Sintesi
La Circolare n. 48610 del 1° marzo 2019 del Ministero dello Sviluppo Economico fornisce chiarimenti organici sull'applicazione della disciplina dell'iper ammortamento nel settore sanitario. Il documento nasce dall'esigenza di uniformare il trattamento di numerose istanze di parere tecnico pervenute al MiSE riguardanti apparecchiature mediche non espressamente contemplate nei precedenti documenti di prassi. La circolare individua quattro macro-categorie di beni sanitari ammissibili, ne propone la classificazione unitaria nel primo gruppo dell'Allegato A e chiarisce il regime dei software embedded e stand-alone, nonché gli aspetti formali relativi alla perizia tecnica giurata, con una importante sanatoria per le perizie già redatte con criteri classificatori diversi.
Contesto e quesito
La circolare non risponde a un singolo quesito, ma raccoglie e sistematizza le risposte fornite a una pluralità di istanze provenienti da operatori e associazioni di categoria del settore sanitario. Il MiSE descrive così la genesi del documento:
In materia di "iper ammortamento", sono pervenute alla scrivente numerose istanze di parere tecnico volte a conoscere la corretta classificazione, nell'ambito dell'allegato A della legge n. 232 del 2016, di una serie di apparecchiature e altri beni impiegati nel settore sanitario non espressamente considerati negli esempi svolti nella circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello sviluppo economico n. 4 del 30 marzo 2017 e nei successivi documenti di prassi.
La finalità dichiarata è dunque quella di offrire un quadro unitario:
Accogliendo, dunque, l'esigenza rappresentata da molti operatori del settore e da alcune associazioni di categoria, con la presente circolare si ritiene opportuno riepilogare in un quadro più generale i chiarimenti sin qui forniti in risposta alle singole istanze di parere tecnico; ciò al fine di uniformare il trattamento delle diverse tipologie di investimenti ammissibili, anche in punto di redazione della documentazione tecnica richiesta (perizia giurata, attestazione o autocertificazione).
Analisi del MiSE
Proroga e nuove aliquote introdotte dalla Legge di Bilancio 2019
Il MiSE premette un riepilogo dell'estensione temporale della disciplina operata dalla Legge di Bilancio 2019, che non costituisce una mera proroga ma introduce modifiche sostanziali alle aliquote:
L'intervento operato con la Legge di Bilancio 2019, tuttavia, non costituisce una semplice proroga del regime precedente: sono state, infatti, introdotte modifiche sostanziali specificatamente riguardanti l'intensità del beneficio applicabile.
In particolare, le nuove soglie sono così articolate:
la misura della maggiorazione è stata elevata dal 150 al 170 per cento per gli investimenti dell'Allegato A (beni materiali) fino a 2,5 milioni di euro; ridotta dal 150 al 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e ulteriormente ridotta dal 150 al 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Il MiSE precisa inoltre che il tetto massimo è stato fissato a 20 milioni di euro e che restano invariati tutti gli altri profili della disciplina:
Sono rimasti invece invariati tutti gli altri profili della disciplina agevolativa concernenti gli aspetti oggettivi nonché quelli riguardanti l'applicabilità del beneficio agli investimenti in beni immateriali (allegato B alla legge n. 232 del 2016).
Classificazione dei beni sanitari nell'Allegato A
Il MiSE individua quattro macro-categorie di beni riconducibili alla "sanità 4.0": apparecchiature per la diagnostica per immagini, apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia, robot e sistemi robotizzati, sistemi automatizzati da laboratorio. Per tutte queste tipologie, la classificazione è unitaria:
per quanto riguarda la classificazione nell'ambito dell'allegato A si ritiene che gli stessi possano unitariamente ricondursi al punto elenco 3 del primo gruppo di detto allegato, concernente "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime".
La ratio di tale classificazione è spiegata come segue:
Nella generalità dei casi, infatti, si tratta di sistemi complessi costituiti da più elementi tra loro integrati ai fini dello svolgimento della specifica prestazione sanitaria cui, nelle diverse fattispecie, sono destinati.
Requisiti 5+2 e potenziale ammissibilità
Il MiSE riconosce che le apparecchiature sanitarie possiedono, in linea generale, le caratteristiche tecnologiche necessarie, con una riserva di verifica concreta:
sulla base dell'esame della relativa documentazione tecnica, può anche riconoscersi che, in linea generale, le apparecchiature rientranti nelle voci sopra descritte risultano dotate di caratteristiche tecnologiche e digitali tali da soddisfare potenzialmente i 5+2 requisiti che la disciplina agevolativa richiede per i beni classificabili nel primo gruppo dell'allegato A. La verifica nel dettaglio dei requisiti andrà comunque rappresentata nella perizia tecnica come previsto dalla disciplina.
Software embedded vs. stand-alone
Il MiSE opera una distinzione fondamentale tra software integrato e software autonomo:
nel caso in cui il software sia integrato ("embedded") in un bene materiale dell'allegato A e venga quindi acquistato unitamente allo stesso, non si deve operare una distinzione tra componente materiale e componente immateriale.
Per i software stand-alone, il regime è diverso:
Diverso è invece il caso dei software di sistema (c.d. "stand alone") i quali, anche nel caso in cui interagiscano con i beni di cui all'allegato A, non risultano indispensabili al loro funzionamento; l'acquisto di tali software, sempre che si tratti di software riconducibili a una delle voci comprese nell'allegato B, può essere agevolato infatti solo con la maggiorazione del 40% del relativo costo.
Cartella clinica elettronica
Il MiSE fornisce un chiarimento specifico sulla classificazione dei software per la cartella clinica elettronica:
si conferma che nell'ambito dell'allegato B possono ricondursi i software relativi alla gestione della c.d. "cartella clinica elettronica", ritenuti assimilabili ai beni immateriali individuati al punto 1 del citato allegato B recante "Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per [...] l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)"
Il MiSE ribadisce inoltre, in coerenza con quanto già precisato per altri settori:
l'esclusione dall'iper ammortamento degli investimenti in componenti materiali necessarie alla messa in funzione dei software (quali, ad esempio: server, apparati attivi e passivi, armadi di rete, cablaggio strutturato ecc.).
Perizie già redatte con criteri diversi
La circolare contiene un'importante clausola di salvaguardia per le perizie preesistenti:
non può escludersi che, per gli investimenti già effettuati nei periodi d'imposta 2017 e 2018, le relative perizie (attestazioni o autocertificazioni) redatte anteriormente alla pubblicazione della presente circolare siano state formulate adottando criteri di classificazione diversi da quelli sopra indicati. Al riguardo, si ritiene che tali diverse classificazioni non inficino l'applicabilità e la decorrenza del beneficio, sempre che gli investimenti in questione siano stati comunque classificati nell'ambito del primo gruppo dell'Allegato A.
Non è neppure necessario rifare la perizia, salvo eccezioni:
si ritiene che non sia neanche necessario procedere a una nuova perizia giurata (attestazione o autocertificazione), a meno che la diversa classificazione in precedenza effettuata non rifletta anche una diversa assunzione di elementi o profili sostanziali non coerenti con i chiarimenti contenuti nella presente circolare.
Decorrenza degli effetti e giuramento della perizia
Il MiSE chiarisce infine un aspetto formale di rilievo pratico:
in caso di perizia giurata, ai fini della decorrenza degli effetti dell'iper ammortamento è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d'imposta si proceda al giuramento della perizia medesima, non essendo necessario dimostrare in altri modi la data certa di acquisizione da parte dell'impresa.
Perimetro della risposta
La circolare delimita il proprio ambito di applicazione in più punti. Quanto alla natura dei beni, il MiSE precisa che la valutazione è condotta sulla base della documentazione allegata alle istanze:
gli investimenti oggetto di trattazione possono essere raggruppati, in ragione delle specifiche caratteristiche tecnologiche e funzionali risultanti dalla documentazione allegata alle istanze pervenute
Quanto ai requisiti tecnici, il riconoscimento del MiSE è espresso in termini di potenzialità e non di certezza, con rinvio alla perizia:
le apparecchiature rientranti nelle voci sopra descritte risultano dotate di caratteristiche tecnologiche e digitali tali da soddisfare potenzialmente i 5+2 requisiti che la disciplina agevolativa richiede per i beni classificabili nel primo gruppo dell'allegato A. La verifica nel dettaglio dei requisiti andrà comunque rappresentata nella perizia tecnica come previsto dalla disciplina.
Quanto all'ambito temporale, la circolare si inserisce nel quadro esteso dalla Legge di Bilancio 2019 per gli investimenti:
effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 9-11, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (disciplina dell'iper ammortamento — beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale)
- Allegato A alla Legge n. 232/2016 (elenco beni materiali agevolabili — primo gruppo, punto elenco 3: macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime)
- Allegato B alla Legge n. 232/2016 (elenco beni immateriali agevolabili — punto 1: software, sistemi, piattaforme e applicazioni)
- Art. 1, comma 60, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 — Legge di Bilancio 2019 (estensione temporale della disciplina dell'iper ammortamento)
- Art. 1, comma 61, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 — Legge di Bilancio 2019 (rimodulazione delle aliquote di maggiorazione)
- Circolare Agenzia delle Entrate – MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017 (primi chiarimenti sull'iper ammortamento, con esempi di beni ammissibili)
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale — firma digitale)
Temi
- settore sanitario
- allegato A primo gruppo
- classificazione beni strumentali
- diagnostica per immagini
- radioterapia e radiochirurgia
- robot chirurgici
- software embedded vs. stand-alone
- cartella clinica elettronica
- perizia tecnica giurata
- requisiti 5+2
- sanità 4.0