Sintesi
La Circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 dell'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti organici sull'obbligo di fatturazione elettronica via Sistema di Interscambio (SdI), in vigore dal 1° gennaio 2019, e sulle novità introdotte dal d.l. n. 119/2018 e dalla legge di bilancio 2019. Il documento affronta l'ambito oggettivo e soggettivo dell'obbligo, le eccezioni per operatori sanitari (con il divieto di e-fattura per prestazioni sanitarie verso persone fisiche), le nuove regole su emissione, registrazione e detrazione IVA, il regime sanzionatorio transitorio, l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, la disciplina di autofatture e reverse charge, la fatturazione in nome e per conto, e la conservazione e consultazione dei documenti tramite SdI. La circolare tiene conto degli esiti del Forum italiano sulla fatturazione elettronica e delle segnalazioni di criticità degli operatori.
Contesto e quesito
La circolare nasce dall'esigenza di fornire chiarimenti sistematici a seguito della molteplicità di interventi normativi intervenuti nel 2018 in materia di fatturazione elettronica, che hanno generato incertezze tra gli operatori. L'Agenzia delle Entrate precisa in premessa:
Nel 2018 sono state introdotte importanti novità normative in tema di fatturazione elettronica, che fanno seguito alle disposizioni della "legge di Bilancio 2018" e ai diversi interventi normativi conclusisi con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, "legge di bilancio 2019", nonché con la legge 11 febbraio 2019, n. 12.
L'Agenzia evidenzia inoltre che i chiarimenti offerti dalla circolare si fondano anche su un processo di consultazione:
con la presente circolare, si forniscono chiarimenti che tengono anche conto degli esiti dei lavori del Forum italiano sulla fatturazione elettronica, nonché dei contributi e della segnalazione di criticità forniti dagli operatori e commentatori.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
Ambito di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica
L'Agenzia richiama il principio fondamentale introdotto dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 127/2015, citando la norma:
«Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato di cui al comma 2. [...]»
L'Agenzia chiarisce che l'obbligo di fatturazione elettronica non ha creato nuovi obblighi di documentazione ove prima non esistessero:
l'obbligo di emettere una fattura, qualora prima non sussistente, non è venuto ad esistenza per effetto della legge n. 205 del 2017 e dei successivi provvedimenti che sono variamente intervenuti sulla stessa o sul d.lgs. n. 127 del 2015.
Viene inoltre precisato che, qualora un soggetto proceda facoltativamente all'emissione di fattura anche in assenza di obbligo, il documento dovrà comunque essere elettronico:
in tutti i casi in cui il soggetto non abbia obbligo di emettere una fattura, ma vi proceda ugualmente [...], la stessa, in assenza di specifiche esclusioni di ordine soggettivo, dovrà essere elettronica e veicolata tramite SdI (costituendo l'originale del documento).
Eccezioni soggettive
Quanto ai soggetti esonerati, la circolare cita letteralmente il testo normativo che individua le categorie esonerate:
coloro «che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Sono altresì esonerati dalle predette disposizioni i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000».
L'Agenzia sottolinea che per le associazioni sportive dilettantistiche l'esonero ha natura "mista" e che la norma è agevolativa:
la norma richiamata è di natura agevolativa, prevedendo una facoltà e non un obbligo a carico del cedente/prestatore, il quale può (non deve) avvalersi del cessionario/committente.
Divieto di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie
L'Agenzia chiarisce che per le prestazioni sanitarie non si tratta di esonero ma di divieto. Il testo dell'art. 10-bis come modificato dalla legge n. 145/2018 è citato letteralmente:
«i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, non possono emettere fatture elettroniche, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria [...]»
Il divieto è stato poi esteso dall'art. 9-bis del d.l. n. 135/2018, che la circolare cita:
«Le disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche».
Per le fatture contenenti sia spese sanitarie sia non sanitarie, l'Agenzia precisa che il documento unico deve essere cartaceo o elettronico extra SdI, e distingue due ipotesi di comunicazione al Sistema TS a seconda che le voci siano o meno separabili nel documento.
Quanto alla fatturazione separata delle prestazioni, l'Agenzia chiarisce:
Nel caso in cui una struttura o un operatore sanitario fatturi separatamente le prestazioni sanitarie rispetto a quelle non sanitarie, queste ultime devono essere fatturate elettronicamente solo se non contengono alcun elemento da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.
Nuove regole sull'emissione delle fatture (dal 1° luglio 2019)
L'Agenzia illustra la possibilità di emettere la fattura entro 10 giorni dall'operazione, precisando come compilare il campo "Data" per le fatture elettroniche via SdI:
è possibile assumere che la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione.
Dunque, anche in caso di trasmissione differita:
la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
La circolare chiarisce inoltre che il termine di 10 giorni non crea una nuova modalità di fatturazione differita:
il termine previsto ordinariamente per l'emissione della fattura non ha creato una nuova od alternativa modalità di emissione differita dei documenti, restando vigenti, anche dal 1° luglio 2019, le prescrizioni contenute nelle successive lettere, da a) a d), dell'articolo 21, comma 4, del decreto IVA.
Detrazione dell'IVA
La circolare illustra il principio della detrazione anticipata per documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo, con un'importante limitazione:
Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.
L'Agenzia ricorda che:
entrambi i requisiti (ricezione ed annotazione) sono indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto.
Regime sanzionatorio transitorio
Per il primo semestre 2019 è prevista una moratoria sulle sanzioni di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 471/1997, con disapplicazione o riduzione al 20%. L'Agenzia precisa che:
la disapplicazione/riduzione delle sanzioni non riguarda fattispecie diverse da quelle del citato articolo 6 del d.lgs. n. 471 del 1997.
Rimangono dunque pienamente applicabili le sanzioni per omesso versamento IVA, utilizzo di crediti non spettanti, e quelle per tenuta e conservazione delle scritture contabili.
Imposta di bollo
L'Agenzia evidenzia che la fattura scartata dallo SdI non genera obbligo di bollo:
per la peculiarità del processo di fatturazione elettronica via SdI [...] la fattura elettronica "scartata" da SdI "si considera non emessa" e, conseguentemente, in tali casi non sorgerà neppure il presupposto del tributo.
In tema di solidarietà nell'assolvimento dell'imposta, la circolare precisa che l'emissione tramite SdI vale già come presentazione all'Amministrazione:
l'emissione di tali documenti tramite SdI costituisce già presentazione degli stessi all'Amministrazione. Ne deriva, fatti salvi eventuali ulteriori interventi normativi sul punto, che non risulta necessaria alcuna successiva ripresentazione, fermo restando il versamento dell'imposta (tramite modello F24) entro il quindicesimo giorno successivo alla ricezione.
Autofatture e reverse charge
L'Agenzia distingue le "autofatture vere e proprie" dai documenti di integrazione nel reverse charge. Per il reverse charge interno, ove la fattura ricevuta è elettronica via SdI:
il cessionario/committente può – senza procedere alla sua materializzazione analogica e dopo aver predisposto un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa – inviare tale documento allo SdI [...] così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.
Conservazione e consultazione
L'Agenzia richiama il servizio gratuito di conservazione offerto tramite Sogei:
«Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 [...] si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio [...] e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche [...] il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi. [...]»
La conservazione è garantita per quindici anni:
tutte le fatture elettroniche emesse o ricevute via SdI saranno portate in conservazione nel rispetto delle norme vigenti. Il servizio messo a disposizione dall'Agenzia garantisce la conservazione per un periodo di quindici anni, a meno che il contribuente decida di revocarlo e di rientrare in possesso di tutte le fatture conservate utilizzando la funzione di "export".
Perimetro della risposta
La circolare delimita il proprio campo di applicazione nei seguenti termini:
Dal 1° gennaio 2019 – e dunque per le fatture (ivi comprese le variazioni in aumento/diminuzione dell'imposta) emesse da tale data – produce effetto la previsione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
In tema di divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie, il perimetro temporale è limitato:
per il solo periodo d'imposta 2019, «non possono emettere fatture elettroniche ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria»
In tema di rifiuto delle fatture elettroniche PA, la circolare precisa che:
il provvedimento in esame non coinvolge rapporti diversi da quelli con le pubbliche amministrazioni. Pertanto la figura tecnica del "rifiuto via SdI", presente nel processo di fatturazione elettronica PA, rimane estranea ai rapporti B2B e B2C documentati con fatture elettroniche via SdI.
In tema di esterometro, l'ambito soggettivo è così delimitato:
Sono tenuti all'invio in esame (c.d. "esterometro") tutti i soggetti passivi «residenti o stabiliti nel territorio dello Stato» obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI [...] risultandone quindi esonerati, ad esempio, coloro che rientrano nel "regime di vantaggio" e quelli che applicano il regime forfettario.
Riferimenti normativi
- Art. 1, comma 3, d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (obbligo generalizzato di fatturazione elettronica via SdI)
- Art. 1, comma 3-bis, d.lgs. n. 127/2015 (esterometro — comunicazione dati operazioni con soggetti non stabiliti)
- Art. 1, comma 6, d.lgs. n. 127/2015 (quadro sanzionatorio fatturazione elettronica)
- Art. 1, comma 6-bis, d.lgs. n. 127/2015 (conservazione fatture elettroniche)
- Art. 2, d.lgs. n. 127/2015 (memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi)
- Art. 4, d.lgs. n. 127/2015 (semplificazione adempimenti — registri, liquidazioni e dichiarazione IVA precompilati)
- Art. 1, commi 211 e 212, legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Sistema di Interscambio)
- Art. 1, comma 213, lettera g-ter), legge n. 244/2007 (rifiuto fatture elettroniche PA)
- Art. 1, comma 909, legge 27 dicembre 2017, n. 205 — legge di bilancio 2018 (introduzione obbligo e-fattura)
- Art. 1, comma 916, legge n. 205/2017 (abrogazione spesometro dal 1° gennaio 2019)
- Artt. 10, 10-bis, 11, 12, 13, 14, 15 e 15-bis, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (modifiche IVA, sanzioni, fatturazione, divieto e-fattura sanitarie)
- Art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 119/2018 (proroga reverse charge)
- Art. 9-bis, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, introdotto dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (estensione divieto e-fattura a prestazioni sanitarie non inviate al Sistema TS)
- Legge 30 dicembre 2018, n. 145 — legge di bilancio 2019 (modifica art. 10-bis d.l. n. 119/2018)
- Artt. 2, 3, 6, 17, 21, 21-bis, 22, 23, 25, 26, 34, 35-bis, 36, 60, 73, 74, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — decreto IVA
- Art. 1, d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (scontrini e ricevute fiscali)
- D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 (documenti di trasporto)
- Art. 1, comma 1, d.P.R. 23 marzo 1998, n. 100 (liquidazione periodica IVA)
- Art. 3, comma 3, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 (intermediari abilitati)
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (imposta di bollo — artt. 3, 15, 22 e tariffa allegata)
- Art. 3, commi 3 e 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (invio dati al Sistema tessera sanitaria)
- Artt. 6 e 9, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 (sanzioni per violazioni IVA)
- Art. 11, commi 2-bis e 2-quater, d.lgs. n. 471/1997 (sanzioni spesometro e esterometro)
- Art. 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (ravvedimento operoso)
- Art. 27, commi 1 e 2, d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. legge 15 luglio 2011, n. 111 (regime di vantaggio)
- Art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (regime forfettario)
- Artt. 1 e 2, legge 16 dicembre 1991, n. 398 (opzione associazioni sportive dilettantistiche)
- Art. 9-bis, d.l. 30 dicembre 1991, n. 417, conv. legge 6 febbraio 1992, n. 66 (associazioni senza fini di lucro e pro-loco)
- Art. 50-bis, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. legge 29 ottobre 1993, n. 427 (depositi IVA)
- Art. 46, d.l. n. 331/1993 (reverse charge intra-UE)
- Art. 21, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, conv. legge 30 luglio 2010, n. 122 (spesometro — abrogato)
- Art. 1-ter, d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. legge 4 dicembre 2017, n. 172 (invio semestrale dati fatture)
- Art. 11, d.l. 12 luglio 2018, n. 87, conv. legge 9 agosto 2018, n. 96 (termini invio dati)
- Art. 7, comma 1, lettera h), d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. legge 12 luglio 2011, n. 106 (proroga scadenze festive)
- Art. 7-bis, comma 3, d.l. 2013, n. 43, conv. legge 24 giugno 2013, n. 71 (importo bollo fatture: € 2,00)
- D.M. 17 giugno 2014 (imposta di bollo su documenti informatici — artt. 3, 5, 6)
- D.M. 28 dicembre 2018 (modifica art. 6 d.m. 17 giugno 2014 — bollo fatture elettroniche)
- D.M. 31 ottobre 1974, art. 2 (foglio liquidazione corrispettivi esercenti professione sanitaria)
- D.M. 9 aprile 1993, art. 1, comma 5 (commercio quotidiani, periodici e libri)
- D.M. 18 novembre 1976, art. 1 (fatturazione sedi secondarie)
- D.M. 30 luglio 2009 (compensi intermediari vendita documenti di viaggio)
- D.M. 6 aprile 2018, art. 3 (Gruppo IVA)
- D.M. 31 luglio 2015 (opposizione utilizzo dati precompilata)
- D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, artt. 101 e 102 (Codice del Terzo settore)
- D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 1, 23-bis, 71 (Codice dell'amministrazione digitale)
- Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018 (autorizzazione e-fattura obbligatoria Italia)
- Direttiva 2006/112/CE, artt. 218 e 232 (fatturazione IVA)
- D.P.C.M. 27 febbraio 2019, art. 1 (proroga termine invio dati)
- Art. 18, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (scritture contabili — commi 1, 2 e 5)
- Provvedimento Direttore AdE prot. n. 89757 del 30 aprile 2018 (regole tecniche SdI e conservazione)
- Circolare n. 225 del 16 settembre 1996 — Agenzia delle Entrate (emissione fattura entro le 24 ore)
- Circolare n. 8/E del 13 marzo 2009 — Agenzia delle Entrate (depositi IVA)
- Circolare n. 12/E del 24 marzo 2015 — Agenzia delle Entrate (depositi IVA)
- Circolare n. 16/E del 2015 — Agenzia delle Entrate (bollo documenti informatici)
- Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014 — Agenzia delle Entrate (formato elettronico fatture)
- Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 — Agenzia delle Entrate (detrazione IVA)
- Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 — Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica)
- Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 — Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica — chiarimenti)
- Circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018 — Agenzia delle Entrate (Gruppo IVA)
- Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019 — Agenzia delle Entrate (prestazioni sanitarie)
- Risoluzione n. 158/E dell'11 novembre 2005 — Agenzia delle Entrate (custodia giudiziale)
- Risoluzione n. 62/E del 16 maggio 2006 — Agenzia delle Entrate (espropriazione immobiliare)
- Risoluzione n. 55/E del 3 maggio 2017 — Agenzia delle Entrate (depositi IVA)
- Risoluzione n. 5/E del 16 gennaio 2018 — Agenzia delle Entrate (depositi IVA)
- Risoluzione n. 43/E del 28 aprile 2015 — Agenzia delle Entrate (termine bollo documenti informatici)
- Risoluzione n. 42/E del 9 aprile 2019 — Agenzia delle Entrate (codici tributo bollo e-fatture)
Temi
- Fatturazione elettronica
- Sistema di Interscambio (SdI)
- Prestazioni sanitarie e Sistema tessera sanitaria
- Emissione fattura immediata e differita
- Detrazione IVA e registrazione acquisti
- Imposta di bollo fatture elettroniche
- Reverse charge e autofatture
- Esterometro
- Regime sanzionatorio transitorio
- Conservazione e consultazione fatture elettroniche
- Regime forfettario e regime di vantaggio
- Associazioni sportive dilettantistiche (legge 398/1991)