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Circolare n. 547750 del 2017 — MiSE

15 dicembre 2017 · Circolare · MiSE

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Sintesi

La Circolare direttoriale n. 547750 del 15 dicembre 2017, emanata dalla Direzione Generale per la Politica Industriale del Ministero dello Sviluppo Economico, fornisce indicazioni operative sul contenuto e sulle modalità di redazione della perizia tecnica giurata (o dell'attestato di conformità o dell'autocertificazione) prevista dall'art. 1, comma 11, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), quale adempimento documentale necessario per fruire dell'iper ammortamento sui beni strumentali materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0. La Circolare è indirizzata alle imprese, ai professionisti e agli enti di certificazione e si correda di tre allegati contenenti modelli-tipo di perizia e di analisi tecnica, la cui adozione non è tuttavia obbligatoria.

Finalità e ambito applicativo

La Circolare interviene per chiarire la natura, il contenuto e le modalità di redazione dell'adempimento documentale che condiziona l'accesso al beneficio dell'iper ammortamento. Il MiSE inquadra il fondamento normativo richiamando il comma 11 dell'art. 1 della legge n. 232/2016, che prevede l'obbligo per l'impresa di produrre:

"...una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura"

Per i beni di valore unitario non superiore a 500.000 euro, il medesimo comma 11 consente un adempimento alternativo tramite:

"una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"

Soglia dei 500.000 euro per impianti

Il MiSE chiarisce che per investimenti aventi a oggetto impianti o porzioni di impianti, il limite dei 500.000 euro va applicato all'investimento complessivo e non ai singoli componenti:

"in caso di investimento avente a oggetto impianti o porzioni di impianti, il limite dei 500.000 euro va applicato non già ai singoli beni o parti o componenti autonomamente considerati, ma all'investimento complessivo e ciò anche nelle ipotesi in cui le singole macchine (o le singole componenti) siano acquistate presso lo stesso fornitore con atti di acquisto separati o presso fornitori diversi"

A tal fine, la Circolare richiama la nozione di impianto già formulata dalla Circolare n. 4/E dell'Agenzia delle Entrate-MiSE, secondo cui per impianto o porzione di impianto si deve intendere:

"un insieme di macchine connesse fisicamente tra di loro anche se ogni macchina o attrezzatura funziona in maniera indipendente"

Perizia facoltativa sotto soglia

Per beni di costo unitario non superiore a 500.000 euro, non costituenti impianto, il MiSE precisa che:

"è comunque in facoltà dell'impresa richiedere, ancorché non obbligatorio, per motivi prudenziali o per altri motivi, l'intervento del professionista (o dell'ente accreditato) per ottenere, in alternativa alla semplice autocertificazione delle verifiche tecniche richieste dalla disciplina, il rilascio di una perizia giurata (o di un attestato di conformità)"

Natura tecnica della perizia

Il MiSE ribadisce che la perizia ha carattere strettamente tecnico e non fiscale. La responsabilità sui profili fiscali, contabili e contrattuali resta in capo all'impresa:

"la perizia giurata o l'attestazione di conformità non attengono in generale ai profili fiscali, contabili e contrattuali che costituiscono i presupposti per la spettanza dell'agevolazione"

Analogamente, il requisito della novità del bene esula dalle verifiche del perito:

"tra le verifiche tecniche richieste al perito o all'ente di certificazione non rientra quella concernente il requisito della «novità» dei beni oggetto d'investimento: anche in questo caso, infatti, si tratta di un presupposto per l'applicabilità del beneficio e la cui asserzione ricade sotto l'esclusiva e diretta responsabilità dell'impresa beneficiaria"

Modalità operative

Fasi della verifica tecnica

Il MiSE individua le seguenti fasi che il perito o l'ente di certificazione devono svolgere:

"- Classificazione del bene in una delle voci dell'allegato A o B. A questi fini è opportuno indicare l'allegato in cui il bene è ricompreso e il punto specifico nonché, nel caso si tratti di bene materiale cui all'allegato A, anche il gruppo di appartenenza (I di 12 punti, II di 9, III di 4);

  • Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina (e dipendenti dalla tipologia in base all'appartenenza dei punti cui agli allegati A e B);
  • Verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data dell'avvenuto riscontro della stessa;
  • Rinvio all'analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall'ente a corredo della perizia o dell'attestato e custodita presso la sede dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione."

Perizia in due fasi

La Circolare conferma la possibilità, già introdotta dalla Circolare n. 4/E, di procedere alla perizia in due momenti distinti:

"...di produrre l'eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell'avvenuta interconnessione"

Il MiSE precisa tuttavia che la sola verifica delle caratteristiche tecniche non basta a far scattare il beneficio:

"la sola verifica delle caratteristiche tecniche dei beni, pur effettuata entro il termine di chiusura del periodo d'imposta della loro entrata in funzione, non sarebbe di per sé sufficiente a far scattare il diritto al regime dell'iper ammortamento dallo stesso periodo, anche se l'effettuazione della verifica dell'interconnessione avvenisse nei primi giorni del successivo periodo d'imposta"

Modelli-tipo allegati

La Circolare è corredata di tre allegati con schemi di riferimento:

  • Allegato 1: Modello di perizia per beni dell'Allegato A, Primo Gruppo (beni strumentali controllati da sistemi computerizzati), comprensivo di attestazione, dichiarazione di terzietà del perito, accordo di riservatezza (NDA) e verbale di giuramento.
  • Allegato 2: Modello di perizia per beni dell'Allegato A (Secondo e Terzo Gruppo) e dell'Allegato B (beni immateriali).
  • Allegato 3: Modello di analisi tecnica per beni dell'Allegato A, Primo Gruppo, con check list dettagliate per i requisiti obbligatori e ulteriori.

Il MiSE precisa che tali modelli hanno valore indicativo:

"l'adozione degli schemi proposti non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni"

Struttura della perizia tipo (dagli Allegati)

Dall'Allegato 1, il modello di perizia per beni del Primo Gruppo prevede che il perito attesti che il bene:

  • rientra in una specifica voce dell'Allegato A (con indicazione del Gruppo e della voce);
  • soddisfa tutti e cinque i requisiti obbligatori: O1 (controllo CNC/PLC), O2 (interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica), O3 (integrazione automatizzata con il sistema logistico), O4 (interfaccia uomo-macchina semplice e intuitiva), O5 (rispondenza ai parametri di sicurezza);
  • soddisfa almeno due dei tre requisiti ulteriori: U1 (telemanutenzione/telediagnosi/controllo in remoto), U2 (monitoraggio continuo e adattività), U3 (sistema cyberfisico);
  • è stato messo in funzione e interconnesso, con indicazione delle rispettive date.

L'Allegato 3 (Modello di analisi tecnica) fornisce indicazioni dettagliate su come documentare ciascun requisito. Ad esempio, per il requisito RO2 (interconnessione), dall'Allegato 3 si indica di descrivere:

"- Descrizione dell'interconnessione: con ERP, MES, SCADA, PC di ufficio, ecc.;

  • Descrizione del protocollo di comunicazione: TCP/IP, http, FTP, ecc., specifiche della fornitura rilasciate dal produttore;
  • Indirizzi IP dei dispositivi;
  • Descrizione delle informazioni scambiate e, possibilmente, screenshot/fotografia delle videate/monitor;
  • (se disponibili) Schemi elettrici dell'interconnessione."

Riservatezza dell'analisi tecnica

I modelli-tipo prevedono un accordo di riservatezza (NDA), come richiesto dalla Circolare 4/E. Dall'Allegato 1:

"Come previsto dalla Circolare 4/E Agenzia delle entrate/Ministero dello sviluppo economico (pag. 59), a tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell'utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iperammortizzata), l'analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall'ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell'agevolazione."

Adempimenti e scadenze

Termine per l'adempimento documentale

Il diritto alla fruizione del beneficio decorre dal periodo d'imposta in cui l'adempimento documentale è soddisfatto. Il MiSE ricorda che:

"l'acquisizione della perizia tecnica giurata (o dell'attestato di conformità) o, nel caso in cui sia ammessa, della dichiarazione del legale rappresentante della società (o del titolare dell'impresa) deve avvenire entro il termine di chiusura del periodo d'imposta a partire dal quale si intende avvalersi del regime dell'iper-ammortamento"

Adempimento tardivo e ricalcolo

In caso di acquisizione tardiva della perizia rispetto all'entrata in funzione del bene, il MiSE chiarisce che l'impresa conserva il diritto al recupero frazionato della differenza:

"nel caso in cui l'acquisizione della perizia giurata o dell'attestato di conformità o dell'autocertificazione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni (vale a dire, a processo di ammortamento fiscale già iniziato), l'impresa beneficiaria ha comunque diritto al recupero (frazionato) della differenza tra super e iper ammortamento in precedenza non dedotta"

Giuramento della perizia

Con riferimento alla tempistica del giuramento, il MiSE rinvia alla risoluzione n. 152/E dell'Agenzia delle Entrate:

"pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 dicembre per l'effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione, consente al professionista di procedere al giuramento della perizia anche successivamente"

Perizia plurima

Il MiSE ricorda la possibilità di una perizia cumulativa:

"la perizia giurata (o l'attestato di conformità) può essere anche plurima, nel senso che può riguardare anche una pluralità di beni agevolabili"

Dichiarazione di terzietà del perito

Dagli Allegati 1 e 2, il modello-tipo prevede che il perito renda una specifica dichiarazione in cui:

"DICHIARA la propria terzietà rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia."

Riferimenti normativi

  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), art. 1, commi 8-13, commi 9, 10 e 11
  • Allegato A annesso alla legge n. 232/2016 (beni materiali strumentali)
  • Allegato B annesso alla legge n. 232/2016 (beni immateriali)
  • Decreto legge 29 dicembre 2016, n. 243, art. 7-novies, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18
  • D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa)
  • Art. 109, commi 1 e 2, del TUIR
  • Circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/E del 30 marzo 2017 (parr. 6.3, 6.4.1, 11, 11.1, 11.2)
  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 152 del 15 dicembre 2017
  • D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
  • Direttiva 70/156/CEE, art. 1 (definizione di veicoli)
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