni dalla ricezione della predetta notifica.

Comunicazione di avanzamento

L'impresa deve attestare il pagamento dell'acconto entro un termine perentorio:

Secondo quanto disposto all'art. 12, comma 4, del DM "Transizione 5.0", l'Impresa beneficiaria è tenuta a presentare entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importo del credito di imposta prenotato, tramite la Piattaforma informatica, una comunicazione, contenente gli estremi delle fatture, relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, sia degli investimenti di cui all'articolo 6 sia degli investimenti di cui all'articolo 7.

Le fatture e gli ordini devono essere tracciabili:

L'Impresa beneficiaria è, inoltre, tenuta a conservare gli ordini e le fatture attestanti il pagamento in acconto che dovranno essere univocamente riconducibili agli investimenti relativi al progetto di innovazione oggetto dell'agevolazione riportando, oltre alle singole voci di costo per ciascun investimento, il codice identificativo alfanumerico univoco rilasciato dalla Piattaforma informatica, contraddistinto dalla struttura TR5-XXXXX, e il riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.

La mancata presentazione nei termini comporta conseguenze severe:

La mancata presentazione della documentazione suddetta determina il mancato accoglimento della comunicazione, con conseguente riallocazione delle risorse prenotate.

Comunicazione di completamento

La fase finale è regolata da un termine ultimo inderogabile:

Come stabilito all'art. 12, comma 6, del DM "Transizione 5.0", ai fini della fruizione del credito d'imposta, le imprese che hanno validamente presentato la comunicazione di accesso e le comunicazioni periodiche, trasmettono, entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite la Piattaforma informatica, apposita comunicazione in relazione al completamento del progetto di innovazione.

In merito alle modifiche del progetto in fase di completamento, la Circolare pone limiti stringenti:

si specifica che non è possibile includere nel progetto di innovazione modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste; aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi; attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste; variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).

Il GSE dispone di dieci giorni per la verifica finale:

Il GSE, entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione sopra menzionata, previa verifica della completezza della documentazione e delle dichiarazioni, nonché il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, comunica all'Impresa beneficiaria il credito d'imposta utilizzabile in compensazione determinato sulla base dei dati trasmessi dalla stessa.

Fruizione del credito d'imposta

Il MIMIT specifica le modalità di utilizzo del credito:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del DM "Transizione 5.0", il credito d'imposta spettante sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

Adempimenti e scadenze

Di seguito sono riepilogati i principali adempimenti con i relativi termini.

1. Registrazione Area Clienti GSE e invio della comunicazione preventiva: prerequisito per l'accesso alla Piattaforma "TRANSIZIONE 5.0"; la comunicazione deve essere trasmessa prima dell'avvio dell'iter.

2. Verifica della completezza da parte del GSE (5 giorni): il MIMIT precisa che il GSE svolge le verifiche entro un termine breve dalla ricezione:

in caso di documentazione completa, notifica entro cinque giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, la "Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione".

3. Integrazioni documentali (10 giorni dalla notifica): l'impresa deve sanare le carenze entro il termine assegnato, pena il mancato accoglimento della comunicazione.

4. Comunicazione di avanzamento (30 giorni dalla conferma di prenotazione): come già illustrato, l'impresa deve attestare il pagamento dell'acconto di almeno il 20% dei costi di acquisizione. Il mancato rispetto del termine comporta:

Nel caso in cui l'Impresa beneficiaria non proceda al caricamento della documentazione attestante l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore entro 30 giorni dalla "Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione" [...] è resa disponibile tramite la Piattaforma informatica la "Ricevuta di mancato accoglimento di prenotazione" della Comunicazione di prenotazione.

5. Comunicazione di completamento (entro il 28 febbraio 2026): termine ultimo per la trasmissione della comunicazione di completamento, corredata di certificazione ex post, schede DNSH, attestazione di perizia e certificazione contabile.

6. Utilizzo del credito in compensazione (entro il 31 dicembre 2025): il credito non utilizzato entro tale data è fruibile in cinque quote annuali di pari importo.

7. Mantenimento in esercizio dei beni (5 anni): il GSE verifica il mantenimento in esercizio degli investimenti:

al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste per l'accesso al credito d'imposta [...] verificando la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto e il mantenimento in esercizio degli stessi per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione.

8. Termine di conclusione del procedimento di controllo (180 giorni):

Il termine di conclusione del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità.

9. Esaurimento risorse e conferma (10 giorni): nel caso in cui le risorse si liberino successivamente:

Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al periodo precedente, le imprese sono tenute a confermare il contenuto della comunicazione preventiva trasmessa, pena la non ammissibilità della comunicazione di prenotazione.

Riferimenti normativi

  • Articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56
  • Decreto interministeriale 24 luglio 2024 (DM "Transizione 5.0")
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232, allegati A e B
  • Legge 30 dicembre 2020, n. 178, articolo 1, commi 1051 e seguenti e comma 1053
  • Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2)
  • Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, articolo 17
  • Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (Dispositivo per la ripresa e la resilienza)
  • Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE 2023/1605 dell'8 dicembre 2023
  • Decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), come modificato dall'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 113/2024
  • Legge 4 luglio 2024, n. 95 (conversione del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60)
  • Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
  • Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia)
  • Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
  • Articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR
  • Articolo 164, comma 1, del TUIR
  • Decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988 (tabella coefficienti di ammortamento)
  • Legge 28 dicembre 2015, n. 208, allegato 3
  • Legge 10 del 1991, articolo 19 (Circolare MiSE del 18 dicembre 2014)
  • Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
  • Direttiva europea 2014/32/UE (direttiva MID)
  • Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione del 12 marzo 2021
  • Regolamento (UE) 2016/1628 (macchine mobili non stradali)
  • Regolamento (UE) 2013/167 (veicoli agricoli e forestali)
  • Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, articolo 31, paragrafo 3
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, articolo 129, paragrafo 1
  • Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
  • Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, allegati B e C
  • Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, articoli 8 e 10
  • Norma UNI CEI 11339 (Esperti in Gestione dell'Energia – EGE)
  • Norma UNI CEI 11352 (Energy Service Company – ESCo)
  • Deliberazione ARERA 727/2022/R/eel e deliberazione 15/2024/R/eel (TIAD)
  • Delibera ARERA ARG/elt 104/11
  • Legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo)
  • Circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, n. 33 del 13 ottobre 2022 e n. 22 del 14 maggio 2024 (Guida operativa DNSH)
  • Decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, articoli 16 e 16-bis (ZES unica), convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162
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