Sintesi
La Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 dell'Agenzia delle Entrate fornisce, sotto forma di risposte a quesiti, chiarimenti organici sulla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi introdotta dalla legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 1051-1063, L. 178/2020). Il documento, redatto sentito anche il Ministero dello Sviluppo Economico, affronta otto macro-temi: soggetti beneficiari, investimenti ammissibili, ambito temporale, determinazione dell'agevolazione, modalità di utilizzo (inclusa l'interconnessione tardiva e la fruizione oltre il triennio), cumulo con altre agevolazioni, rideterminazione del beneficio (recapture) e obblighi documentali. La circolare si pone in linea di continuità con i chiarimenti già forniti con la Circolare n. 4/E del 2017 in materia di super e iper ammortamento, i cui criteri generali sono ritenuti valevoli anche per il credito d'imposta, e tiene conto delle modifiche apportate dal decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021) in tema di utilizzo in un'unica quota annuale.
Contesto e quesito
La circolare nasce dall'esigenza di fornire indicazioni interpretative unitarie a fronte dei numerosi dubbi applicativi sorti con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2021, che ha riformulato e rafforzato la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, già introdotta dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019). L'Agenzia delle Entrate inquadra il contesto normativo evidenziando la continuità con le precedenti discipline:
La menzionata disciplina, applicabile agli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020, si pone in linea di continuità con il precedente intervento operato dall'articolo 1, commi da 184 a 197, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), nell'ambito della ridefinizione della disciplina degli incentivi fiscali previsti dal "Piano nazionale Impresa 4.0".
L'Agenzia richiama espressamente la validità dei chiarimenti già forniti in passato:
si rinvia ai chiarimenti forniti nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, redatta congiuntamente dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche "Mi.S.E."), riferita alla precedente disciplina del super e dell'iper ammortamento, ma i cui criteri generali, per quanto compatibile con l'evoluzione del complessivo quadro giuridico di riferimento, devono considerarsi valevoli anche agli effetti del credito d'imposta.
Il documento affronta inoltre le novità introdotte dal decreto Sostegni-bis sull'utilizzo in unica quota:
l'articolo 20 del decreto Sostegni-bis ha introdotto, nell'articolo 1 della legge di bilancio 2021, il comma 1059-bis con cui si prevede che – alla stregua di quanto già disposto dal comma 1059 per soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro – il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali non 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale anche dai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Ambito temporale e sovrapposizione di discipline (§ 3.1)
L'Agenzia affronta il problema della coesistenza temporale tra il credito d'imposta della legge di bilancio 2020 e quello della legge di bilancio 2021, adottando il criterio della "prenotazione" come discrimine:
si ritiene che il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano temporale debba avvenire distinguendo il caso degli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020, vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento (c.d. "prenotazione"), dal caso degli investimenti per i quali alla suddetta data non risultino verificate tali condizioni. Nel primo caso, si ritiene che gli investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30 giugno 2021, restino incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di bilancio 2020. Nel secondo caso si rende applicabile la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2021.
La ratio di questa anticipazione viene così spiegata:
Il motivo di tale scelta risiede nella necessità di scongiurare un rallentamento degli investimenti "nuovi" (per tali intendendosi quelli intrapresi dal 16 novembre 2020) a causa del c.d. "effetto annuncio", che – a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, avvenuta proprio il 16 novembre 2020 – avrebbe spinto i soggetti interessati ad aspettare il 1° gennaio 2021 per poter beneficiare direttamente di un regime (in linea generale) più vantaggioso.
Interconnessione tardiva (§ 5.4)
Uno dei temi centrali della circolare riguarda il ritardo nell'interconnessione dei beni 4.0 e le relative modalità di fruizione del credito d'imposta. L'Agenzia conferma la possibilità di fruire del credito "in misura ridotta" nelle more dell'interconnessione:
anche il comma 1059 della legge di bilancio 2021 ammette, in caso di disallineamento temporale tra l'entrata in funzione del bene "Industria 4.0" e la sua interconnessione, la fruizione del credito d'imposta "in misura ridotta" dall'anno di entrata in funzione del bene, ovverosia nella medesima aliquota percentuale spettante in relazione agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali "ordinari" (i.e., 10 per cento e 6 per cento, rispettivamente, ai sensi dei commi 1054 e 1055 della legge di bilancio 2021), rinviando la fruizione del credito d'imposta "in misura piena" (ai sensi dei commi da 1056 a 1058 della legge di bilancio 2021) a partire dall'anno dell'avvenuta interconnessione ai sensi del comma 1062 della legge di bilancio 2021.
Il contribuente ha dunque una facoltà di scelta:
nel caso in cui il bene entri comunque in funzione, pur senza essere interconnesso, il contribuente può godere del credito d'imposta "in misura ridotta" fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione oppure può decidere di attendere l'interconnessione ai sensi del comma 1062 e fruire del credito d'imposta "in misura piena".
L'Agenzia precisa il meccanismo di ricalcolo al momento dell'interconnessione:
nel caso in cui l'impresa decida di avvalersi del credito di imposta "in misura ridotta" a seguito dell'entrata in funzione del bene, l'ammontare del credito d'imposta "in misura piena" successivamente fruibile dall'anno di interconnessione dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore, al netto del credito di imposta già fruito, sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.
Viene inoltre richiamato il parere tecnico del MiSE, attraverso la risposta a interpello n. 394/2021, che chiarisce i presupposti dell'interconnessione tardiva:
l'interconnessione, per così dire, "tardiva" dei beni può essere dovuta alla necessità di completare l'infrastruttura informatica indispensabile a interconnettere il bene; in nessun caso, invece, l'interconnessione successiva rispetto all'entrata in funzione dei beni può dipendere dal fatto che al momento del loro primo utilizzo i beni medesimi non possiedano le caratteristiche intrinseche richieste dalla disciplina 4.0.
Il MiSE esclude categoricamente la possibilità di ottenere i benefici 4.0 per beni originariamente privi delle caratteristiche tecniche richieste:
deve in ogni caso escludersi che, per i beni non dotati, al momento del loro primo utilizzo, di tutte le caratteristiche tecniche richieste dal paradigma 4.0, il successivo apporto di modifiche e integrazioni atte a conferire ai medesimi ex post una o più di tali caratteristiche, possa consentire l'ammissibilità ai benefici 4.0.
Utilizzo oltre il triennio (§ 5.2)
L'Agenzia chiarisce che la ripartizione in quote annuali non costituisce un limite temporale:
Come emerge anche dal tenore letterale della disposizione, la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità, soprattutto di ordine finanziario, di porre un limite annuo all'utilizzo del credito d'imposta – nella misura di un terzo dell'importo maturato – e non già di fissare un obbligo di utilizzo dell'intera quota annuale ivi stabilita o un limite temporale alla sua fruizione.
Di conseguenza:
nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno.
Utilizzo in un'unica quota annuale (§ 5.3)
L'Agenzia precisa che l'utilizzo in un'unica quota rappresenta una facoltà e non un obbligo:
si ritiene che possa pervenirsi alle medesime conclusioni sopra indicate, ossia che l'utilizzo in un'unica soluzione del credito d'imposta rappresenti una facoltà e che, nel caso in cui tale facoltà non venga azionata, il contribuente sconterà il credito in tre quote annuali di pari importo.
Per la verifica del limite dimensionale dei 5 milioni di euro (rilevante per i beni immateriali non 4.0):
si ritiene, pertanto, che la verifica del limite dimensionale, ai fini della fruizione in un'unica quota del credito d'imposta avente ad oggetto investimenti in beni strumentali immateriali "non 4.0", vada effettuata avendo riguardo ai ricavi o ai compensi conseguiti da parte dei soggetti beneficiari nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in funzione del bene.
Cumulo con altre agevolazioni (§ 6.1)
L'Agenzia delle Entrate richiama la disposizione di legge:
il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi «è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive..., non porti al superamento del costo sostenuto».
Il procedimento di verifica viene così articolato: occorre individuare i costi ammissibili a entrambe le discipline, assumerli al lordo dei contributi, calcolare il credito d'imposta teorico e sommare tale importo agli altri incentivi pubblici. L'Agenzia precisa:
se la somma dell'importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d'imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.
Nella sommatoria rileva anche il risparmio fiscale derivante dalla non concorrenza del credito alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.
Regolarità contributiva e DURC (§ 5.1.2)
L'Agenzia subordina la legittima fruizione del credito alla disponibilità del DURC:
si ritiene che la disponibilità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.
è necessario che il predetto documento risulti in corso di validità all'atto di ciascun utilizzo in compensazione e ciò tanto nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l'abbia ottenuto), tanto nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, l'avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi.
In caso di DURC irregolare, l'utilizzo del credito è considerato indebito e si applica la sanzione del 30%:
il DURC "irregolare" (richiesto e non rilasciato oppure non ottenibile laddove fosse stato richiesto) preclude la fruizione del credito d'imposta spettante. Nel caso in cui il credito (rectius, la quota annuale del credito d'imposta) sia stato comunque utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione, tale utilizzo dovrà ritenersi indebito.
Investimenti in leasing (§ 2.1 e § 4.4)
L'Agenzia conferma la rilevanza dei contratti di leasing nonostante il mancato richiamo espresso nei commi da 1055 a 1058:
si è dell'avviso che il mancato riferimento ai contratti di locazione finanziaria nei commi 1055, 1056, 1057 e 1058 della legge di bilancio 2021, ai fini della individuazione degli investimenti agevolabili, sia da imputare a un mero difetto di coordinamento formale e non alla volontà del legislatore di circoscrivere le modalità di effettuazione degli investimenti agevolabili alla sola acquisizione in proprietà dei beni.
Quanto alla base di calcolo, il parametro è il costo sostenuto dal locatore, e il prezzo di riscatto non rileva:
Il parametro di commisurazione del credito d'imposta spettante al locatario è rappresentato dal "costo per l'acquisto del bene" sostenuto dal locatore.
ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante al locatario, non assume alcuna rilevanza il prezzo di riscatto dallo stesso pagato all'atto di esercizio del diritto di opzione.
Rideterminazione (recapture) e furto del bene (§ 7.1 e § 7.2)
In tema di recapture per beni in leasing, il mancato riscatto e la cessione del contratto durante il periodo di sorveglianza attivano la rideterminazione:
il mancato esercizio del diritto di riscatto così come la cessione del contratto di leasing durante il "periodo di sorveglianza" costituiscono causa di rideterminazione dell'incentivo, in quanto, in virtù dell'ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l'acquisto del bene in proprio e l'acquisizione dello stesso tramite un contratto di leasing, tali ipotesi sono da assimilare alle fattispecie, espressamente previste dal comma 1060 della legge di bilancio 2021, di cessione a titolo oneroso e di delocalizzazione dei beni agevolati acquisiti in proprietà.
Il sale and lease back non attiva il recapture ma non genera un nuovo credito:
Il credito d'imposta non sarà oggetto di rideterminazione qualora, nel periodo di sorveglianza, il bene acquisito in proprietà a seguito di riscatto venga successivamente ceduto a una società di leasing nel contesto di un'operazione di sale and lease back.
Il furto non costituisce causa di rideterminazione, in ragione dell'involontarietà:
il furto del bene agevolato non costituisce causa di rideterminazione dell'agevolazione, dovendosi dare rilevanza, a tal fine, alla volontarietà della scelta del beneficiario.
Indicazione della norma agevolativa in fattura (§ 8.1)
Per i documenti già emessi senza il corretto riferimento normativo, l'Agenzia ammette la regolarizzazione:
i soggetti interessati possono integrare (rectius, regolarizzare) i documenti già emessi, sprovvisti della corretta indicazione delle disposizioni agevolative di riferimento, prima che inizino le attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità indicate nella risposta a istanza di interpello n. 438 del 5 ottobre 2020.
Perimetro della risposta
L'Agenzia delle Entrate delimita il campo di applicazione dei propri chiarimenti con riferimento alla continuità normativa:
Tanto premesso, considerate le numerose analogie – sia in termini di ratio dell'agevolazione sia per quanto concerne i requisiti soggettivi e oggettivi nonché gli aspetti tecnici e procedurali – tra la disciplina del super e dell'iper ammortamento e la disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, si rinvia ai chiarimenti forniti nella circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 [...] ma i cui criteri generali, per quanto compatibile con l'evoluzione del complessivo quadro giuridico di riferimento, devono considerarsi valevoli anche agli effetti del credito d'imposta.
In tema di interconnessione, il MiSE pone un vincolo fondamentale:
le [...] caratteristiche tecnologiche [...] che il paradigma 4.0 "richiede" ai beni medesimi devono essere presenti prima del loro utilizzo nel processo di produzione (o messa in funzione). [...] il rispetto delle 5+2/3 caratteristiche tecnologiche e del requisito dell'interconnessione, dovranno essere mantenute in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0.
In tema di fruizione del credito, il comma 1052 pone condizioni soggettive di accesso:
«per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata» al «rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore» e al «corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori».
La circolare precisa che la disciplina non pone termini per l'interconnessione:
La norma da ultimo menzionata e le disposizioni agevolative in cui la medesima è inserita non contemplano espressamente alcun termine entro il quale il bene 4.0 deve essere interconnesso e i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione devono essere acquisiti.
Riferimenti normativi
- Art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge 30 dicembre 2020, n. 178 — legge di bilancio 2021, disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
- Art. 1, comma 1051, L. 178/2020 — ambito soggettivo del credito d'imposta
- Art. 1, comma 1052, L. 178/2020 — condizioni di esclusione soggettiva e requisiti di fruizione (sicurezza, contributi)
- Art. 1, commi 1054 e 1055, L. 178/2020 — credito d'imposta per beni strumentali materiali e immateriali non 4.0
- Art. 1, commi 1056, 1057 e 1058, L. 178/2020 — credito d'imposta per beni materiali e immateriali 4.0
- Art. 1, comma 1059, L. 178/2020 — modalità di utilizzo in compensazione, cumulo con altre agevolazioni, irrilevanza fiscale del credito
- Art. 1, comma 1059-bis, L. 178/2020 (introdotto dall'art. 20, D.L. 73/2021) — utilizzo in unica quota per beni materiali non 4.0 con ricavi/compensi ≥ 5 milioni
- Art. 1, comma 1060, L. 178/2020 — rideterminazione (recapture) del credito d'imposta
- Art. 1, comma 1061, L. 178/2020 — estensione del credito agli esercenti arti e professioni
- Art. 1, comma 1062, L. 178/2020 — obblighi documentali (fattura, perizia asseverata, comunicazione MiSE)
- Art. 1, commi da 184 a 197, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 — legge di bilancio 2020, precedente disciplina del credito d'imposta
- Art. 1, comma 185, L. 160/2019 — ambito temporale e prenotazione investimenti legge di bilancio 2020
- Art. 1, comma 186, L. 160/2019 — esclusioni soggettive (imprese in crisi, sanzioni interdittive)
- Art. 1, comma 191, L. 160/2019 — esclusione limiti di compensazione e oneri documentali
- Art. 1, comma 192, L. 160/2019 — non concorrenza alla formazione del reddito e base IRAP
- Art. 1, comma 193, L. 160/2019 — recapture nella legge di bilancio 2020
- Art. 1, comma 196, L. 160/2019 — regime transitorio super/iper ammortamento
- Art. 1, commi 9 e 10, Legge 11 dicembre 2016, n. 232 — disciplina dell'iper ammortamento
- Allegato A annesso alla L. 232/2016 — elenco beni materiali 4.0
- Allegato B annesso alla L. 232/2016 — elenco beni immateriali 4.0
- Art. 1, comma 11, L. 232/2016 — obbligo di perizia/attestazione per beni iper ammortizzabili
- Art. 1, commi 35 e 36, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — investimenti sostitutivi nell'ambito dell'iper ammortamento
- Art. 20, Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni-bis) — introduzione comma 1059-bis
- Art. 7, comma 2, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv. L. 96/2018 (decreto Dignità) — recapture iper ammortamento
- Art. 9, comma 2, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — sanzioni interdittive per responsabilità amministrativa degli enti
- Art. 13, comma 2, D.Lgs. 231/2001 — durata delle sanzioni interdittive
- Artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR (DPR 917/1986) — ammortamento beni strumentali materiali e immateriali
- Art. 109, commi 1 e 2, TUIR — regole generali di competenza per determinazione momento di effettuazione
- Art. 110, comma 1, lett. b), TUIR — determinazione del costo dei beni
- Art. 54, comma 2, TUIR — deduzione spese beni strumentali per esercenti arti e professioni
- Art. 73, comma 1, lett. b) e c), TUIR — enti commerciali e non commerciali
- Art. 115 TUIR — trasparenza fiscale società di capitali
- Art. 53, comma 1, TUIR — redditi di lavoro autonomo
- Art. 5, comma 3, lett. c), TUIR — associazioni tra professionisti
- Art. 32 TUIR — reddito agrario
- Art. 19, comma 5, e art. 19-bis 1, DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — IVA indetraibile e pro rata
- Art. 36-bis, DPR 633/1972 — opzione per dispensa da adempimenti per operazioni esenti
- Art. 39, DPR 633/1972 — conservazione documenti
- Art. 1, comma 53, Legge 24 dicembre 2007, n. 244 — plafond annuale 250.000 euro per crediti agevolativi
- Art. 34, Legge 23 dicembre 2000, n. 388 — soglia massima compensazioni orizzontali
- Art. 8, L. 388/2000 — credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate
- Artt. 7 e 8, L. 388/2000 — crediti d'imposta per incrementi occupazionali e investimenti aree svantaggiate
- Art. 31, D.L. 31 maggio 2010, n. 78 — divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo
- Art. 13, comma 4, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 — sanzione per utilizzo indebito del credito d'imposta
- Art. 17, comma 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — compensazione tramite F24
- Art. 3, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, conv. L. 157/2019 — obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione
- Art. 1, comma 574, Legge 27 dicembre 2013, n. 147 — limite 5.000 euro per compensazione
- Art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 24 aprile 2017, n. 50, conv. L. 96/2017 — modifica limite compensazione
- Art. 1, comma 1175, Legge 27 dicembre 2006, n. 296 — DURC
- Art. 4, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, conv. L. 78/2014 — DURC on line
- Art. 10, comma 3, Legge 12 novembre 2011, n. 183 — società tra professionisti (STP)
- D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 — regolamento STP
- Art. 16, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96 — società tra avvocati
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267 — legge fallimentare
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
- D.M. 31 dicembre 1988 — coefficienti tabellari di ammortamento
- Circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 — Agenzia delle Entrate / MiSE (super e iper ammortamento)
- Circolare n. 4/E del 15 febbraio 2011 — Agenzia delle Entrate (reti di imprese)
- Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013 — Agenzia delle Entrate (reti di imprese, rete-soggetto)
- Circolare n. 8/E del 10 aprile 2019 — Agenzia delle Entrate (recapture iper ammortamento e operazioni straordinarie)
- Circolare n. 38/E del 9 maggio 2002 — Agenzia delle Entrate (fusione e trasferimento crediti)
- Circolare n. 10/E del 14 maggio 2014 — Agenzia delle Entrate (visto di conformità)
- Circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 — Agenzia delle Entrate (esclusione visto per crediti agevolativi)
- Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 — Agenzia delle Entrate (integrazione elettronica fatture)
- Risoluzione n. 4/E del 7 gennaio 2009 — equivalenza acquisto/leasing
- Risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 — interconnessione tardiva e slittamento dies a quo
- Risoluzione n. 118/E del 28 maggio 2003 — reddito di lavoro autonomo società tra avvocati
- Risoluzione n. 140/E del 26 giugno 2003 — successione per decesso dell'imprenditore individuale
- Risoluzione n. 143/E del 30 giugno 2003 — scissione e trasferimento crediti
- Risoluzione n. 163/E del 31 luglio 2003 — attribuzione crediti a soci di società di persone
- Risoluzioni n. 120/E del 18 aprile 2002 e n. 286/E del 22 agosto 2002 — crediti d'imposta per occupazione e aree svantaggiate
- Risposta a interpello n. 72 dell'8 marzo 2019 — cessione ramo d'azienda e trasferimento credito
- Risposta a interpello n. 85 del 5 marzo 2020 — attribuzione credito a collaboratori impresa familiare e soci
- Risposta a interpello n. 394 dell'8 giugno 2021 — interconnessione tardiva e caratteristiche tecniche 4.0
- Risposta a interpello n. 438 del 5 ottobre 2020 — regolarizzazione fatture prive di riferimento normativo
- Interrogazione parlamentare n. 5-05261 del 14 aprile 2021 — sanzioni interdittive e esclusione temporale
Temi
- Interconnessione tardiva
- Ambito temporale e sovrapposizione discipline
- Cumulo agevolazioni
- Credito d'imposta beni strumentali
- Fruizione oltre il triennio
- Leasing e locazione finanziaria
- Recapture e rideterminazione
- DURC e regolarità contributiva