Sintesi
La Circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico fornisce chiarimenti interpretativi sulla disciplina del credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nelle tecnologie del Piano Nazionale Impresa 4.0, introdotto dall'articolo 1, commi 46-56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018). La circolare, elaborata d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, risponde a numerosi quesiti pervenuti da associazioni di categoria e singole imprese dopo la pubblicazione del decreto attuativo 4 maggio 2018. I chiarimenti riguardano quattro temi principali: il termine per il deposito dei contratti collettivi, l'ammissibilità della formazione e-learning, gli adempimenti per i gruppi societari e le regole di cumulo con altri incentivi alla formazione. Destinatarie sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente da natura giuridica, dimensione, settore economico e regime contabile.
Finalità e ambito applicativo
La circolare si colloca nel quadro delle misure del Piano Nazionale Impresa 4.0 volte ad accompagnare la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Il MiSE chiarisce la ratio dell'agevolazione:
l'agevolazione in parola non presuppone che ci sia necessariamente un incremento da parte dell'impresa degli investimenti in attività di formazione in sé considerate, rispetto al volume di spese sostenute in precedenza, avendo come obiettivo specifico ed essenziale quello di accrescere le c.d. "competenze 4.0" delle persone (dipendenti) partecipanti al processo aziendale di creazione del valore, in tutte le sue fasi e in tutti i settori produttivi.
L'agevolazione si configura come aiuto alla formazione in esenzione da notifica, concesso nei limiti del regolamento (UE) n. 651/2014. Il MiSE precisa tuttavia che la disciplina del credito d'imposta si differenzia dall'art. 31 del regolamento europeo in senso restrittivo:
la disciplina del credito d'imposta non costituisce una diretta e integrale applicazione del contenuto dell'art. 31 del citato regolamento, differenziandosene, per precisa scelta del legislatore, in senso restrittivo sia in relazione alla individuazione delle spese ammissibili e sia per ciò che attiene alla misura dell'intensità dell'aiuto attribuibile.
Quanto all'indipendenza rispetto agli investimenti in beni strumentali, il MiSE ribadisce:
l'applicazione del credito d'imposta per gli investimenti in formazione del personale è indipendente dall'applicazione delle agevolazioni a titolo di iper ammortamento per gli investimenti in beni strumentali e può, dunque, essere fruita anche da quelle imprese che non abbiano effettuato ancora o non abbiano in programma di effettuare investimenti in tali immobilizzazioni tecniche.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. Il decreto attuativo, all'articolo 2, comma 1, precisa:
Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata, comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Sono escluse le "imprese in difficoltà" ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014.
Attività e spese ammissibili
Sono ammissibili le attività di formazione nelle undici tecnologie abilitanti elencate dall'articolo 3 del decreto attuativo (big data, cloud e fog computing, cyber security, simulazione e sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, realtà virtuale e aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali).
Quanto alle spese, il MiSE precisa:
la disciplina in esame considera rilevanti ai fini del calcolo del beneficio esclusivamente i costi del personale dipendente impegnato nelle attività formative ammissibili; intendendosi per personale dipendente, ai fini del credito d'imposta, il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato (incluso il contratto di apprendistato).
Per il personale docente o tutor interno, le spese ammissibili non possono eccedere il 30% della retribuzione complessiva annua. La misura del credito è fissata al 40% delle spese ammissibili, con un tetto massimo di 300.000 euro per beneficiario.
Modalità di svolgimento della formazione
La disciplina ammette sia la formazione esterna (appaltata a soggetti qualificati) sia quella interna. Il MiSE sottolinea:
la disciplina del credito d'imposta considera ammissibili sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata dall'impresa a soggetti (qualificati) esterni, sia le attività formative organizzate internamente all'impresa: vale a dire direttamente organizzate dall'impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un "tutor" interno.
Modalità operative
Deposito dei contratti collettivi
Il MiSE chiarisce le modalità e i termini per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, condizione di ammissibilità prevista dal comma 47 della norma primaria e dall'articolo 3 del decreto attuativo:
tale condizione, nel rispetto dell'effetto incentivante richiesto dal regolamento (UE) n. 651/2014, deve intendersi soddisfatta nel caso in cui lo svolgimento delle attività formative in questione sia previsto in contratti sottoscritti - o anche semplicemente integrati in relazione a tali attività - a partire dal 1° gennaio 2018 e cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa.
Quanto alla piattaforma telematica:
il deposito dei contratti [...] può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione "Servizi" del sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all'indirizzo http://www.lavoro.gov.it/ anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.
Il MiSE precisa inoltre la flessibilità nella redazione dei contratti:
Le parti potranno individuare liberamente lo schema di accordo da utilizzare, a condizione che dallo stesso risulti in maniera espressa la comune volontà in merito alle attività concordate e alla loro programmazione.
Formazione e-learning
La circolare ammette la formazione a distanza ma impone requisiti stringenti per il controllo della partecipazione effettiva:
la possibilità di utilizzo dei corsi "e-learning" e "streaming" imponga alle imprese l'onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.
In particolare, l'architettura dei corsi deve prevedere:
specifici momenti di verifica, consistenti nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall'utente. [...] È necessario predisporre almeno quattro momenti di verifica per ogni ora di corso, durante i quali verrà proposto un quesito, selezionato in maniera casuale dal sistema all'interno di un set di domande non minore di tre.
Al termine del corso è richiesta una verifica finale:
il discente sia sottoposto a un momento di verifica finale in cui risponda in modo esatto ad almeno un quesito sui due che dovranno essere proposti per ognuna delle ore di lezione in cui il corso si articola.
Per le attività e-learning già svolte prima della pubblicazione della circolare, il MiSE prevede un regime transitorio:
le indicazioni fornite si rendano applicabili alle attività di formazione realizzate a partire dalla data di pubblicazione della presente circolare; fermo restando comunque, per le attività già svolte in precedenza, il rispetto, con modalità equivalenti o analoghe a quelle ora specificate, dell'onere documentale posto dall'articolo 6, comma 3, del decreto attuativo concernente la redazione e la conservazione dei registri nominativi.
Gruppi societari — semplificazioni documentali
Per le attività formative svolte nell'ambito di gruppi societari con progetti unitari, il MiSE ammette modalità semplificative:
si ritiene possibile che la relazione prevista dal comma 3 del citato articolo 7 del decreto attuativo possa essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo che indichi gli obiettivi comuni perseguiti nell'ambito del gruppo; inoltre, si ritiene possibile anche predisporre un unico registro didattico nel quale, accanto alle altre informazioni richieste per il monitoraggio della partecipazione alle attività formative, sia indicata per ciascun partecipante anche la società di appartenenza.
Tuttavia, la dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione dei dipendenti resta un obbligo autonomo di ciascuna società:
per quanto riguarda l'obbligo del rilascio dell'apposita dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività formative, previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto attuativo, si ritiene che lo stesso debba essere comunque rispettato autonomamente da ciascuna società del gruppo.
Cumulo con altri incentivi alla formazione
L'articolo 8 del decreto attuativo stabilisce:
il credito d'imposta "...è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014".
Il MiSE distingue due ipotesi. In caso di costi ammissibili diversi (ad esempio, Fondi interprofessionali che escludono i costi del personale discente), il cumulo è libero:
il credito d'imposta in esame sia cumulabile senza limitazioni con i contributi ricevuti dall'impresa per i Piani formativi finanziati dai Fondi interprofessionali che escludono dai costi ammissibili i costi del personale discente partecipante alle attività di formazione: in tal caso, infatti, si tratterebbe di due aiuti aventi la medesima finalità e riguardanti lo stesso progetto, ma aventi a oggetto costi ammissibili diversi.
In caso di sovrapposizione parziale dei costi ammissibili, l'impresa deve verificare il rispetto dell'intensità massima del 50% prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014.
Per il concorso con aiuti concessi per finalità diverse (es. aiuto all'assunzione di lavoratore svantaggiato), il MiSE precisa:
il calcolo del beneficio spettante deve essere effettuato assumendo la retribuzione lorda maturata in relazione alle ore o alle giornate di formazione, al netto della quota di retribuzione coperta dall'aiuto all'assunzione.
Adempimenti e scadenze
I principali adempimenti a carico delle imprese beneficiarie sono:
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Contratto collettivo aziendale o territoriale: deve disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività formative 4.0. Deve essere sottoscritto o integrato a partire dal 1° gennaio 2018. Il deposito telematico presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro deve avvenire entro il 31 dicembre 2018.
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Dichiarazione del legale rappresentante: obbligo di rilasciare a ciascun dipendente l'attestazione dell'effettiva partecipazione alle attività formative, con indicazione degli ambiti aziendali di applicazione delle competenze acquisite (art. 3, comma 3, decreto attuativo).
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Certificazione contabile: l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 6, comma 1, decreto attuativo). L'utilizzo in compensazione è subordinato all'avvenuto adempimento di tale obbligo, come previsto dall'art. 5, comma 4:
L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal successivo articolo 6.
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Relazione illustrativa: conservazione di una relazione sulle modalità organizzative e i contenuti delle attività formative. In caso di formazione interna, deve essere predisposta dal docente/tutor o dal responsabile aziendale; in caso di formazione esterna, dal soggetto formatore.
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Registri nominativi: conservazione dei registri di svolgimento delle attività formative, sottoscritti congiuntamente dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno.
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Dichiarazione dei redditi: i dati relativi al numero di ore e dei lavoratori partecipanti alla formazione vanno indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese e nei periodi successivi fino a conclusione dell'utilizzo (art. 6, comma 4).
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Compensazione tramite F24: il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Non si applicano i limiti di 250.000 euro (art. 1, comma 53, l. 244/2007) né il limite generale di compensabilità di 700.000 euro (art. 34, l. 388/2000).
In caso di indebita fruizione, l'art. 7, comma 2, del decreto attuativo prevede:
l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.
Riferimenti normativi
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi 46-56 (Legge di Bilancio 2018 — norma istitutiva del credito d'imposta formazione 4.0)
- Decreto interministeriale 4 maggio 2018 (MiSE, MEF, Ministero del Lavoro — decreto attuativo)
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (regolamento generale di esenzione per categoria), in particolare articolo 31 (aiuti alla formazione) e articolo 2, punto 18 (imprese in difficoltà)
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 (regime de minimis)
- Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, articolo 14 (deposito telematico dei contratti collettivi)
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articoli 51, comma 5, 61 e 109, comma 5
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (IRAP)
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articolo 17 (compensazione crediti e debiti tributari)
- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 37, comma 49-bis (obbligo servizi telematici per compensazioni)
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 46 e 47 (dichiarazioni sostitutive)
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, commi 421-423 (recupero crediti indebitamente utilizzati)
- Legge 31 dicembre 2009, n. 196, articolo 17, comma 13 (monitoraggio finanziario)
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 53 (limite compensazione crediti agevolativi)
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 34 (limite generale compensabilità)
- Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, articoli 8 e 10 (registro revisori legali dei conti)
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, articolo 1, commi 9 e 10 (iper e super ammortamento)
- Regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001 (accreditamento formatori presso fondi interprofessionali)
- Norma UNI EN ISO 9001:2000, settore EA 37 (certificazione qualità soggetti formativi)