iperammortamenti.it
HomeCalcolatoreRisorseArticoliFAQRichiedi Perizia
  1. Home
  2. /Documenti di prassi
  3. /Circolare Mise 48610 2019
iperammortamenti.it
powered by DIRATEC SRL

DIRATEC S.R.L.

Via Brescia 108 G/H – 25018 Montichiari (BS)

Cod. Fisc. e P.IVA 04274200981

Numero REA: BS-601891

Codice SDI: W7YVJK9

Capitale sociale: € 10.000,00 i.v.

Strumenti

  • Calcolatore Iperammortamento
  • Risorse
  • Documenti di prassi
  • Articoli
  • FAQ

Contatti

  • [email protected]
  • +39 030 808 8065

Altri nostri servizi

DIRATEC – www.diratec.it

L'ingegneria al servizio delle imprese

© 2026 DIRATEC SRL. Tutti i diritti riservati.
Strumenti e consulenza per l'iperammortamento 2026
Privacy Policy

Circolare n. 48610 del 2019 — MiSE

1 marzo 2019 · Circolare · MiSE

Scarica PDF originale

Sintesi

La Circolare n. 48610 del 1° marzo 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico fornisce chiarimenti sull'applicazione della disciplina dell'iper ammortamento (art. 1, commi 9-11, legge n. 232/2016 e ss.mm.ii.) al settore sanitario. Il provvedimento nasce dall'esigenza di rispondere alle numerose istanze di parere tecnico pervenute al MiSE relative alla corretta classificazione di apparecchiature medicali nell'allegato A della legge n. 232/2016, non espressamente considerate nella precedente prassi. La circolare individua le principali categorie di beni sanitari ammissibili, ne definisce la collocazione nell'allegato A e chiarisce i profili relativi alla documentazione tecnica (perizia giurata, attestazione di conformità, autocertificazione). I destinatari sono le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nel settore della sanità digitale e le associazioni di categoria del comparto sanitario.

Finalità e ambito applicativo

La circolare risponde a un'esigenza di uniformità interpretativa manifestata dagli operatori del settore sanitario. Il MiSE chiarisce le ragioni dell'intervento:

In materia di "iper ammortamento", sono pervenute alla scrivente numerose istanze di parere tecnico volte a conoscere la corretta classificazione, nell'ambito dell'allegato A della legge n. 232 del 2016, di una serie di apparecchiature e altri beni impiegati nel settore sanitario non espressamente considerati negli esempi svolti nella circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello sviluppo economico n. 4 del 30 marzo 2017 e nei successivi documenti di prassi.

La finalità dichiarata è dunque duplice — sistematizzare i chiarimenti già resi e garantire coerenza applicativa:

Accogliendo, dunque, l'esigenza rappresentata da molti operatori del settore e da alcune associazioni di categoria, con la presente circolare si ritiene opportuno riepilogare in un quadro più generale i chiarimenti sin qui forniti in risposta alle singole istanze di parere tecnico; ciò al fine di uniformare il trattamento delle diverse tipologie di investimenti ammissibili, anche in punto di redazione della documentazione tecnica richiesta (perizia giurata, attestazione o autocertificazione).

Sul piano temporale, il MiSE ricorda l'estensione operata dalla Legge di Bilancio 2019:

l'articolo 1, comma 60, ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, "effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione".

La circolare precisa inoltre che la Legge di Bilancio 2019 ha modificato sostanzialmente l'intensità del beneficio con una logica progressiva:

la misura della maggiorazione è stata elevata dal 150 al 170 per cento per gli investimenti dell'Allegato A (beni materiali) fino a 2,5 milioni di euro; ridotta dal 150 al 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e ulteriormente ridotta dal 150 al 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

Le categorie di beni sanitari ammissibili vengono raggruppate in quattro voci: apparecchiature per la diagnostica per immagini, apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia, robot e sistemi robotizzati, sistemi automatizzati da laboratorio. Quanto alla classificazione nell'allegato A, il MiSE afferma:

si ritiene che gli stessi possano unitariamente ricondursi al punto elenco 3 del primo gruppo di detto allegato, concernente "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime".

Per quanto riguarda i requisiti tecnologici, la circolare riconosce in via generale che:

le apparecchiature rientranti nelle voci sopra descritte risultano dotate di caratteristiche tecnologiche e digitali tali da soddisfare potenzialmente i 5+2 requisiti che la disciplina agevolativa richiede per i beni classificabili nel primo gruppo dell'allegato A. La verifica nel dettaglio dei requisiti andrà comunque rappresentata nella perizia tecnica come previsto dalla disciplina.

Modalità operative

Classificazione dei beni e documentazione tecnica

Il MiSE chiarisce il trattamento dei componenti software integrati nei beni materiali, richiamando il principio già espresso nella prassi precedente:

nel caso in cui il software sia integrato ("embedded") in un bene materiale dell'allegato A e venga quindi acquistato unitamente allo stesso, non si deve operare una distinzione tra componente materiale e componente immateriale.

Diversamente, per i software autonomi la circolare precisa:

Diverso è invece il caso dei software di sistema (c.d. "stand alone") i quali, anche nel caso in cui interagiscano con i beni di cui all'allegato A, non risultano indispensabili al loro funzionamento; l'acquisto di tali software, sempre che si tratti di software riconducibili a una delle voci comprese nell'allegato B, può essere agevolato infatti solo con la maggiorazione del 40% del relativo costo.

Il MiSE riconduce all'allegato B, a titolo esemplificativo, i software per la gestione della cartella clinica elettronica:

nell'ambito dell'allegato B possono ricondursi i software relativi alla gestione della c.d. "cartella clinica elettronica", ritenuti assimilabili ai beni immateriali individuati al punto 1 del citato allegato B recante "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per [...] l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)"

Resta ferma l'esclusione delle componenti materiali accessorie:

l'esclusione dall'iper ammortamento degli investimenti in componenti materiali necessarie alla messa in funzione dei software (quali, ad esempio: server, apparati attivi e passivi, armadi di rete, cablaggio strutturato ecc.).

Perizie già redatte con criteri diversi

Per gli investimenti effettuati nei periodi d'imposta 2017 e 2018, il MiSE adotta un approccio di salvaguardia:

si ritiene che tali diverse classificazioni non inficino l'applicabilità e la decorrenza del beneficio, sempre che gli investimenti in questione siano stati comunque classificati nell'ambito del primo gruppo dell'Allegato A. Inoltre, si ritiene che non sia neanche necessario procedere a una nuova perizia giurata (attestazione o autocertificazione), a meno che la diversa classificazione in precedenza effettuata non rifletta anche una diversa assunzione di elementi o profili sostanziali non coerenti con i chiarimenti contenuti nella presente circolare.

Adempimenti e scadenze

L'adempimento principale consiste nella redazione della perizia tecnica giurata, dell'attestazione di conformità o della dichiarazione del legale rappresentante. Il MiSE ne precisa la tempistica:

per la concreta fruizione del beneficio dell'iper ammortamento è necessario che entro la chiusura del periodo d'imposta nel corso del quale si verifica l'effettuazione degli investimenti e/o l'interconnessione dei beni sia soddisfatto anche l'adempimento formale richiesto dalla disciplina agevolativa nella forma della perizia tecnica giurata o attestazione di conformità o di dichiarazione del legale rappresentante con valore di autocertificazione.

In merito alla data certa della perizia, il MiSE elimina un dubbio ricorrente:

in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli effetti dell'iper ammortamento è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d'imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell'impresa.

Le scadenze per l'effettuazione degli investimenti, come sopra richiamato, sono fissate al 31 dicembre 2019 (termine ordinario) ovvero al 31 dicembre 2020 a condizione che entro il 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisizione. Il tetto massimo complessivo per gli investimenti ammissibili nel nuovo regime è fissato a 20 milioni di euro.

Riferimenti normativi

  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 9-11 (disciplina dell'iper ammortamento)
  • Allegato A alla legge n. 232/2016 (beni materiali strumentali nuovi)
  • Allegato B alla legge n. 232/2016 (beni immateriali strumentali nuovi)
  • Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi 60-61 (Legge di Bilancio 2019 — proroga e rimodulazione dell'iper ammortamento)
  • Circolare Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/E del 30 marzo 2017
  • D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale — firma digitale)
Torna ai documenti di prassi