Sintesi
La Circolare n. 14/E del 17 maggio 2022 dell'Agenzia delle Entrate fornisce una trattazione sistematica delle novità in materia di crediti d'imposta contenute nell'articolo 1 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021). Il documento affronta sette distinte misure agevolative: il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, il credito per R&S, innovazione tecnologica e design, il credito per la quotazione delle PMI, il credito per il contrasto alla povertà educativa, il tax credit librerie, il bonus acqua potabile e il tax credit per impianti di compostaggio nei centri agroalimentari. Per ciascuna misura, la Circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 in termini di proroghe temporali, rimodulazione delle aliquote e dei massimali, fornendo chiarimenti interpretativi di rilievo — in particolare sulla questione del plafond annuale vs. triennale per i beni materiali 4.0. Il documento rappresenta un punto di riferimento essenziale per i professionisti che assistono le imprese nella pianificazione degli investimenti agevolabili nel periodo 2022-2031.
Contesto e quesito
La Circolare non nasce da un quesito specifico di un interpellante, ma da un'esigenza sistematica di commento alle novità legislative. L'Agenzia delle Entrate chiarisce la finalità del documento nella premessa:
La presente circolare fornisce una trattazione sistematica delle novità in materia di agevolazioni fiscali, nella forma del credito d'imposta, contenute nelle disposizioni dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» (di seguito "legge di bilancio 2022"), al fine di illustrarne il contenuto e facilitarne la lettura.
L'Agenzia precisa inoltre le fonti interpretative utilizzate:
I chiarimenti resi tengono conto della documentazione relativa ai lavori parlamentari, con particolare riguardo alle relazioni illustrativa e tecnica e ai Dossier della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
Il criterio espositivo adottato segue l'ordine dei commi della legge di bilancio 2022, come espressamente dichiarato:
L'esposizione argomentativa segue l'ordine dei pertinenti commi della legge di bilancio 2022 al fine di una più agevole consultazione del documento.
Analisi dell'Agenzia delle Entrate
1. Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (comma 44)
L'Agenzia inquadra anzitutto l'ambito dell'intervento normativo del comma 44:
Il comma 44 della legge di bilancio 2022 proroga e rimodula la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, limitatamente ai beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "Industria 4.0".
La Circolare rimanda alla precedente prassi per i chiarimenti generali:
I principali chiarimenti interpretativi in merito al regime agevolativo de quo sono stati forniti con la circolare del 23 luglio 2021, n. 9/E, cui si rinvia per ogni opportuno approfondimento e per quanto non diversamente previsto dalle nuove disposizioni qui in esame.
Beni materiali 4.0 — Aliquote dal 2023 al 2025
Con riferimento al nuovo comma 1057-bis introdotto dalla lettera b) del comma 44, l'Agenzia illustra le nuove aliquote:
«il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro».
Questione del plafond annuale vs. triennale per i beni materiali Allegato A
Si tratta di uno dei chiarimenti interpretativi più rilevanti della Circolare. L'Agenzia individua il problema:
Ciò posto, si rileva che la formulazione letterale del comma 1057-bis – che in un'unica disposizione disciplina gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell'allegato A effettuati nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 (ovvero 30 giugno 2026) – potrebbe indurre a ritenere che il tetto massimo di costi complessivamente ammissibili, fissato dalla norma in 20 milioni di euro, sia da riferire a tale intero arco temporale.
L'Agenzia risolve la questione facendo leva sulla relazione tecnica alla legge:
Depone in tal senso la relazione tecnica alla legge di bilancio 2022, nella quale gli effetti della proroga triennale e della rimodulazione del credito di imposta relativo agli investimenti de quibus sono stati illustrati in un'apposita tabella, indicando il limite massimo di 20 milioni di euro distintamente per ciascun anno interessato dalla proroga (i.e., 2023, 2024 e 2025).
La conclusione è netta:
In tal senso si ritiene, quindi, che il plafond previsto per gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell'allegato A sia da intendersi riferito alla singola annualità e non all'intero triennio.
A supporto ulteriore, l'Agenzia richiama un argomento di parità di trattamento:
Tale conclusione, oltre a risultare in linea con la modifica normativa avente ad oggetto i beni immateriali di cui all'allegato B della l. n. 232 del 2016 [...] appare ancora più corretta se si considera che non vi sarebbe motivo di discriminare gli investimenti in beni strumentali materiali compresi nell'allegato A rispetto agli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali immateriali ricompresi nell'allegato B, entrambi funzionali al processo di trasformazione e di digitalizzazione delle imprese in chiave "Industria 4.0".
Beni immateriali 4.0 — Proroghe e rimodulazione
Per i beni dell'Allegato B, la lettera c) del comma 44 sostituisce integralmente il comma 1058. L'Agenzia riporta il nuovo testo:
«Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni con risorse di calcolo condivise e connesse (cosiddette "di cloud computing"), per la quota imputabile per competenza».
L'Agenzia evidenzia che la norma specifica espressamente il carattere annuale del limite:
La disposizione conferma le percentuali agevolative nonché il limite massimo dei costi ammissibili precedentemente disposti e integra la norma con la proroga dell'agevolazione [...] specificando, altresì, che il limite massimo ivi previsto è annuale.
Per i nuovi commi 1058-bis e 1058-ter (lettera d), le aliquote decrescono nel tempo: 15% nel 2024 e 10% nel 2025, con limite massimo di 1 milione di euro annuo.
Investimenti PNRR — Transizione ecologica
La Circolare segnala in nota la disposizione introdotta dall'art. 10, comma 1, del D.L. n. 4/2022:
«Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro».
2. Credito d'imposta R&S, innovazione tecnologica 4.0 e design (comma 45)
L'Agenzia descrive la portata dell'intervento:
Il comma 45 della legge di bilancio 2022 proroga il periodo di applicazione del «credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative», individuando nuove scadenze differenziate e rimodulando le relative aliquote agevolative.
Metodo di calcolo volumetrico
L'Agenzia chiarisce il passaggio dal metodo incrementale a quello volumetrico:
Rispetto alla previgente disciplina agevolativa, in cui il beneficio era calcolato con il metodo incrementale (aliquota agevolativa applicata sul valore incrementale delle spese ammesse al beneficio, sostenute in eccedenza rispetto alla media storica dei medesimi investimenti), la nuova disciplina considera dunque l'ammontare degli investimenti effettuati, adottando il metodo di calcolo volumetrico (aliquota agevolativa applicata sulla spesa complessiva relativa a ciascuna tipologia di attività ammissibile) e non richiede l'effettuazione di un ammontare minimo di investimenti (in precedenza pari a 30.000 euro) al fine di poter accedere al credito d'imposta.
Ragguaglio ad anno del limite massimo
L'Agenzia fornisce un importante chiarimento sul ragguaglio:
Al riguardo, si evidenzia che il legislatore prevede l'obbligo, «in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi», di operare il ragguaglio ad anno del limite massimo delle spese ammissibili, lasciando intendere con ciò che, ai fini dell'applicazione della disciplina agevolativa, può assumere rilevanza anche un periodo d'imposta - «successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019» - avente una durata inferiore (o superiore) ai dodici mesi.
E ne chiarisce la ratio:
In sostanza, la presenza di periodi di imposta di durata diversa da quella standard di dodici mesi non deve generare effetti distorsivi - a vantaggio o a svantaggio - nel calcolo del beneficio attribuibile, con la conseguenza, quindi, che il limite massimo delle spese ammissibili dovrà essere ragguagliato alla durata effettiva del periodo agevolato.
Esclusione delle imprese su commissione estera
L'Agenzia affronta il tema della mancata riproposizione del comma 1-bis dell'art. 3 del D.L. 145/2013:
Ciò non consente di considerare agevolabili - ai fini del credito d'imposta in esame - le attività svolte da imprese che operano sul territorio nazionale in base a contratti di committenza stipulati con imprese estere.
Proroga differenziata e rimodulazione (commi 203-bis / 203-sexies)
La lettera c) del comma 45 introduce le nuove tempistiche. In sintesi, per le attività di R&S:
relativamente alle attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200 della legge di bilancio 2020, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031 (si tratta, nella generalità dei casi, dei periodi d'imposta dal 2023 al 2031), in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro (comma 203-bis).
Per innovazione tecnologica e design:
per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 della legge di bilancio 2020, nonché per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202 della medesima legge di bilancio, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 (si tratta, nella generalità dei casi, dei periodi d'imposta 2024 e 2025), in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro (commi 203-ter e 203-quater).
Cumulo e non concorrenza al reddito
L'Agenzia richiama le regole sul cumulo:
è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Interpelli su questioni tecniche
La Circolare ribadisce il confine tra competenza dell'AdE e del MiSE:
Resta, pertanto, confermata l'impossibilità di ricondurre alla disciplina dell'interpello di cui al richiamato articolo 11 le istanze con le quali il contribuente intende conoscere esclusivamente se una determinata attività sia eleggibile ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in questione. In tali ipotesi, infatti, l'istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell'ambito operativo del MiSE, al quale il contribuente può, in autonomia, rivolgere richiesta di parere tecnico.
3. Credito d'imposta per la quotazione delle PMI (comma 46)
Il comma 46 della legge di bilancio 2022 proroga la disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) [...] riducendo, al contempo, l'importo massimo del credito spettante.
L'Agenzia evidenzia la riduzione del massimale:
La disposizione sopra citata prevedeva, prima della modifica apportata dalla lettera a) del comma 46 in commento, che il regime agevolativo avesse termine il 31 dicembre 2021 e che il credito d'imposta spettasse per un importo massimo di 500.000 euro. Per effetto dell'intervento operato dalla proroga di cui al comma in questione il credito d'imposta in esame è esteso ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022, ma con un diverso limite massimo di credito concedibile, stabilito in 200.000 euro.
4-7. Altre misure agevolative
La Circolare tratta anche il credito per povertà educativa (commi 135-136), il tax credit librerie (comma 351), il bonus acqua potabile (comma 713) e il tax credit per impianti di compostaggio (commi 831-834), di cui si segnalano i passaggi salienti.
Sul tax credit librerie, la norma:
«Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023».
Sul bonus acqua potabile, la proroga riguarda le spese sostenute per:
«l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290» che migliorano qualitativamente le acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Sul tax credit compostaggio, riguardo al rispetto del limite de minimis:
«se l'importo teoricamente spettante del credito d'imposta, calcolato secondo quanto disposto al punto 4.1, unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi del regolamento ... "de minimis", determina il superamento dei limiti massimi ivi previsti, nella Comunicazione va riportato l'importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.»
Perimetro della risposta
La Circolare definisce il proprio ambito con alcune precisazioni importanti.
Sul rinvio alla prassi precedente per i beni strumentali:
I principali chiarimenti interpretativi in merito al regime agevolativo de quo sono stati forniti con la circolare del 23 luglio 2021, n. 9/E, cui si rinvia per ogni opportuno approfondimento e per quanto non diversamente previsto dalle nuove disposizioni qui in esame.
Sul credito R&S, il rinvio è più ampio e articolato:
fermo restando che per tutto quanto non espressamente disposto dal comma 45 della legge di bilancio 2022, qui in esame, occorre fare riferimento alle disposizioni della legge di bilancio 2020 e a quelle attuative, nonché, per quanto in questa sede non espressamente trattato, ai chiarimenti forniti in relazione alla precedente disciplina agevolativa con le circolari del 16 marzo 2016, n. 5/E, del 27 aprile 2017, n. 13/E, e del 23 dicembre 2020, n. 31/E, i cui criteri generali, per quanto compatibile con il mutato quadro giuridico di riferimento, devono considerarsi valevoli anche agli effetti del nuovo credito d'imposta "Ricerca, Sviluppo e Innovazione".
Sul decreto attuativo per la quotazione PMI:
Detto decreto, con i necessari adattamenti alle modifiche sopra illustrate, resta attuale nella definizione delle modalità e dei criteri di concessione del credito d'imposta.
Riferimenti normativi
Leggi di bilancio e stabilità:
- Art. 1, commi da 1051 a 1063, L. 30 dicembre 2020, n. 178 — Legge di bilancio 2021 (disciplina credito beni strumentali nuovi)
- Art. 1, comma 1064, lett. da a) a h), L. n. 178/2020 — Legge di bilancio 2021 (modifiche al credito R&S)
- Art. 1, commi da 184 a 197, L. 27 dicembre 2019, n. 160 — Legge di bilancio 2020 (credito beni strumentali nuovi, originaria formulazione)
- Art. 1, commi da 198 a 208, L. n. 160/2019 — Legge di bilancio 2020 (credito R&S, innovazione, design)
- Art. 1, comma 44, L. 30 dicembre 2021, n. 234 — Legge di bilancio 2022 (proroga e rimodulazione beni strumentali 4.0)
- Art. 1, comma 45, L. n. 234/2021 — Legge di bilancio 2022 (proroga e rimodulazione R&S e innovazione)
- Art. 1, comma 46, L. n. 234/2021 — Legge di bilancio 2022 (quotazione PMI)
- Art. 1, commi 135-136, L. n. 234/2021 — Legge di bilancio 2022 (povertà educativa)
- Art. 1, comma 351, L. n. 234/2021 — Legge di bilancio 2022 (tax credit librerie)
- Art. 1, comma 713, L. n. 234/2021 — Legge di bilancio 2022 (bonus acqua potabile)
- Art. 1, commi da 831 a 834, L. n. 234/2021 — Legge di bilancio 2022 (compostaggio centri agroalimentari)
- Art. 1, comma 72, L. n. 234/2021 — Legge di bilancio 2022 (innalzamento limite compensazioni a 2 milioni)
- Art. 1, commi da 89 a 92, L. 27 dicembre 2017, n. 205 — Legge di bilancio 2018 (credito quotazione PMI)
- Art. 1, commi 319-320, L. n. 205/2017 — Legge di bilancio 2018 (tax credit librerie)
- Art. 1, comma 230, lett. a), L. n. 178/2020 — Legge di bilancio 2021 (proroga quotazione PMI)
- Art. 1, comma 478, L. 30 dicembre 2018, n. 145 — Legge di bilancio 2019 (proroga Fondo povertà educativa)
- L. 11 dicembre 2016, n. 232 — Legge di bilancio 2017 (Allegati A e B beni 4.0; art. 1, comma 15, lett. b))
- Art. 1, comma 392-395, L. 28 dicembre 2015, n. 208 — Legge di stabilità 2016 (Fondo povertà educativa minorile)
- Art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007, n. 244 (plafond annuale 250.000 euro crediti agevolativi)
Decreti-legge:
- Art. 10, comma 1, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. L. 28 marzo 2022, n. 25 (investimenti PNRR transizione ecologica)
- Art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, conv. L. 21 febbraio 2014, n. 9 (precedente credito R&S)
- Art. 38, comma 4, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. L. 17 luglio 2020, n. 77 (start-up innovative)
- Art. 147, comma 1, D.L. n. 34/2020 (innalzamento limite compensazioni anno 2020)
- Art. 22, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73, conv. L. 23 luglio 2021, n. 106 (innalzamento limite compensazioni anno 2021)
- Art. 63, comma 5, D.L. n. 73/2021 (proroga Fondo povertà educativa anno 2022)
- Art. 1, comma 6, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, conv. L. 22 maggio 2010, n. 73 (recupero crediti agevolativi)
Decreti legislativi e DPR:
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — art. 17 (compensazione tramite F24)
- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 — art. 9, comma 2 (sanzioni interdittive persone giuridiche)
- D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 153 (fondazioni di origine bancaria)
- D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 — artt. 8 e 10 (revisione legale dei conti)
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 — art. 183, comma 1, lett. d) e lett. qq-ter) (Codice dell'ambiente)
- D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia)
- DPR 22 dicembre 1986, n. 917 — artt. 61, 109, comma 5 (TUIR)
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — artt. 19, 19-bis, 19-bis1, 36-bis, 74, comma 1, lett. c) (IVA)
- DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazioni)
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Altre leggi:
- Art. 34, comma 1, L. 23 dicembre 2000, n. 388 (limite compensazioni orizzontali)
- L. 31 dicembre 2009, n. 196 — art. 17, comma 13 (monitoraggio oneri finanziari)
- Art. 25, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. L. 17 dicembre 2012, n. 221 (start-up innovative)
- D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. L. 22 marzo 1995, n. 85 — art. 36 (regime del margine libri usati)
Decreti ministeriali:
- D.M. MiSE 26 maggio 2020 (criteri classificazione attività R&S, innovazione, design)
- D.M. MiSE-MEF 23 aprile 2018 (attuazione credito quotazione PMI)
- D.M. 23 aprile 2018 (disposizioni applicative tax credit librerie)
- D.M. Lavoro-MEF 1° giugno 2016 (attuazione credito povertà educativa)
Normativa UE:
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (esenzione per categoria — art. 18)
- Regolamento (UE) n. 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 (proroga reg. 651/2014)
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (aiuti de minimis)
- Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (definizione PMI)
- Comunicazione (2014/C 198/01) della Commissione del 27 giugno 2014 (aiuti di Stato R&S&I)
Circolari e risoluzioni AdE:
- Circolare n. 9/E del 23 luglio 2021 (chiarimenti credito beni strumentali nuovi)
- Circolare n. 31/E del 23 dicembre 2020 (chiarimenti credito R&S)
- Circolare n. 13/E del 27 aprile 2017 (chiarimenti credito R&S ex D.L. 145/2013)
- Circolare n. 5/E del 16 marzo 2016 (chiarimenti credito R&S)
- Circolare n. 9/E del 1° aprile 2016 (interpelli su questioni tecniche)
- Circolare n. 32/E del 23 dicembre 2020 (quotazione PMI — definizione mercati)
- Circolare n. 20/E del 18 maggio 2016 (povertà educativa, primi chiarimenti)
- Circolare n. 14/E del 10 novembre 2021 (IVA indetraibile)
- Risoluzione n. 13/E del 1° marzo 2021 (codice tributo "6938" — R&S)
- Risoluzione n. 52/E del 21 maggio 2019 (codice tributo "6901" — quotazione PMI)
- Risoluzione n. 102/E del 4 novembre 2016 (codice tributo "6872" — povertà educativa)
- Risoluzione n. 87/E del 13 dicembre 2018 (codice tributo tax credit librerie)
- Risoluzione n. 17/E del 1° aprile 2022 (codice tributo "6975" — bonus acqua potabile)
Risposte a interpello:
- Risposta n. 323 del 10 maggio 2021 (decorrenza maggiorazioni aliquote R&S)
- Risposta n. 236 del 29 aprile 2022 (periodo d'imposta a cavallo)
- Risposta n. 198 del 20 aprile 2022 (riammissione negoziazioni non è nuova quotazione)
- Risposta n. 187 del 17 marzo 2021 (committenza estera)
- Risposta n. 874 del 29 dicembre 2021 (committenza estera)
- Risposta n. 90 del 25 febbraio 2022 (committenza estera)
Provvedimenti del Direttore AdE:
- Prot. n. 153000/2021 del 16 giugno 2021 (bonus acqua potabile)
- Prot. n. 28334/2022 del 28 gennaio 2022 (modifica provvedimento bonus acqua potabile)
- Prot. n. 2022/102326 del 31 marzo 2022 (percentuale fruibile bonus acqua potabile: 30,3745%)
- Prot. n. 80989/2021 del 14 marzo 2022 (compostaggio centri agroalimentari)
- Prot. n. 2018/513615 del 12 dicembre 2018 (tax credit librerie)
Temi
- Credito d'imposta beni strumentali 4.0
- Plafond annuale vs. triennale Allegato A
- Beni immateriali Allegato B e cloud computing
- Credito d'imposta R&S, innovazione tecnologica, design
- Metodo volumetrico e ragguaglio ad anno
- Proroga e rimodulazione aliquote 2022-2031
- Quotazione PMI e limiti de minimis
- Cumulo agevolazioni e non concorrenza al reddito