Sintesi
La Circolare n. 295485 del 1° agosto 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico fornisce ulteriori chiarimenti interpretativi sul requisito dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, con specifico riferimento ad alcune tipologie di beni strumentali del primo gruppo dell'allegato A alla legge n. 232 del 2016 (c.d. "iper ammortamento"). Il provvedimento si inserisce nel quadro delle istruzioni integrative già dettate con la circolare 23 maggio 2018, n. 177355, e con la circolare congiunta Agenzia delle Entrate-MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017. La circolare è indirizzata alle imprese che investono in macchine utensili progettate per un unico ciclo di lavoro — quali trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini — e chiarisce in quale misura il vincolo del caricamento da remoto di istruzioni e/o part program possa considerarsi non strettamente necessario per tali beni.
Finalità e ambito applicativo
La circolare nasce dall'esigenza di risolvere dubbi interpretativi sorti dopo l'emanazione della circolare n. 177355/2018. Numerose imprese avevano segnalato al MiSE che, per determinate macchine, il requisito dell'interconnessione — nella componente relativa al caricamento da remoto — risultava tecnicamente incongruente con la natura stessa del bene. Il MiSE inquadra così il problema:
In molte istanze di parere tecnico, in particolare, è stato rappresentato che per alcuni beni strumentali del primo gruppo dell'allegato A il suddetto vincolo del caricamento da remoto di istruzioni e/o part program potrebbe risultare non necessario o, per così dire, non conferente sul piano strettamente tecnico.
L'ambito oggettivo riguarda specificamente macchine destinate a lavorazioni completamente standardizzate. Il MiSE ne fornisce un'elencazione esemplificativa:
Può essere questa la situazione, ad esempio, di alcune macchine utensili - quali trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione - che, in quanto progettate per un unico ciclo di lavoro o per un'unica lavorazione completamente standardizzata, non necessitano di ricevere istruzioni operative né in relazione alla sequenza (temporale e/o logica) delle attività o delle azioni da eseguire, né in relazione ai parametri o alle variabili di processo.
Il presupposto tecnico che giustifica la deroga è dunque duplice: (i) la macchina è progettata per un unico ciclo di lavoro o una lavorazione completamente standardizzata; (ii) il bene non necessita di ricevere istruzioni operative esterne.
Modalità operative
Caratteristica dell'interconnessione: regola generale
La circolare interviene sulla caratteristica obbligatoria richiesta dall'allegato A per i beni del primo gruppo, ossia:
interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
Il MiSE chiarisce che tale requisito, nelle richieste di parere tecnico pervenute, veniva contestato sul piano della sua applicabilità concreta a determinate macchine.
Deroga per le macchine a ciclo unico
Per le fattispecie individuate, il MiSE stabilisce un criterio operativo alternativo. Non è necessario che la macchina riceva dati in ingresso, purché sia in grado di trasmetterli in uscita:
con riferimento al rispetto del requisito dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, per queste specifiche fattispecie l'applicazione della disciplina agevolativa non richieda necessariamente che il bene sia in grado di ricevere in ingresso istruzioni e/o part program riguardanti lo svolgimento di una o più sequenze di attività identificate, programmate e/o dettate esternamente (ad esempio da sistema informatico, da singolo utente, owner del processo etc.)
Requisito minimo sufficiente: trasmissione dati in uscita
In sostituzione del caricamento da remoto di istruzioni, il MiSE indica il requisito minimo sufficiente ai fini dell'interconnessione:
è, al contrario, sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.
In sintesi, la macchina deve comunque essere collegata ai sistemi informatici di fabbrica e deve garantire almeno una delle seguenti funzionalità tramite dati in uscita: telemanutenzione, telediagnosi, controllo in remoto, monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.
Adempimenti e scadenze
La circolare n. 295485/2018 non introduce adempimenti procedurali autonomi né fissa scadenze specifiche a carico dei beneficiari. Si tratta di un chiarimento interpretativo che si innesta nel quadro normativo e procedurale già definito dalla disciplina dell'iper ammortamento (art. 1, commi 9-11, legge n. 232/2016) e dalle circolari attuative precedenti.
Le imprese che intendano avvalersi dell'interpretazione fornita dal MiSE dovranno dimostrare, nell'ambito della perizia giurata o dell'attestazione di conformità già prevista dalla normativa vigente, che il bene rientra tra le fattispecie descritte — ossia macchine progettate per un unico ciclo di lavoro o per un'unica lavorazione completamente standardizzata — e che il requisito dell'interconnessione è soddisfatto mediante la trasmissione di dati in uscita funzionali alle finalità indicate dal MiSE.
Riferimenti normativi
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 9-11 (disciplina dell'iper ammortamento)
- Allegato A alla legge n. 232/2016 (elenco dei beni strumentali agevolabili), primo gruppo
- Circolare Agenzia delle Entrate – Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/E del 30 marzo 2017 (linee guida tecniche, Parte Terza)
- Circolare MiSE 23 maggio 2018, n. 177355 (istruzioni integrative delle linee guida tecniche)
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, richiamato per la firma digitale del documento)