Sintesi
La Circolare n. 547750 del 15 dicembre 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico fornisce indicazioni operative sul contenuto e sulle modalità di redazione della perizia giurata, dell'attestato di conformità e dell'autocertificazione previsti dall'art. 1, comma 11, della legge n. 232/2016 ai fini della fruizione dell'iper ammortamento. Il documento chiarisce la natura strettamente tecnica della perizia, distinguendo tra i contenuti di competenza del perito (verifica delle caratteristiche tecniche e dell'interconnessione) e quelli di responsabilità esclusiva dell'impresa (profili fiscali, contabili, contrattuali e requisito di novità). La circolare è corredata da tre allegati contenenti modelli-tipo di perizia e di analisi tecnica, predisposti per semplificare l'attività dei soggetti incaricati, la cui adozione non è tuttavia obbligatoria.
Contesto e quesito
La circolare nasce dall'esigenza di fornire indicazioni operative in prossimità della scadenza del 31 dicembre 2017, termine entro il quale la generalità dei soggetti doveva procedere all'adempimento documentale per gli investimenti agevolabili effettuati nel corso del 2017. Il MiSE interviene d'ufficio, senza rispondere a un quesito specifico, per chiarire il perimetro e i contenuti della perizia giurata o dell'attestato di conformità richiesti dalla disciplina dell'iper ammortamento.
Il Direttore Generale precisa il contesto normativo di riferimento:
La disciplina agevolativa introdotta dai commi 9 e 10 dell'art. 1 della legge 232 del 2016 (legge di Stabilità 2017), concernente gli investimenti in determinati beni strumentali (materiali e immateriali) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. "Industria 4.0", subordina il diritto alla maggiorazione delle quote di ammortamento deducibili ai fini delle imposte sul reddito anche al rispetto di uno specifico adempimento documentale.
L'urgenza dell'intervento è esplicitata nella circolare stessa:
in considerazione dell'approssimarsi della data del 31 dicembre 2017, che per la generalità dei soggetti costituisce il termine entro il quale occorre procedere all'adempimento documentale previsto dalla disciplina per gli investimenti agevolabili effettuati nel corso del 2017, si ritiene opportuno con la presente circolare fornire ulteriori indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell'attestato di conformità o della dichiarazione avente valore di autocertificazione.
Analisi del MiSE
Soglia dei 500.000 euro e nozione di impianto
Il MiSE chiarisce che il limite di 500.000 euro, sotto il quale è ammessa l'autocertificazione del legale rappresentante in luogo della perizia giurata, deve essere applicato con riferimento all'investimento complessivo nel caso di impianti:
in caso di investimento avente a oggetto impianti o porzioni di impianti, il limite dei 500.000 euro va applicato non già ai singoli beni o parti o componenti autonomamente considerati, ma all'investimento complessivo e ciò anche nelle ipotesi in cui le singole macchine (o le singole componenti) siano acquistate presso lo stesso fornitore con atti di acquisto separati o presso fornitori diversi.
La nozione di impianto è quella già definita nella Circolare n. 4/E:
ai fini della disciplina agevolativa dell'iper ammortamento, per impianto o porzione di impianto si deve intendere "un insieme di macchine connesse fisicamente tra di loro anche se ogni macchina o attrezzatura funziona in maniera indipendente".
Facoltà di perizia volontaria per beni sotto soglia
Per i beni di costo unitario non superiore a 500.000 euro e non costituenti impianti, il MiSE riconosce una facoltà di ricorrere comunque alla perizia:
è comunque in facoltà dell'impresa richiedere, ancorché non obbligatorio, per motivi prudenziali o per altri motivi, l'intervento del professionista (o dell'ente accreditato) per ottenere, in alternativa alla semplice autocertificazione delle verifiche tecniche richieste dalla disciplina, il rilascio di una perizia giurata (o di un attestato di conformità).
Perizia plurima
La circolare conferma la possibilità di redigere perizie plurime:
la perizia giurata (o l'attestato di conformità) può essere anche plurima, nel senso che può riguardare anche una pluralità di beni agevolabili.
Natura strettamente tecnica della perizia
Il MiSE traccia una distinzione fondamentale tra i contenuti tecnici della perizia e i profili fiscali/contabili, precisando che questi ultimi restano di esclusiva responsabilità dell'impresa:
Si tratta, dunque, come si evince del resto anche dall'individuazione delle categorie di soggetti abilitati a rilasciare la perizia o l'attestato di conformità, di un accertamento di natura strettamente tecnica.
Con riguardo ai profili non tecnici:
la perizia giurata o l'attestazione di conformità non attengono in generale ai profili fiscali, contabili e contrattuali che costituiscono i presupposti per la spettanza dell'agevolazione.
Il perito, pertanto, in relazione a tali aspetti:
si limiteranno a recepire nella perizia/attestato le indicazioni e le valutazioni operate dai competenti organi amministrativi (e, se del caso, di controllo) dell'impresa, che ne assumerà quindi diretta ed esclusiva responsabilità ai fini dei successivi controlli degli uffici fiscali.
Esclusione del requisito di novità dalle verifiche del perito
Il MiSE chiarisce espressamente che la verifica della novità del bene non rientra tra i compiti del perito:
tra le verifiche tecniche richieste al perito o all'ente di certificazione non rientra quella concernente il requisito della "novità" dei beni oggetto d'investimento: anche in questo caso, infatti, si tratta di un presupposto per l'applicabilità del beneficio e la cui asserzione ricade sotto l'esclusiva e diretta responsabilità dell'impresa beneficiaria.
Fasi della verifica tecnica
La circolare individua quattro fasi operative per la redazione della perizia:
- Classificazione del bene in una delle voci dell'allegato A o B. A questi fini è opportuno indicare l'allegato in cui il bene è ricompreso e il punto specifico nonché, nel caso si tratti di bene materiale cui all'allegato A, anche il gruppo di appartenenza (I di 12 punti, II di 9, III di 4);
- Verifica delle caratteristiche tecnologiche del bene ai fini della rispondenza ai requisiti richiesti dalla disciplina (e dipendenti dalla tipologia in base all'appartenenza dei punti cui agli allegati A e B);
- Verifica del requisito della interconnessione con specificazione delle modalità e data dell'avvenuto riscontro della stessa;
- Rinvio all'analisi tecnica redatta in maniera confidenziale dal professionista o dall'ente a corredo della perizia o dell'attestato e custodita presso la sede dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione.
Perizia in due fasi e decorrenza del beneficio
La circolare richiama la possibilità, già prevista dalla Circolare n. 4/E, di produrre la perizia in due fasi:
"...di produrre l'eventuale perizia/attestazione di conformità in due fasi separate e successive: la prima basata sulla verifica dei requisiti tecnici del bene e una seconda a buon esito della verifica dell'avvenuta interconnessione".
Tuttavia, il MiSE precisa un limite rilevante per la decorrenza del beneficio:
la sola verifica delle caratteristiche tecniche dei beni, pur effettuata entro il termine di chiusura del periodo d'imposta della loro entrata in funzione, non sarebbe di per sé sufficiente a far scattare il diritto al regime dell'iper ammortamento dallo stesso periodo, anche se l'effettuazione della verifica dell'interconnessione avvenisse nei primi giorni del successivo periodo d'imposta.
Decorrenza e meccanismo di ricalcolo
La circolare ribadisce che la fruizione del beneficio decorre dal periodo d'imposta in cui viene soddisfatto l'adempimento documentale:
la concreta fruizione del beneficio, sotto forma di maggiorazione (virtuale) delle quote di ammortamento prevista dai richiamati commi 9 e 10 (rispettivamente: del 150 per cento per i beni materiali dell'allegato A e del 40 per cento per i beni immateriali dell'allegato B), può iniziare a decorrere solo dal periodo d'imposta in cui viene soddisfatto (anche) tale adempimento formale.
Quanto alla possibilità di ricalcolo in caso di perizia tardiva:
nel caso in cui l'acquisizione della perizia giurata o dell'attestato di conformità o dell'autocertificazione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni (vale a dire, a processo di ammortamento fiscale già iniziato), l'impresa beneficiaria ha comunque diritto al recupero (frazionato) della differenza tra super e iper ammortamento in precedenza non dedotta.
Giuramento della perizia e Risoluzione n. 152/2017
Il MiSE rinvia alla Risoluzione n. 152 dell'Agenzia delle Entrate per una semplificazione procedurale sul giuramento:
con specifico riferimento al caso in cui l'impresa decida di ricorrere alla perizia tecnica giurata, si rinvia alla risoluzione n. 152 dell'Agenzia delle entrate pubblicata il 15 dicembre 2017 che, pur mantenendo fermo il rispetto del termine del 31 dicembre per l'effettuazione della verifica delle caratteristiche tecniche dei beni e dell'interconnessione, consente al professionista di procedere al giuramento della perizia anche successivamente.
Modelli-tipo allegati
La circolare è corredata da schemi-tipo non obbligatori:
al fine di semplificare il compito dei soggetti incaricati della redazione, è stato predisposto uno schema tipo di perizia/attestazione (o autocertificazione) e uno schema tipo di analisi tecnica, che si allegano alla presente. Si precisa, peraltro, che l'adozione degli schemi proposti non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni.
Contenuti dell'analisi tecnica (dall'Allegato 3)
Dall'Allegato 3 emerge la struttura dell'analisi tecnica a corredo della perizia, che prevede, tra gli altri, l'indicazione del costo del bene. Al riguardo, il modello riporta un riferimento alla soglia forfetaria per accessori:
Si segnala che la risoluzione di Agenzia delle Entrate n. 152 del 15 dicembre 2017 ha stabilito in ragione del 5% del costo del bene principale rilevante agli effetti dell'iper ammortamento il limite quantitativo forfetario entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene dell'allegato A costituiscono "normale dotazione" del bene medesimo.
Riservatezza dell'analisi tecnica (dagli Allegati 1 e 2)
I modelli di perizia allegati prevedono un accordo di riservatezza (NDA) tra il perito e l'impresa. A tutela della proprietà intellettuale, gli allegati richiamano la Circolare 4/E:
Come previsto dalla Circolare 4/E Agenzia delle entrate/Ministero dello sviluppo economico (pag. 59), a tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell'utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iperammortizzata), l'analisi tecnica è realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall'ente di certificazione e deve essere custodita presso la sede del beneficiario dell'agevolazione.
Dichiarazione di terzietà del perito (dagli Allegati 1 e 2)
I modelli prevedono che il perito asseverante dichiari:
la propria terzietà rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia.
Perimetro della risposta
La circolare è un atto di indirizzo generale del MiSE rivolto a imprese, professionisti ed enti di certificazione. Il documento delimita chiaramente la ripartizione di responsabilità tra perito e impresa:
In relazione a tali contenuti, il professionista o l'ente incaricato si limiteranno a recepire nella perizia/attestato le indicazioni e le valutazioni operate dai competenti organi amministrativi (e, se del caso, di controllo) dell'impresa, che ne assumerà quindi diretta ed esclusiva responsabilità ai fini dei successivi controlli degli uffici fiscali.
La circolare riguarda esclusivamente l'adempimento documentale e non affronta i profili sostanziali dell'agevolazione (requisiti dei beni, modalità di calcolo del beneficio, ecc.), per i quali rinvia alla Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017.
L'adozione dei modelli-tipo allegati è facoltativa:
l'adozione degli schemi proposti non è obbligatoria, essendo possibile adottare schemi o formati differenti o integrare gli schemi allegati con ulteriori elementi o indicazioni.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi da 8 a 13, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017 — disciplina del super e iper ammortamento, Industria 4.0)
- Art. 1, comma 9, Legge n. 232/2016 (maggiorazione del 150% per beni materiali Allegato A)
- Art. 1, comma 10, Legge n. 232/2016 (maggiorazione del 40% per beni immateriali Allegato B)
- Art. 1, comma 11, Legge n. 232/2016 (obbligo di perizia giurata / attestato di conformità / autocertificazione)
- Allegato A annesso alla Legge n. 232/2016 (elenco beni materiali: Gruppo I — 12 voci + revamping; Gruppo II — 9 voci; Gruppo III — 4 voci)
- Allegato B annesso alla Legge n. 232/2016 (elenco beni immateriali — software, sistemi, piattaforme e applicazioni)
- Art. 7-novies, D.L. 29 dicembre 2016, n. 243, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 18 (modifiche alla disciplina del super e iper ammortamento)
- Art. 109, commi 1 e 2, TUIR (regole di competenza per l'imputazione dei costi)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico documentazione amministrativa — autocertificazione del legale rappresentante)
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale — firma digitale)
- Direttiva 70/156/CEE (definizione di veicoli — esclusione macchine motrici)
- Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 — Agenzia delle Entrate / MiSE (linee guida generali su super e iper ammortamento, par. 6.3, 6.4.1, 11, 11.1, 11.2)
- Risoluzione n. 152 del 15 dicembre 2017 — Agenzia delle Entrate (giuramento della perizia successivo al 31 dicembre; soglia forfetaria del 5% per accessori)
Temi
- perizia giurata
- attestato di conformità
- autocertificazione legale rappresentante
- contenuto della perizia
- soglia 500.000 euro
- interconnessione
- allegato A
- allegato B
- analisi tecnica
- requisiti obbligatori e ulteriori
- riservatezza e NDA
- terzietà del perito