Circolare n. 8-E/2026 del 6 ottobre 2026 — Agenzia delle Entrate

6 ottobre 2026 · Circolare · Agenzia delle Entrate

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Sintesi

La circolare n. 8/E del 6 ottobre 2026 ricostruisce organicamente la disciplina del Concordato preventivo biennale introdotta dal decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13. Il documento recepisce, in particolare, le modifiche del decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, applicabili dal biennio 2026-2027. I chiarimenti riguardano formulazione e accettazione della proposta, requisiti, cause di esclusione, cessazione e decadenza, effetti premiali, rinnovo, acconti, imposta sostitutiva, controlli e sanzioni. La circolare sostituisce i precedenti documenti circolari sull’argomento e coordina anche risposte a interpello, FAQ e istruzioni dichiarative.

Inquadramento generale

Il CPB consente ai contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale di concordare preventivamente, per due periodi d’imposta, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo e il valore della produzione netta rilevante ai fini IRAP. L’IVA resta estranea al concordato. Per il biennio 2026-2027 assumono rilievo soprattutto le modifiche recate dall’articolo 28 del decreto legislativo n. 148 del 2026 agli articoli 10, 11, 14, 19, 20, 21 e 22 del decreto CPB.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce la funzione sistematica della circolare:

Il presente documento di prassi, che sostituisce le precedenti circolari sull’argomento, ha, altresì, l’obiettivo di trattare in forma sistematica tutti gli elementi che connotano l’istituto, disciplinati nei mesi passati con diversi documenti normativi e di prassi (decreti ministeriali, circolari, risposte a interpelli, FAQ, istruzioni alla modulistica dichiarativa) ovvero contenuti nel software di calcolo o relativi alle modalità di adesione.

Le novità del decreto Omnibus si applicano dalle adesioni relative al biennio 2026-2027. Per i bienni 2024-2025 e 2025-2026 continuano invece a operare le disposizioni previgenti; i chiarimenti anteriori conservano efficacia anche per il nuovo biennio quando non risultino superati dalle modifiche legislative.

Questioni interpretative

Adesione e formazione della proposta

Per il 2026 il software è messo a disposizione entro il 15 maggio. Il contribuente inserisce i dati, visualizza la proposta e può accettarla; la metodologia considera dati dichiarati, risultanze ISA, informazioni delle banche dati pubbliche, valori settoriali e proiezioni macroeconomiche. In ordine al termine di adesione, l’Agenzia delle Entrate riporta la disposizione speciale secondo cui:

Per il biennio 2026-2027 il termine per aderire alla proposta di concordato, di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, è differito al 31 ottobre 2026 ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.

La proposta è graduata in funzione del punteggio ISA. Rispetto al reddito rettificato del periodo precedente, i limiti sono pari al 10 per cento con ISA 10, al 15 per cento con ISA almeno 9 ma inferiore a 10, al 25 per cento con ISA almeno 8 ma inferiore a 9, al 30 per cento con ISA almeno 6 ma inferiore a 8 e al 35 per cento con ISA inferiore a 6. I limiti non operano quando condurrebbero a una proposta inferiore al valore minimo settoriale.

Eventi straordinari verificatisi prima dell’elaborazione, con sospensione dell’attività di almeno 30 giorni, possono ridurre la proposta del 10, 20 o 30 per cento, secondo la durata della sospensione.

Requisiti di accesso e cause di esclusione

Possono accedere i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetti a un ISA approvato e applicabile. Costituiscono ostacolo i debiti tributari o contributivi definitivi al 31 dicembre dell’anno precedente, salvo che il residuo complessivo, comprensivo di interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000 euro oppure venga ridotto sotto tale soglia prima dell’accettazione; non rilevano, finché permane il beneficio, i debiti sospesi o regolarmente rateizzati.

Le cause di esclusione comprendono, tra l’altro, omesse dichiarazioni, determinate condanne irrevocabili, redditi agevolati superiori al 40 per cento, adesione al forfetario, operazioni straordinarie e alcune situazioni riguardanti professionisti, associazioni, STP e STA. Per il biennio 2026-2027 l’Agenzia delle Entrate precisa:

La stessa regola vale per la carenza originaria dei requisiti dell’articolo 10: l’adesione è priva di effetti fin dall’origine, anziché determinare una successiva decadenza.

Redditi e valore della produzione concordati

Il CPB comprende il reddito di lavoro autonomo, il reddito d’impresa e il valore della produzione netta IRAP, rettificati delle componenti espressamente indicate dagli articoli 15, 16 e 17 del decreto CPB. Per il reddito d’impresa sono escluse, fra l’altro, le componenti straordinarie e la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativa all’iper-ammortamento previsto dalla legge n. 199 del 2025. Il saldo netto non può essere inferiore a 2.000 euro.

Quanto agli effetti dell’accordo, l’Agenzia delle Entrate richiama la regola fondamentale:

Fermo restando quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 e al successivo comma 2, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, nel periodo di vigenza del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.

Il reddito effettivo continua tuttavia a rilevare per deduzioni, detrazioni, benefici subordinati a requisiti reddituali e ISEE. Il contribuente può inoltre versare i contributi previdenziali sul reddito effettivo, se superiore a quello concordato.

Cause di cessazione

Il concordato cessa dal periodo d’imposta in cui intervengono eventi capaci di alterare radicalmente i presupposti della proposta: cessazione o modifica sostanziale dell’attività, circostanze eccezionali con riduzione superiore al 30 per cento, ingresso nel forfetario, determinate operazioni societarie, modifiche della compagine sociale o superamento della soglia di ricavi e compensi prevista dalla legge.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:

L’articolo 19 del decreto CPB prevede che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, che determinino minori redditi o minori valori della produzione netta, eccedenti la misura del 30 per cento rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessi di produrre effetti a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si realizza.

La mera variazione del codice ATECO dovuta all’aggiornamento della classificazione non determina cessazione quando l’attività effettivamente svolta non cambia in modo sostanziale. Le modifiche della compagine rilevano, di regola, soltanto per società e associazioni dell’articolo 5 TUIR e quando aumentano il numero dei soci o associati, fatte salve le eccezioni previste per eredi e rinnovi.

Decadenza, dichiarazioni integrative e ravvedimento

La decadenza opera per entrambi i periodi concordati in presenza delle violazioni qualificate dall’articolo 22. Dal biennio 2026-2027 gli errori o le omissioni nei dati utilizzati per la proposta determinano decadenza, in linea generale, soltanto a seguito di accertamento e quando il reddito o il valore della produzione corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento a quelli concordati.

La nuova disciplina permette di allineare il concordato ai dati corretti mediante dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso. L’Agenzia delle Entrate precisa:

In tali casi, il contribuente, mediante i medesimi strumenti (dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso), ove necessari, comunica e ridetermina il reddito o il VPN concordati sulla base dei dati modificati o integrati, e definisce le relative sanzioni, compresa quella disposta dall’articolo 8 del decreto sanzioni.

La regolarizzazione non neutralizza invece le specifiche violazioni penali o le comunicazioni ISA inesatte o incomplete già constatate, oppure emerse dopo l’inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività conosciute formalmente dal contribuente.

Rinnovo, benefici e acconti

Alla scadenza del biennio il contribuente che conserva i requisiti e non presenta cause di esclusione può aderire a una nuova proposta. Il rinnovo attribuisce soglie premiali più elevate: esonero dal visto fino a 100.000 euro per crediti IVA e fino a 70.000 euro per imposte dirette e IRAP; rimborsi IVA senza visto o garanzia fino a 100.000 euro; anticipazione di due anni dei termini di accertamento.

Per chi rinnova nel 2026-2027, l’Agenzia delle Entrate evidenzia inoltre che:

Il successivo comma 1-ter riconosce, per i contribuenti che decidono di rinnovare l’adesione anche per il biennio 2026-2027, la possibilità di rateizzare, per i periodi d’imposta oggetto del concordato, le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte senza interessi.

Nel rinnovo non si applicano le maggiorazioni del 10 per cento per imposte sui redditi e del 3 per cento per IRAP previste, con metodo storico, per il primo anno di una nuova adesione. L’articolo 29 del decreto Omnibus consente inoltre a chi rinnova il CPB 2026-2027 di regolarizzare le annualità 2020-2023 con imposte sostitutive.

Trasmissione, modifica e revoca dell’adesione

Il modello CPB può essere trasmesso insieme al modello ISA e alla dichiarazione REDDITI 2026 oppure autonomamente con il solo frontespizio, utilizzando il codice previsto per l’adesione. L’Agenzia delle Entrate avverte:

Quest’ultima modalità serve esclusivamente a comunicare l’adesione e non assolve all’adempimento della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Entro il termine di adesione è possibile sostituire una comunicazione già inviata o revocarla. La revoca può essere trasmessa con il flusso dichiarativo oppure autonomamente; anche in quest’ultimo caso il solo frontespizio non vale come dichiarazione annuale dei redditi.

Esempi e casi pratici

Nel meccanismo di gradualità, partendo da un reddito 2025 pari a 95 e da un maggior reddito teorico pari a 20, il maggior reddito proposto è 10 per il 2026 e 20 per il 2027: i redditi concordati risultano quindi, rispettivamente, 105 e 115.

Nell’esempio relativo alla rettifica dei dati, il reddito originariamente concordato è 150 e quello ricalcolato è 200. Poiché la differenza di 50 supera il 30 per cento di 150, pari a 45, l’Agenzia delle Entrate conclude:

In questo caso si determinerebbe la decadenza dal CPB poiché la variazione del reddito (pari a +50) supererebbe il limite del 30% sul reddito concordato (il 30% di 150 = 45).

Per l’imposta sostitutiva, la circolare considera un contribuente con punteggio ISA 8,5, reddito 2025 rettificato pari a 36.200 euro e reddito concordato 2026 pari a 37.600 euro. Sull’eccedenza di 1.400 euro si applica l’aliquota del 10 per cento:

Il contribuente indicato nell’esempio potrebbe scegliere, per il periodo d’imposta 2026, di assoggettare a imposta sostitutiva il reddito eccedente di 1.400 euro applicando l’aliquota del 10 per cento e versando un importo pari a 140 euro.

Per il 2027, a fronte di un reddito concordato di 39.390 euro, l’eccedenza rispetto a 36.200 euro è pari a 3.190 euro e l’imposta sostitutiva del 10 per cento ammonta a 319 euro.

Riferimenti normativi

  • Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (decreto CPB): articoli 6; 8; 9, commi 1, 3, 3-bis, lettere c-bis) e c-ter), 3-ter e 3-quater; 10, commi 1, 2 e 2-bis; 11, commi 1 e 1-bis, lettere b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies) e b-sexies); 12, comma 2; 13; 14, commi 1-bis e 1-ter; 15; 16, commi 1, 2, 3 e 4; 17; 18; 19, commi 2, 3 e 3-bis; 20, commi 2, 3 e 3-bis; 20-bis; 21, comma 1, lettere a), b-ter), b-quinquies) e b-sexies); 22, commi 1, 2, 3 e 3-bis; 34, commi 1 e 2; 35, comma 2; 36.
  • Decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (decreto Omnibus): articoli 28, commi 1 e 3, lettere da a) a g), compreso il punto 1.3 della lettera g), e 29, compreso il comma 11.
  • Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 maggio 2026, n. 88: articoli 7 e 7-bis, commi 2 e 3.
  • Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze 11 maggio 2026: articoli 4, lettere da a) a g), 5 e 7; Nota tecnica e metodologica e allegato 1. Sono richiamati anche i decreti ministeriali 14 giugno 2024 e 28 aprile 2025.
  • Decreti del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze 31 marzo 2025 e 31 marzo 2026: articolo 3, comma 1, lettera a).
  • Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81: articoli 8; 9, commi 1, lettera a), e 2; 13, comma 2; 14.
  • Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante modifiche alla disciplina del CPB.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR): articoli 5, compreso il comma 3, lettera c); 8; 11, comma 1, lettera c); 49; 50; 54, comma 1; 56; 59; 66; 73, comma 1; 76, comma 2; 77; 84; 85, comma 1, lettere c), d) ed e); 86, comma 4; 89; 115; 116; sezione I del capo II del titolo II.
  • Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi: articoli 5, 8, 51, 52, 70, 82, 93, 98, 124 e 125.
  • Decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento: articoli 243, 245, 253, 254, 276, 283 e 293.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: articoli 36-bis, compreso il comma 3; 36-ter; 38; 39, compreso il primo comma, lettera d), secondo periodo; 43, comma 1.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: articoli 54, secondo comma, secondo periodo; 54-bis; 57, comma 1.
  • Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (decreto IRAP): articoli 5, 5-bis, 8, 10 e 11.
  • Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96: articolo 9-bis, commi 6, lettera a), 8 e 11, lettere a), b) ed e).
  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: articoli 2, commi 7 e 8, e 3, comma 3.
  • Decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in materia di dati personali trattati per finalità di prevenzione e repressione dei reati.
  • Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216: articolo 4.
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199: articolo 1, commi 42, 43 e da 427 a 436.
  • Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240: articolo 11, comma 4, relativo al GEIE.
  • Legge 27 luglio 2000, n. 212: articolo 3.
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190: articolo 1, commi da 54 a 89.
  • Legge 23 dicembre 1994, n. 724: articolo 30.
  • Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215: articolo 6 sul Nuovo Patent Box.
  • Legge 12 novembre 2011, n. 183: articolo 10 sulle società tra professionisti.
  • Legge 31 dicembre 2012, n. 247: articolo 4-bis sulle società tra avvocati.
  • Codice civile: articoli 230-bis e 2621.
  • Codice penale: articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1.
  • Codice di procedura penale: articoli 444, comma 2, e 445, commi 1 e 1-bis, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: articoli 46, 47 e 76.
  • Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la disciplina dei reati tributari.
  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471: articoli 1, comma 1; 2, comma 1; 5, comma 1; 6, commi 2-bis e 3; 8; 9, comma 2; 11, commi 5 e 5-bis; 12, comma 1.
  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472: articoli 13, compreso il comma 1-ter, e 21.
  • Legge 26 gennaio 1983, n. 18: articolo 2.
  • Legge 9 agosto 2023, n. 111: articolo 21, comma 2.
  • Decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali: articoli 14, 23, 27, 28, 30, 33, 37, 101 e 102.
  • Decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143: articoli 2-ter, commi 1 e 2, e 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c).
  • Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1: articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1.
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, relativo all’ISEE.
  • Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: articolo 20.
  • Decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, Testo unico in materia di versamenti e riscossione.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435: articolo 17, comma 2.
  • Decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 113: articolo 1-sexies.
  • Circolari dell’Agenzia delle Entrate: n. 17/E del 2019; n. 4/E del 18 febbraio 2022; n. 18/E del 28 giugno 2023; n. 18/E del 17 settembre 2024, quesiti 6.1, 6.6, 6.11, 6.12, 6.14, 6.17 e 6.18; n. 9/E del 24 giugno 2025, paragrafo 1.10.
  • Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate: n. 176/E del 28 aprile 2008 e n. 48/E del 19 settembre 2024.
  • Risposte a interpello dell’Agenzia delle Entrate: n. 109 e n. 108 del 16 aprile 2025; n. 236 del 10 settembre 2025; n. 36 dell’11 febbraio 2026; nn. 45 e 47 del 24 febbraio 2026.
  • FAQ dell’Agenzia delle Entrate: nn. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 13 dell’8 ottobre 2024; nn. 2 e 3 del 17 ottobre 2024; nn. 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13 e 14 del 25 ottobre 2024; nn. 1 e 2 del 28 ottobre 2024; n. 5 del 9 dicembre 2024; FAQ del 24 febbraio 2025; FAQ del 28 maggio 2025; nn. 1, 2 e 3 del 25 settembre 2025; n. 1 del 15 ottobre 2025; nn. 1 e 2 del 15 dicembre 2025; nn. 1 e 2 del 7 gennaio 2026; nn. 1, 2 e 3 del 3 giugno 2026; n. 1 dell’8 giugno 2026.
  • Chiarimenti resi in occasione di Telefisco, del Forum dei Commercialisti e dei quesiti di ItaliaOggi richiamati nella circolare.
  • Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate nn. 71684 e 72335 del 27 febbraio 2026, relativi al modello CPB 2026-2027, alle specifiche tecniche e ai controlli telematici.
  • Parere del Garante per la protezione dei dati personali del 24 aprile 2025.
  • Sentenze della Corte di cassazione n. 3671 del 16 febbraio 2007 e n. 496 del 14 gennaio 2015.