Sintesi
La Circolare MiSE n. 295485 del 1° agosto 2018 fornisce chiarimenti sul requisito dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica per alcune specifiche tipologie di beni strumentali appartenenti al primo gruppo dell'allegato A alla legge n. 232/2016. Il documento affronta il caso di macchine utensili — come trance, taglierine e seghe circolari — progettate per un unico ciclo di lavoro standardizzato, per le quali il caricamento da remoto di istruzioni e/o part program risulta tecnicamente non conferente. Il MiSE conclude che, per queste fattispecie, l'interconnessione può ritenersi soddisfatta anche con la sola trasmissione di dati in uscita, senza necessità di ricezione di istruzioni operative in ingresso. Si tratta di un chiarimento di notevole rilevanza pratica, in quanto amplia l'accesso all'iper ammortamento a una categoria di macchinari altrimenti esclusi per ragioni meramente tecniche.
Contesto e quesito
La circolare nasce a seguito di numerose richieste di parere tecnico pervenute al MiSE dopo la pubblicazione della circolare integrativa n. 177355 del 23 maggio 2018. Il problema sollevato riguarda l'applicabilità del requisito di interconnessione a macchine che, per loro natura, non necessitano di ricevere istruzioni da remoto.
Il MiSE descrive così l'origine del chiarimento:
A seguito dell'emanazione della recente circolare 23 maggio 2018, n. 177355, con la quale sono state dettate istruzioni integrative delle "linee guida tecniche" in materia di iper ammortamento contenute nella Parte Terza della circolare Agenzia delle Entrate-Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/E del 30 marzo 2017, sono pervenute alla scrivente ulteriori richieste di chiarimenti in merito al rispetto, per talune tipologie di beni del primo gruppo dell'allegato A, della caratteristica obbligatoria dell'"interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program".
Il nucleo delle istanze ricevute viene così sintetizzato:
In molte istanze di parere tecnico, in particolare, è stato rappresentato che per alcuni beni strumentali del primo gruppo dell'allegato A il suddetto vincolo del caricamento da remoto di istruzioni e/o part program potrebbe risultare non necessario o, per così dire, non conferente sul piano strettamente tecnico.
Il MiSE individua con precisione le casistiche oggetto del quesito:
Può essere questa la situazione, ad esempio, di alcune macchine utensili - quali trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione - che, in quanto progettate per un unico ciclo di lavoro o per un'unica lavorazione completamente standardizzata, non necessitano di ricevere istruzioni operative né in relazione alla sequenza (temporale e/o logica) delle attività o delle azioni da eseguire, né in relazione ai parametri o alle variabili di processo.
Analisi del MiSE
Esclusione dell'obbligo di ricezione di istruzioni in ingresso
Il MiSE, nella propria risposta, chiarisce che per le macchine progettate per un unico ciclo di lavoro standardizzato il requisito dell'interconnessione non impone la capacità di ricevere istruzioni da remoto:
Al riguardo, si ritiene che, con riferimento al rispetto del requisito dell'interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica, per queste specifiche fattispecie l'applicazione della disciplina agevolativa non richieda necessariamente che il bene sia in grado di ricevere in ingresso istruzioni e/o part program riguardanti lo svolgimento di una o più sequenze di attività identificate, programmate e/o dettate esternamente (ad esempio da sistema informatico, da singolo utente, owner del processo etc.)
Il passaggio è significativo perché identifica con precisione cosa si intende per "istruzioni in ingresso", fornendo esempi delle fonti esterne (sistema informatico, singolo utente, owner del processo) da cui tali istruzioni potrebbero provenire.
Sufficienza della trasmissione dati in uscita
La circolare indica che, per queste specifiche macchine, l'interconnessione si considera soddisfatta con la sola trasmissione di dati dal bene verso i sistemi di fabbrica:
è, al contrario, sufficiente che il bene sia in grado di trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.
Questo passaggio collega la trasmissione dati in uscita ai requisiti ulteriori già previsti dalla disciplina (telemanutenzione, telediagnosi, controllo in remoto, monitoraggio continuo), confermando che tali requisiti restano comunque necessari.
Tipologie di beni interessati
Il MiSE circoscrive con un elenco esemplificativo le macchine che possono beneficiare di questa interpretazione. Si tratta di beni del primo gruppo dell'allegato A:
alcune macchine utensili - quali trance, taglierine, seghe circolari, trapani, frantoi e mulini di macinazione
L'elenco è preceduto dalla locuzione "ad esempio" e dalla formula "quali", a indicare che si tratta di una lista non tassativa. Il criterio discriminante non è il tipo di macchina in sé, ma la caratteristica funzionale di essere:
progettate per un unico ciclo di lavoro o per un'unica lavorazione completamente standardizzata
Perimetro della risposta
Il chiarimento del MiSE si applica entro confini ben definiti. Il documento circoscrive la propria portata alle sole macchine che soddisfano un preciso presupposto tecnico:
per queste specifiche fattispecie
Le fattispecie in questione sono quelle di macchine che:
in quanto progettate per un unico ciclo di lavoro o per un'unica lavorazione completamente standardizzata, non necessitano di ricevere istruzioni operative né in relazione alla sequenza (temporale e/o logica) delle attività o delle azioni da eseguire, né in relazione ai parametri o alle variabili di processo.
Resta fermo che il bene deve comunque garantire la capacità di:
trasmettere dati in uscita, funzionali, a titolo esemplificativo, a soddisfare i requisiti ulteriori di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto e di monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo.
Il chiarimento riguarda esclusivamente il requisito dell'interconnessione e, più specificamente, la componente del:
caricamento da remoto di istruzioni e/o part program
Non vengono modificati né attenuati gli altri requisiti obbligatori per l'accesso all'iper ammortamento.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi 9-11, Legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) — disciplina dell'agevolazione agli investimenti in beni strumentali per la trasformazione tecnologica e digitale (c.d. "iper ammortamento")
- Allegato A alla Legge n. 232/2016, primo gruppo — elenco dei beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti
- Circolare Agenzia delle Entrate – MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017 — linee guida tecniche in materia di iper ammortamento (Parte Terza)
- Circolare MiSE 23 maggio 2018, n. 177355 — istruzioni integrative delle linee guida tecniche in materia di iper ammortamento
- D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e successive modifiche — base giuridica della firma digitale apposta al documento
Temi
- interconnessione
- caricamento da remoto istruzioni e part program
- primo gruppo allegato A
- trance, taglierine, seghe circolari
- macchine a ciclo unico standardizzato
- trasmissione dati in uscita
- telemanutenzione e telediagnosi
- iper ammortamento