Sintesi
La Circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 fornisce le prime indicazioni operative in merito alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) sulla determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare, censite nelle categorie dei gruppi D e E. Il documento ridefinisce l'oggetto della stima catastale diretta, distinguendo quattro categorie di componenti (suolo, costruzioni, elementi strutturalmente connessi, componenti impiantistiche) e stabilendo che macchinari, congegni, attrezzature e impianti funzionali allo specifico processo produttivo sono esclusi dalla stima a decorrere dal 1° gennaio 2016. La circolare disciplina inoltre la nuova fattispecie di variazione catastale per "scorporo di componenti impiantistiche", i relativi effetti fiscali e le nuove metodologie operative introdotte nella procedura Docfa versione 4.00.3 in tema di identificazione e caratterizzazione degli immobili.
Contesto e quesito
La circolare nasce dall'esigenza di fornire indicazioni operative a seguito delle modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità 2016, che hanno ridefinito i criteri di stima catastale per gli immobili a destinazione speciale e particolare. L'Agenzia rileva la portata innovativa delle nuove disposizioni e il loro impatto sulle attività di aggiornamento catastale:
Attesa la portata innovativa delle previsioni sopra richiamate ed il loro impatto sulle attività di aggiornamento delle banche dati catastali, si rende necessario fornire le prime indicazioni per le attività di accertamento catastale effettuate dagli Uffici Provinciali-Territorio dell'Agenzia, correlate alla redazione degli atti di aggiornamento da parte dell'utenza professionale, ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701.
L'Agenzia precisa inoltre che la nuova norma non ha natura interpretativa, ma innovativa, con efficacia solo dal 2016:
E' opportuno, comunque, evidenziare che la citata previsione normativa non si configura come norma di interpretazione autentica dell'art. 10 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed esplica pertanto i suoi effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 2016, così come espressamente previsto nel predetto comma 21.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Le quattro categorie di componenti immobiliari
L'Agenzia individua, sulla base dell'art. 1, comma 21, della Legge, una quadripartizione delle componenti rilevanti ai fini della stima catastale. La norma viene citata testualmente:
"A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D e E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".
L'Agenzia sistematizza tali componenti in quattro punti:
Dalla lettura di tale disposizione, si evince che le componenti costituenti l'unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: 1) il suolo; 2) le costruzioni; 3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l'utilità; 4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo.
Definizione di "costruzioni"
Quanto alla nozione di costruzione, da includere nella stima, l'Agenzia adotta una definizione ampia fondata sui caratteri della solidità, stabilità e consistenza volumetrica:
Alla categoria "costruzioni" [...] afferisce qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate.
A titolo esemplificativo, vengono elencate le tipologie ricomprese:
A titolo esemplificativo, rientrano in tale categoria i fabbricati, le tettoie, i pontili, le gallerie, le opere di fondazione e di supporto in genere, così come quelle di sbarramento, approvvigionamento, contenimento e restituzione di materiali solidi, liquidi e gassosi, quali le dighe e le opere di presa e di scarico delle acque, i canali, i serbatoi, le cisterne e le vasche, le torri, le ciminiere e i pozzi, che siano posti a monte e a valle dei processi produttivi svolti all'interno delle unità immobiliari in argomento.
Elementi strutturalmente connessi (inclusi nella stima)
L'Agenzia chiarisce la natura degli elementi strutturalmente connessi, la cui inclusione nella stima è giustificata dalla loro utilità trasversale e indipendente dal processo produttivo:
Trattasi di quelle componenti che, fissate al suolo o alle costruzioni con qualsiasi mezzo di unione, anche attraverso le sole strutture di sostegno – in particolare quando le stesse integrano parti mobili – risultano caratterizzate da una utilità trasversale ed indipendente dal processo produttivo svolto all'interno dell'unità immobiliare. Le componenti così caratterizzate conferiscono all'immobile una maggiore fruibilità, apprezzabile da una generalità di utilizzatori e, come tali, ordinariamente influenti rispetto alla quantificazione del reddito potenzialmente ritraibile dalla locazione dell'immobile, ossia della relativa rendita catastale.
Viene poi fornito un elenco esemplificativo:
Tra tali elementi strutturalmente connessi sono da ricomprendere, ad esempio, gli impianti elettrici, idrico-sanitari, di areazione, di climatizzazione e condizionamento, di antincendio, di irrigazione e quelli che, sebbene integranti elementi mobili, configurino nel loro complesso parti strutturalmente connesse al suolo o alle costruzioni, quali gli ascensori, i montacarichi, le scale, le rampe e i tappeti mobili, analogamente ai criteri seguiti nell'ambito degli immobili censiti nelle categorie dei gruppi ordinari.
Il limite dell'ordinario apprezzamento
La stima degli elementi strutturalmente connessi è sottoposta a un vincolo di ordinarietà:
La norma in argomento prevede che la stima catastale deve essere limitata alla condizione di ordinaria apprezzabilità sul mercato delle componenti di cui trattasi, senza prendere pertanto in considerazione un eventuale sovradimensionamento delle stesse, non rispondente alle ordinarie esigenze di una pluralità di eventuali utilizzatori.
In nota, l'Agenzia illustra il principio con un esempio concreto:
A titolo esemplificativo, un impianto di condizionamento, laddove potenziato in relazione a uno specifico processo produttivo, viene computato nella stima catastale entro i limiti di valore di un impianto di condizionamento ordinario, senza tener conto del maggior valore non apprezzabile dall'utilizzatore medio.
Componenti impiantistiche escluse dalla stima
Le componenti funzionali allo specifico processo produttivo sono escluse indipendentemente dalla loro dimensione:
Si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell'ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all'immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale.
Casistiche settoriali
L'Agenzia fornisce indicazioni per specifiche fattispecie. Per le centrali di produzione di energia e stazioni elettriche:
Non sono più oggetto di stima le caldaie, le camere di combustione, le turbine, le pompe, i generatori di vapore a recupero, gli alternatori, i condensatori, i compressori, le valvole, i silenziatori e i sistemi di regolazione dei fluidi in genere, i trasformatori e gli impianti di sezionamento, i catalizzatori e i captatori di polveri, gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.
Per le industrie manifatturiere:
Sono esclusi dalla stima tutti i macchinari, le attrezzature e gli impianti costituenti le linee produttive, indipendentemente dalla tipologia considerata. Tra questi, ad esempio, i sistemi di automazione e propulsione, le pompe, i motori elettrici, i carriponte e le gru, le apparecchiature mobili e i sistemi robotizzati, le macchine continue, nonché i macchinari per la miscelazione, la macinazione, la pressatura, la formatura, il taglio, la tornitura, la laminazione, la tessitura, la cottura e l'essicazione dei prodotti.
Per gli impianti di risalita, l'Agenzia precisa che l'esclusione riguarda anche i motori in sede fissa:
Oltre a non considerare le funi, i carrelli, le sospensioni e le cabine – che fanno specificatamente parte della componente mobile del trasporto – sono, altresì, esclusi dalla stima i motori che azionano i sistemi di trazione, anche se posti in sede fissa. Rimangono, conseguentemente, comprese nella stima solamente il suolo e le costruzioni costituenti le stazioni di valle e di monte, unitamente agli impianti di tipo civile ad esse strutturalmente connessi.
Per i parchi divertimento, la distinzione si fonda sulla natura di "costruzione":
Sono escluse dalla stima catastale le attrazioni costituite da strutture che integrano parti mobili. Non così, invece, per le piscine, i cinema, le arene, che si configurano, per quanto precedentemente detto, come vere e proprie costruzioni e, quindi, come tali, da includere nella stima catastale.
Variazioni catastali per scorporo di componenti impiantistiche
L'art. 1, comma 22, introduce una nuova fattispecie di variazione catastale non connessa a interventi edilizi:
"A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 21 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21".
L'Agenzia qualifica tale variazione come:
Tale previsione introduce una particolare fattispecie di dichiarazione di variazione catastale, non connessa alla realizzazione di interventi edilizi sul bene già censito in catasto, finalizzata a rideterminare la rendita catastale escludendo dalla stessa eventuali componenti impiantistiche che non sono più oggetto di stima diretta.
Effetti fiscali anticipati
L'art. 1, comma 23, prevede un regime transitorio per l'anno 2016. L'Agenzia chiarisce la portata della disposizione:
Trattasi, essenzialmente, di una disposizione che, con riguardo all'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, anticipa, al 1° gennaio 2016, gli effetti fiscali delle variazioni catastali, rese ai sensi dell'art. 1, comma 22, della Legge, per la rideterminazione della rendita catastale delle unità immobiliari già censite nelle categorie catastali dei gruppi D e E, laddove presentate in catasto entro il 15 giugno 2016, ancorché registrate in banca dati in data successiva al predetto termine.
Perimetro della risposta
L'Agenzia delimita l'ambito di applicazione sotto diversi profili. Quanto alla natura non interpretativa della norma e alla sua decorrenza:
E' opportuno, comunque, evidenziare che la citata previsione normativa non si configura come norma di interpretazione autentica dell'art. 10 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed esplica pertanto i suoi effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 2016, così come espressamente previsto nel predetto comma 21.
Quanto alla salvezza delle disposizioni previgenti per periodi anteriori al 2016:
Restano salve le disposizioni previgenti per le stime delle unità immobiliari urbane di cui trattasi, riferibili a date antecedenti al 1° gennaio 2016.
Quanto alla continuità con la precedente prassi, salvo il paragrafo 3 della Circolare n. 6/2012:
Resta inteso che, in relazione a quanto non diversamente chiarito con la presente circolare, rimangono applicabili tutte le previgenti disposizioni in materia e in particolare, per i profili tecnico-estimativi, quelle di cui alla Circolare n. 6 del 2012, con la sola esclusione del paragrafo 3 della stessa.
Quanto alla destinazione d'uso dichiarata, l'Agenzia precisa che essa non ha rilevanza estimativa diretta:
In relazione a tale aspetto, tuttavia, si precisa che la destinazione d'uso dichiarata nel documento di aggiornamento, come quella eventualmente accertata dagli Uffici Provinciali-Territorio dell'Agenzia nell'ambito dei controlli di merito di tali documenti, non rileva direttamente nei procedimenti di stima finalizzati alla determinazione della rendita degli immobili in argomento.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 21, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) — ridefinizione dell'oggetto della stima catastale per immobili dei gruppi D e E
- Art. 1, comma 22, legge 28 dicembre 2015, n. 208 — possibilità di presentare atti di aggiornamento per rideterminazione della rendita catastale
- Art. 1, comma 23, legge 28 dicembre 2015, n. 208 — anticipazione degli effetti fiscali al 1° gennaio 2016 per variazioni presentate entro il 15 giugno 2016
- Art. 1, comma 24, legge 28 dicembre 2015, n. 208 — comunicazioni al Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Art. 1, comma 244, legge 23 dicembre 2014, n. 190 — individuazione della Circolare n. 6/T del 2012 come strumento di interpretazione autentica dell'art. 10 R.D.L. 652/1939
- Art. 10, regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652 — disciplina della stima catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare
- Legge 11 agosto 1939, n. 1249 — conversione del R.D.L. 652/1939
- Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 — modifiche all'art. 10 del R.D.L. 652/1939
- Art. 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente) — disposizioni in materia di norme di interpretazione autentica
- Art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 — imposta municipale propria (IMU)
- Art. 13, comma 4, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 — decorrenza degli effetti delle variazioni catastali ai fini IMU
- Legge 22 dicembre 2011, n. 214 — conversione del D.L. 201/2011
- Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 — regolamento per gli atti di aggiornamento catastale
- Circolare n. 6/T del 30 novembre 2012 — Agenzia delle Entrate (criteri di individuazione delle componenti immobiliari oggetto di stima catastale per immobili dei gruppi D e E)
- Art. 2, comma 1, lettera b3), decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 — pannelli fotovoltaici integrati architettonicamente
- Allegato 3 (Tipologie specifiche 2, 3 e 8) al decreto MiSE 19 febbraio 2007 — tipologie di pannelli fotovoltaici integrati
Temi
- stima catastale diretta
- categorie catastali D e E
- scorporo componenti impiantistiche
- costruzioni e opere edili
- elementi strutturalmente connessi
- ordinario apprezzamento
- variazione catastale senza intervento edilizio
- procedura Docfa 4.00.3