Sintesi
La Circolare Operativa del MIMIT del 16 agosto 2024 (prot. n. 0025877) fornisce i chiarimenti tecnici necessari per la corretta applicazione della disciplina agevolativa del Piano Transizione 5.0, istituito dall'art. 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Il documento, articolato in 9 capitoli e 14 allegati, affronta i criteri per la determinazione dei risparmi energetici (ex ante ed ex post), i requisiti degli impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, le indicazioni sul principio DNSH, le procedure telematiche di comunicazione preventiva, avanzamento e completamento del progetto di innovazione, nonché le attività di vigilanza e controllo. La circolare si propone come strumento operativo per imprese beneficiarie, valutatori indipendenti e certificatori, fornendo definizioni chiave, esempi numerici dettagliati e modelli di documentazione obbligatoria. La dotazione finanziaria complessiva della misura ammonta a 6,3 miliardi di euro, finanziati nell'ambito del PNRR (Missione 7 – REPowerEU, Investimento 15).
Contesto e quesito
La Circolare Operativa nasce dall'esigenza di fornire chiarimenti tecnici applicativi a seguito dell'adozione del decreto interministeriale del 24 luglio 2024 (DM "Transizione 5.0"), che reca le modalità attuative del Piano Transizione 5.0. Il contesto normativo è quello della revisione del PNRR italiano, con l'introduzione della Missione 7 dedicata al Piano REPowerEU.
Il MIMIT inquadra il documento nel seguente modo:
In linea con le azioni di breve e medio periodo previste dal piano REPowerEU e con gli obiettivi fissati dal Green Deal europeo, il Ministero delle imprese e del Made in Italy ha presentato, in sede di revisione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, una serie di progetti di investimento volti a sostenere la transizione del sistema energetico e dell'industria nazionale verso l'utilizzo di energie pulite e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
La finalità dichiarata della circolare è così espressa:
La presente circolare operativa si propone di fornire chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della nuova disciplina agevolativa, e si suddivide in 9 capitoli.
Il MIMIT precisa inoltre che ulteriori chiarimenti saranno forniti separatamente per i profili 4.0:
Con successiva circolare saranno forniti chiarimenti in relazione a taluni profili applicativi concernenti gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma "4.0".
Analisi del MIMIT
Ambito soggettivo e oggettivo
La circolare ribadisce l'ampia platea dei beneficiari dell'agevolazione:
Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito dell'impresa.
Con riguardo ai progetti ammissibili e alla condizione di risparmio energetico minimo, il MIMIT chiarisce:
I progetti di innovazione così composti sono ammissibili a condizione che esclusivamente dagli investimenti sub a) consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento ovvero una riduzione dei consumi energetici del processo interessato dall'investimento non inferiore al 5 per cento.
Definizione di struttura produttiva e processo interessato
La circolare fornisce definizioni operative fondamentali per la corretta perimetrazione del calcolo del risparmio energetico. Sul processo interessato:
Il Processo interessato coincide con il processo produttivo interessato dalla riduzione dei consumi energetici conseguita tramite gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
E sulla possibilità di restringere il perimetro:
Nel caso in cui il processo produttivo sia costituito da più linee produttive in parallelo interessate dai medesimi input e che producono il medesimo output, potrà essere considerato come processo interessato solo la parte oggetto d'investimento in progetti di innovazione, purché questa garantisca, in autonomia, la trasformazione dell'input nell'output del processo.
Sulla struttura produttiva:
La struttura produttiva coincide con il sito, costituito da una o più unità locali o stabilimenti insistenti sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, avente la capacità di realizzare l'intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi.
Criteri per la determinazione dei risparmi energetici
La circolare stabilisce il metodo di confronto tra situazione ex ante e situazione ex post:
la riduzione dei consumi energetici conseguibile dalla struttura produttiva ovvero dal processo interessato dagli investimenti, da esprimere in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), è determinata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (situazione ex post), con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione (situazione ex ante), relativamente alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento.
Sulla normalizzazione dei risparmi, il MIMIT precisa:
Il risparmio energetico è determinato con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto alle variabili operative (es. volumi o quantità produttive, servizio erogato, etc.) e alle condizioni esterne (es. tipologia di prodotto o di servizio erogato, temperature, fattore di carico, stagionalità, etc.) che influiscono sulle prestazioni energetiche.
Per le imprese di nuova costituzione, la circolare illustra il meccanismo dello scenario controfattuale:
la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni di cui all'articolo 6 del DM "Transizione 5.0", almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione.
Significativa l'estensione dello scenario controfattuale anche alle imprese esistenti in determinate circostanze:
La presente Circolare illustra l'applicazione di tale scenario anche per gli "investimenti effettuati da imprese esistenti per interventi che comportano una sostanziale modifica del servizio reso tale da non consentire la corretta normalizzazione delle prestazioni energetiche della situazione ex ante alle effettive condizioni ex post".
Vincoli nella definizione del processo interessato
La circolare chiarisce un principio fondamentale circa l'impossibilità di restringere il processo interessato al solo bene oggetto di investimento quando questo non sia autonomo:
il processo interessato non potrà coincidere con il solo bene materiale oggetto di investimento ("Componente 2c") in quanto questo non garantisce, in autonomia, la trasformazione dell'input nell'output di processo.
E sull'obbligo di includere tutti i beni agevolati nel medesimo processo interessato:
non sarà possibile in nessun caso individuare un processo interessato separatamente per ciascun bene di cui al comma 4 in quanto ai fini dell'accesso al credito di imposta il processo interessato deve includere entrambi i beni materiali oggetto di investimento.
Obbligo di riferimento alla struttura produttiva in caso di investimenti su più processi
Qualora il progetto di innovazione riguardi l'acquisto di uno o più beni materiali o immateriali a servizio di più processi produttivi, la riduzione dei consumi energetici dovrà essere determinata rispetto alla struttura produttiva. In tal caso, infatti, una differente configurazione non sarebbe ammissibile in quanto non sarebbe possibile calcolare la riduzione percentuale dei consumi energetici separatamente per due o più processi produttivi all'interno della medesima struttura produttiva.
Requisiti degli impianti di autoproduzione da FER
Sulla tipologia di impianti ammessi, la circolare precisa:
Ricadono nell'applicazione della misura di cui all'art. 38 comma 5 lettera a) gli investimenti sui beni così come meglio specificato nel capitolo delle spese ammissibili, relativi a impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile vale a dire proveniente da fonti di energia non fossili, quale energia eolica, solare fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica.
Sul dimensionamento massimo dell'impianto rispetto al fabbisogno:
La producibilità attesa degli impianti di autoproduzione installati potrà al massimo eccedere il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva inteso come somma dei consumi medi annui di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica e/o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica ad uso della struttura produttiva, nei limiti di quanto di seguito riportato.
Sul ruolo non contributivo degli impianti FER ai fini del risparmio energetico:
Si sottolinea come gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), non concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici di cui al comma 4 e nel calcolo delle premialità di cui al comma 8.
Beni immateriali e Energy Dashboarding
La circolare precisa la condizione per l'agevolabilità dei software gestionali:
beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo ("Energy Dashboarding").
Intensità del beneficio e calcolo del credito d'imposta
La circolare richiama il meccanismo di calcolo per scaglioni:
il credito d'imposta è calcolato per ciascuna annualità, applicando alla somma degli investimenti eleggibili, nei limiti di 50.000.000 di euro e per scaglioni di investimento, aliquote incrementali rispetto al livello di risparmio energetico conseguito dal progetto di innovazione, alle condizioni previste dall'articolo 9 del DM "Transizione 5.0".
Le aliquote previste, come riportate dalla Tabella 1, sono:
- Fino a 2,5 milioni di euro: 35% (riduzione struttura 3-6% / processo 5-10%), 40% (riduzione struttura 6-10% / processo 10-15%), 45% (riduzione struttura oltre 10% / processo oltre 15%)
- Da 2,5 a 10 milioni di euro: 15%, 20%, 25%
- Da 10 a 50 milioni di euro: 5%, 10%, 15%
Procedure telematiche e tempistiche
La circolare stabilisce l'esclusività del canale telematico:
La comunicazione preventiva (di seguito anche "Comunicazione di prenotazione") deve essere trasmessa, pena l'improcedibilità, esclusivamente per via telematica mediante l'apposita Piattaforma informatica "TRANSIZIONE 5.0" disponibile nell'Area Clienti del sito istituzionale del GSE.
Sui tempi di gestione della comunicazione preventiva:
A conclusione del caricamento della comunicazione preventiva, la Piattaforma informatica rilascia una "Ricevuta di avvenuto invio della comunicazione di prenotazione", indicando un termine di cinque giorni per la notifica della verifica della completezza della documentazione trasmessa.
Il termine per la comunicazione di completamento è perentorio:
le imprese che hanno validamente presentato la comunicazione di accesso e le comunicazioni periodiche, trasmettono, entro e non oltre il 28 febbraio 2026, tramite la Piattaforma informatica, apposita comunicazione in relazione al completamento del progetto di innovazione.
Modifiche non consentite al progetto di innovazione
La circolare elenca le modifiche sostanziali che impediscono la semplice aggiornamento del progetto e richiedono una nuova comunicazione:
non è possibile includere nel progetto di innovazione modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste; aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi; attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste; variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici (es. processo interessato o struttura produttiva).
Utilizzo del credito d'imposta
il credito d'imposta spettante sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
E sulla quota non utilizzata:
L'ammontare del credito d'imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Vigilanza e controlli
La circolare individua i soggetti abilitati alla certificazione del risparmio energetico:
gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; le Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352; gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all'albo professionale nelle sezioni "meccanica ed efficienza energetica" e "impiantistica elettrica ed automazione", con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi.
Il termine per la conclusione dei procedimenti di controllo:
Il termine di conclusione del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità.
Sul mantenimento in esercizio degli investimenti:
verificando la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto e il mantenimento in esercizio degli stessi per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione.
Perimetro della risposta
La circolare delimita espressamente il proprio ambito di applicazione in più punti. Sotto il profilo temporale:
Sono agevolabili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
Con riferimento al limite massimo di investimento per soggetto:
Il medesimo soggetto beneficiario può completare in ciascuna annualità, compresa nell'ambito temporale 2024 o 2025, uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro, indipendentemente dalla data di avvio del progetto.
La circolare definisce anche il divieto di cumulo:
il credito d'imposta di cui alla presente comunicazione non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 [...] e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60.
Relativamente al ruolo del GSE nella fase di verifica documentale:
Deve precisarsi che, nell'ambito delle predette attività operative, il GSE è tenuto a verificare esclusivamente il corretto caricamento dei dati, nonché la completezza dei documenti e delle dichiarazioni rese.
Riferimenti normativi
- Art. 38, decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 (istituzione del Piano Transizione 5.0)
- Decreto interministeriale 24 luglio 2024 — DM "Transizione 5.0" (modalità attuative del Piano)
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, allegati A e B (elenco beni materiali e immateriali agevolabili 4.0)
- Art. 109, commi 1 e 2, del TUIR (regole di effettuazione degli investimenti)
- Art. 1, comma 1053, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (esclusioni investimenti non ammissibili)
- Art. 164, comma 1, del TUIR (beni esclusi)
- Art. 1, comma 1062, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (perizia asseverata)
- Art. 1, commi 1051 e seguenti, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (credito d'imposta beni strumentali — divieto di cumulo)
- Art. 1, comma 115, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (centri di competenza ad alta specializzazione)
- Art. 30, comma 1, lettera a), numero 2), decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (autoconsumo a distanza)
- Art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, come modificato dall'art. 1, comma 6, decreto-legge 113/2024 (registro tecnologie fotovoltaico)
- Legge 4 luglio 2024, n. 95 (conversione DL 60/2024 — modifiche art. 38, comma 5, lettera a))
- Art. 17, Regolamento (UE) 2020/852 (principio DNSH — tassonomia attività ecosostenibili)
- Regolamento (UE) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza)
- Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE 2023/1605 dell'8 dicembre 2023 (revisione PNRR — Missione 7)
- Art. 19, Legge 10/1991 e Circolare MiSE del 18 dicembre 2014 (coefficienti di conversione in tep)
- Direttiva europea 2014/32/UE (direttiva MID — strumenti di misura)
- Regolamento (UE) 2016/1628 (macchine mobili non stradali)
- Regolamento (UE) 2013/167 (veicoli agricoli e forestali)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 (parametri benchmark ETS)
- Regolamento (UE) n. 1357/2014 (rifiuti speciali pericolosi)
- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, parte IV, allegati B e C (operazioni di recupero e smaltimento rifiuti)
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
- Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (responsabilità amministrativa enti)
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazioni sostitutive)
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, art. 8 e art. 10 (revisione legale dei conti)
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, art. 17 (compensazione crediti d'imposta)
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (procedimento amministrativo)
- Deliberazione ARERA 727/2022/R/eel, Allegato A (TIAD — autoconsumo diffuso), come integrata dalla deliberazione 15/2024/R/eel
- Delibera ARERA ARG/elt 104/11 (fornitura energia rinnovabile)
- Artt. 16 e 16-bis, decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (ZES unica Mezzogiorno)
- Art. 13, decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (ZLS)
- Circolare RGS n. 32 del 30 dicembre 2021, aggiornata con Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 e Circolare n. 22 del 14 maggio 2024 (Guida operativa DNSH)
- Norme UNI CEI 11339 (certificazione EGE) e UNI CEI 11352 (certificazione ESCo)
- Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 31, paragrafo 3 (formazione)
- Regolamento (UE) 2021/694, art. 16 (European Digital Innovation Hubs)
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, allegato 3 (beni esclusi)
- DM 31 dicembre 1988 (tabella coefficienti di ammortamento — aliquote inferiori al 6,5%)
- Direttiva (UE) 2015/849, art. 3, punto 6 (titolare effettivo — antiriciclaggio)
- D.Lgs. 231/2007 (prevenzione riciclaggio)
- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, art. 129, paragrafo 1 (regolamento finanziario)
- Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 (OLAF)
Temi
- Transizione 5.0
- Risparmio energetico processo interessato
- Struttura produttiva
- Scenario controfattuale
- Autoproduzione fonti rinnovabili autoconsumo
- Credito d'imposta beni strumentali
- DNSH
- Certificazione ex ante ex post
- Energy Dashboarding
- Comunicazione preventiva GSE
- Allegato A allegato B legge 232/2016
- Indicatori di prestazione energetica tep